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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.21
Data decisione, Autorità: 01.06.2022, TRAM
Titolo: Sostegno finanziario per le spese funerarie. Diritto di regresso
Incarto n. 52.2022.21
Lugano 1 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2022 del
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 22 dicembre 2021 (n. 6364) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata dalla CO 1 avverso la risoluzione del 25 giugno 2020 con cui il Municipio di RI 1 ha respinto la sua domanda di sostegno finanziario per spese funerarie della defunta __________;
ritenuto, in fatto
A. La CO 1 ha effettuato il servizio funebre di __________, deceduta il 4 agosto 2019, su incarico dei suoi parenti. Per le sue prestazioni, la ditta ha emesso una fattura per complessivi fr. 5'169.- (IVA compresa).
B. In data imprecisata, il Pretore del distretto di __________ ha ordinato all'Ufficio dei fallimenti di __________ di procedere alla liquidazione in via di fallimento dell'eredità giacente della defunta, ritenuta la rinuncia alla successione di tutti i suoi eredi. Nell'ambito della procedura di liquidazione fallimentare, l'impresa di pompe funebri ha insinuato il suo credito inoltrando la predetta fattura. Il 3 aprile 2020 l'Ufficio dei fallimenti ha informato la ditta della chiusura della procedura per mancanza di attivi.
C. Il 16 aprile 2020 la CO 1 ha quindi trasmesso la fattura relativa alle spese funerarie della defunta __________ al Comune di RI 1, con richiesta di rimborso. Il Municipio, con decisione del 25 giugno 2020, ha respinto la domanda con la motivazione che non sarebbe stata presentata, come invece richiesto, la documentazione attestante l'eventuale rinuncia all'eredità da parte degli aventi diritto. L'autorità ha in seguito segnalato che dall'ultima tassazione del marito __________ in suo possesso risulterebbe che il medesimo avrebbe sufficiente disponibilità finanziaria per onorare la fattura. La richiesta di rimborso sarebbe inoltre tardiva.
D. Il 22 dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalla CO 1 contro la predetta decisione municipale, che ha annullato, stabilendo l'obbligo per il Comune di farsi carico delle spese di sepoltura di __________ di fr. 5'169.-. Il Governo ha ritenuto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 54 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las; RL 871.100), la partecipazione comunale si applica nel caso di cittadini defunti nullatenenti i cui parenti, se esistenti, non si sono assunti spontaneamente le spese di sepoltura, rinunciando, fin dall'inizio della vicenda (momento del decesso), ad avere qualsiasi relazione con il defunto e quindi assumersi i compiti e gli oneri legati alle esequie del loro congiunto. Nel caso concreto spetterebbe al Comune farsi carico di queste spese, avendo gli eredi rinunciato da subito all'eredità. La situazione finanziaria del marito non avrebbe pertanto alcuna rilevanza ritenuto che la legge garantisce il diritto di regresso nei suoi confronti a beneficio del Comune. Il Governo ha inoltre rilevato che l'istanza in oggetto non sarebbe tardiva, la ricorrente avendo preso conoscenza del fatto che la defunta non aveva risorse sufficienti per coprire le spese funerarie solo in occasione della notifica dello scritto del 3 aprile 2020 dell'Ufficio dei fallimenti. Ha infine osservato che il contributo andrebbe accordato in base all'importo effettivo delle spese sostenute, che non si limitano a quelle indicate al punto n. 1 delle direttive del 1° gennaio 2012 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).
