AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.489
Data decisione, Autorità: 06.04.2022, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Valutazione dei criteri dell'economicità e dell'attendibilità delle offerte falsata dall'importo dell'offerta della deliberataria che il committente non ha corretto . Ricorso accolto e delibera della commessa alla ricorrente
Incarto n. 52.2021.489
Lugano 6 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 24 novembre 2021 del Municipio di CO 2 che in esito al concorso per l'aggiudicazione delle opere da sanitario irrigazione occorrenti al Centro Sportivo _______ di __________ ha deliberato la commessa alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 aprile 2021 il Municipio della Città di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da sanitario irrigazione occorrenti al Centro Sportivo __________ di __________ (FU n. /__ pag. __________ seg.). Il bando di concorso preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione con i relativi fattori di ponderazione:
Economicità prezzo 50%
Referenze per lavori analoghi 25%
Attendibilità dell'offerta 17%
Qualità delle maestranze 5%
Organizzazione del cantiere 3%
Il capitolato di appalto specificava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. La pos. 224.210 stabiliva in particolare che la nota concernente il criterio dell'economicità-prezzo sarebbe stata assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente.
5 x ((minor prezzo + 50%)
Minor offerente punti 6
Minor off. + 50%* punti 1 *(50% della minor offerta)
Punteggi intermedi calcolati proporzionalmente (non vengono assegnati punteggi negativi, punteggio minimo 1).
La valutazione del criterio dell'attendibilità dell'offerta ricalcava i noti principi sviluppati dal Centro di consulenza delle commesse pubbliche (pos. 224.410), ossia:
L'attendibilità dell'offerta si calcola mediante il Prezzo medio (Po) di riferimento. Prezzo medio (Po) = media aritmetica delle offerte valide trascurando, qualora il numero di offerte inoltrate è uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle valide.
Il Prezzo medio (Po) è la base di calcolo per i punteggi secondo il seguente metodo:
In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax) sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr dell'offerta di riferimento calcolata.
Formula: Pr = P0
Pr = Prezzo di riferimento
P0 = Prezzo medio di tutte le offerte
f1 = fascia della nota 6 (Pinf e Psup)
f2 = fascia della nota a scalare (Pmin e Pmax)
Condizioni per l'attendibilità dei prezzi f1 = 5% f2 = 15%
Seguivano il grafico e le formule per il calcolo delle note.
In relazione al criterio referenze il capitolato prescriveva quanto segue (cfr. pos. 225.400).
224.310 Punteggio da 1 a 6
224.320 Per il calcolo dei punti fanno stato le opere con importo uguale o superiore a CHF 35'000.- (I.V.A. esclusa, importo lordo esclusi ulteriori sconti e ribassi definiti in sede di liquidazione) eseguite negli ultimi 5 anni dal 2016 al 2020 compresi (opere da sanitario irrigazione).
La mancata compilazione della tabella comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a 1.
Referenze per lavori analoghi
Max 6 punti
Assegnazione punteggio
10 opere
punti 6
8 opere
punti 5
6 opere
Punti 4
4 opere
Punti 3
2 opere
Punti 2
Nessuna opera
Punti 1
Fa stato la data di fattura finale
B. a. Entro il termine utile sono pervenute al committente cinque offerte, per importi complessivi compresi tra fr. 281'096.15 e fr. 553'277.50. In sede di verifica delle stesse, il committente ha sollecitato la CO 1 a presentare la documentazione mancante. La concorrente ha dato seguito alla richiesta producendo alcuni documenti.
b. Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione preannunciati dopo aver ottenuto dalla CO 1 la conferma di alcuni prezzi unitari esposti, il 18 novembre 2021 il Municipio ha risolto di assegnare la commessa proprio a quest'ultima, la cui offerta di fr. 281'096.15 si è classificata al primo posto con 62.83 punti. La delibera è stata intimata alle parti il 24 novembre seguente.