E. Contro la predetta risoluzione il Comune di RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Sostiene che l'onere di sepoltura (e di far fronte alle relative spese) spetterebbe al Comune soltanto laddove questo, fin dall'inizio, sarebbe a conoscenza del fatto che non vi sono risorse per coprire le spese funerarie. Avendo nel caso concreto i parenti della defunta commissionato il servizio funebre, spetterebbe agli stessi farsi carico dei relativi costi. Il contratto di appalto sorto con la ditta di pompe funebri andrebbe onorato indipendentemente dalla nullatenenza della defunta. L'Esecutivo comunale ritiene poi che la facoltà di regresso nei confronti dei parenti rispettivamente del coniuge tenuti all'obbligo di assistenza secondo il diritto di famiglia (art. 328 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210) sarebbe data solo nell'ipotesi in cui sia il Comune a predisporre la sepoltura autonomamente, assumendosene quindi i costi. In ogni caso il Governo, a fronte di un preciso tariffario, non spiegherebbe per quale ragione la pretesa di fr. 5'169.- sarebbe corretta.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e la ditta CO 1. Quest'ultima contesta l'interpretazione dell'art. 54 Las data dall'insorgente. Afferma che tutti i presupposti per ottenere il contributo sarebbero adempiuti e che il diritto di regresso sarebbe dato a prescindere da chi ha chiesto e predisposto la sepoltura della persona defunta. Afferma che il Comune l'avrebbe autorizzata a preparare nel modo che risulta dalla fattura quanto necessario per dare degna sepoltura alla defunta. Va da sé che anche le spese relative alle opere da affossatore (preparazione della fossa e chiusura della stessa a inumazione avvenuta) debbano esserle riconosciute. Tali costi sarebbero stati a carico del Comune anche se questi avesse avuto a disposizione i propri affossatori comunali.
G. Con la replica e la duplica la parte ricorrente e la CO 1 confermano le proprie tesi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Per l'art. 54 Las il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. La norma soggiunge che è riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 CC. Con questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, il legislatore cantonale ha voluto adottare una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già applicata da alcuni Comuni ticinesi, di assumere l'onere di dare sepoltura ai loro cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese funerarie né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente (cfr. messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 concernente la modifica della Las, pag. 11 ad art. 54).
3.1. Le spese funerarie costituiscono debiti della successione (art. 474 cpv. 2 CC, Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, II ed., Berna 2015, n. 262 segg.). Di principio è quindi il patrimonio della persona deceduta a finanziare le spese del proprio funerale, nelle quali rientra l'insieme dei costi legati alle esequie ritenute conformi agli usi locali, alla condizione sociale e patrimoniale del defunto (Steinauer, op. cit. n. 262, CCR 16.2017.19 del 18 aprile 2019 con riferimenti). Come rettamente ricorda il Consiglio di Stato nella sua decisione, secondo l'art. 603 cpv. 1 CC, per i debiti della successione gli eredi sono solidalmente responsabili. Ciò non si oppone tuttavia all'applicazione dell'art. 54 Las, norma di diritto pubblico che non pone condizioni oltre all'assenza di mezzi sufficienti lasciati dal defunto e la mancata percezione di prestazioni assistenziali cantonali. Di conseguenza, occorre considerare che laddove siano adempiuti tali presupposti e non vi siano familiari disposti ad assumersi queste spese spontaneamente, spetta al Comune accollarsele in prima battuta, riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 CC.
3.2. Nel caso concreto, dagli atti emerge che i parenti della defunta __________ hanno rinunciato all'eredità. A questo atto ha fatto seguito la liquidazione in via fallimentare dell'eredità giacente che, in mancanza di attivi sufficienti, non ha permesso di pagare il credito della ditta di onoranze funebri. In queste circostanze, secondo il chiaro tenore dell'art. 54 Las, spetta al Comune farsi carico in prima battuta delle spese di sepoltura della sua cittadina, deceduta senza lasciare mezzi sufficienti per provvedervi (circostanza chiara e incontestata) né parenti disposti ad assumersi spontaneamente tali spese. Di nessuna rilevanza è in particolare il fatto, addotto solo in questa sede, che l'impresa di pompe funebri sia stata contattata direttamente dai parenti più prossimi della defunta. L'art. 54 Las garantisce infatti il diritto di regresso nei loro confronti a beneficio del Comune, indipendentemente da chi abbia predisposto la sepoltura. L'opposta tesi della ricorrente, frutto di un'interpretazione errata della norma in discussione, si rivela pertanto priva di fondamento. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto dati i presupposti affinché il Comune di RI 1 si assumesse le predette spese funerarie.
4.1. A questo proposito vale la pena premettere che l'art. 54 Las che impone ai Comune di provvedere alle spese funerarie dei cittadini indigenti non pone limitazioni per la concessione del diritto. Il legislatore non ha delegato ai Comuni la facoltà di regolare la materia. Al fine di giudicare se effettivamente le prestazioni fatturate sono proporzionate, possono tornare utili le direttive emanate dall'USSI in materia di riconoscimento delle prestazioni funerarie per i defunti beneficiari di assistenza sociale (art. 20 Las). Con direttiva interna del 1° gennaio 2012, il predetto Ufficio ha fissato un importo di fr. 3'300.- per le prestazioni generali (cofano, preparazione igienica e vestizione della salma, servizio funerario, croce o urna tipo standard, formalità d'uso, ritiro e consegna urna). Riconosce poi supplementi per prestazioni particolari quali il noleggio di coperchio frigorifero, l'allestimento della camera mortuaria, un impiegato supplementare, le varie tasse, l'iscrizione del nome sul loculo e la locazione della camera mortuaria. Queste direttive sono state recentemente aggiornate: ora l'USSI riconosce prestazioni funerarie fino a un massimo di fr. 4'600.- per una cerimonia "classica" con funzione religiosa in un luogo di culto e fr. 3'300.- per una cerimonia "semplice", con rito direttamente al crematorio o sale del commiato (cfr. direttive del 28 dicembre 2020 riguardanti gli importi delle prestazioni assi-stenziali per il 2021 [BU 2021, 1], analoghe su questo punto a quelle per il 2022 [BU 2022, 5]). Per gli aspetti di dettaglio la di-rettiva rimanda a specifiche disposizioni. L'USSI ha precisato le prestazioni comprese nell'importo di fr. 4'600.-, rispettivamente fr. 3'300.-, in una direttiva del marzo 2020. Nelle cifre indicate non è compreso il costo fossa, ovvero quello per la corretta esecuzione con escavatore o a mano della fossa in terra nei campi comunali (incluso tutto quanto necessario per il rito funebre secondo le tradizioni, usi e costumi), che è riconosciuto a parte, quale supplemento.
4.2. Nel caso concreto, l'impresa di pompe funebri ha chiesto al Comune di provvedere al pagamento delle spese funerarie di complessivi fr. 5'169.-. Ora, è ben vero che quanto fatturato è superiore agli importi fissati dall'USSI, che per un funerale classico con funzione religiosa in un luogo di culto come quello in oggetto, pone un tetto di fr. 4'600.-. È altresì vero che nel citato importo è compresa la fornitura e posa di una croce in legno con epigrafe del defunto, e non già di una stele in marmo bianco, come quella eseguita in concreto. Occorre tuttavia considerare che nella cifra complessiva fatturata dalla resistente è contemplato anche il costo per le opere di scavo e rinterro della fossa di sepoltura (che nel caso concreto ammonta a più di fr. 1'000.-; cfr. doc. G esibito dinanzi al Governo), il cui pagamento, come sopra ricordato, è riconosciuto dalle direttive emanate dall'USSI oltre al forfait stabilito per le spese funerarie. Alla luce di queste indicazioni, appare tutto sommato congruo riconoscere per le esequie di __________ l'importo di fr. 5'169.- rivendicato dalla CO 1.
Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia è posta a carico del Comune di RI 1 (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), il quale rifonderà inoltre alla CO 1, patrocinata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata nella misura di fr. 800.-, è posta a carico del Comune di RI 1. Esso rifonderà inoltre alla CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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