C. Contro la predetta decisione la RI 1, seconda in graduatoria con 61.53 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente sostiene che la documentazione presentata dalla CO 1 entro il termine impartito per sanare le mancanze riscontrate in sede di verifica dell'offerta non sarebbe ancora completa. In particolare, non vi sarebbe alcuna valida attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali e il rispetto di un CCL di categoria. La RI 1 afferma che la medesima non soddisferebbe i requisiti posti dall'art. 34 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Essa non sarebbe peraltro neppure assicurata per i lavori messi a concorso, come si evince dalla polizza della __________ allegata all'offerta. Osserva che la ditta non è attiva nel settore sanitario e non potrebbe pertanto ottenere la commessa senza con ciò violare il divieto di subappalto. La CO 1 avrebbe pertanto dovuto essere esclusa. Oltre a ciò, l'insorgente censura l'agire del committente per non avere tenuto conto delle correzioni aritmetiche sull'offerta della deliberataria operate dal suo consulente. I criteri di aggiudicazione andrebbero pertanto ricalcolati con i giusti importi, sulla base quindi di quello rettificato di fr. 324'068.45. La ricorrente puntualizza poi che le referenze portate dalla deliberataria andavano scartate, vuoi perché riferite a lavori non analoghi a quelli messi a concorso dal Municipio (Impianto UV completo Comune di __________, Impianto UV completo Comune di __________), vuoi perché non eseguite nel periodo indicato 2016-2020 (Impianto ultrafiltrazione Condotte Comune __________).
D. a. All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, il quale ha anzitutto spiegato i motivi per i quali una correzione aritmetica come quella operata in un primo momento dal suo consulente sull'offerta dell'aggiudicataria non era (...) fattibile. L'importo di cui alla pos. 427.311.191 di fr. 11'250.-, ha soggiunto, è da ritenersi corretto, così come è pure corretto il prezzo in copertina di fr. 281'096.15. L'ente banditore ha riconosciuto che due delle tre referenze addotte dalla deliberataria avrebbero effettivamente dovuto essere scartate. Ha tuttavia rilevato che la correzione da apportare (attribuzione della nota 1.00) non porterebbe alla modifica della posizione dell'insorgente che rimarrebbe - con i suoi 61.53 punti totali - confinata al secondo posto. La stazione appaltante ha quindi annotato che l'aggiudicataria adempie i criteri di idoneità fissati dagli atti di gara. In particolare, la stessa è attiva nel ramo sanitario come dimostra l'attestato di soddisfazione rilasciato dall'__________. Ha reputato sufficienti le autodichiarazioni di non adesione al CCL versate agli atti dall'aggiudicataria e sanabile in questa sede la mancata indicazione del numero di dipendenti assoggettati sull'attestazione relativa alla LPP. b. Pure l'aggiudicataria si è opposta all'accoglimento del ricorso, rilevando, con motivazioni analoghe a quelle addotte dal committente, che l'importo esposto alla pos. 427.311.191 del modulo d'offerta è corretto. Ha difeso l'operato della stazione appaltante in merito alla valutazione delle referenze e osservato che la graduatoria non verrebbe sovvertita neppure se si seguisse la tesi della ricorrente. Ha annotato di essere in possesso di tutti i requisiti per svolgere le opere oggetto della commessa. Ha inoltre prodotto il doc. G a complemento della dichiarazione LPP.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
E. Con replica e duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, precisandole ulteriormente. Delle argomentazioni ivi contenute, così come di quelle espresse con la triplica e la quadruplica si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione di prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
La ricorrente contesta sostanzialmente le valutazioni esperite dal committente in punto ai criteri dell'economicità-prezzo e dell'attendibilità dell'offerta, che sarebbero state falsate dall'importo dell'offerta della deliberataria che il committente non ha corretto malgrado le annotazioni apposte sulla stessa dal suo consulente.
2.1. Il modulo d'offerta inserito nel capitolato d'appalto prevedeva, fra l'altro, le seguenti posizioni (cfr. modulo d'offerta Irrigazione campi da calcio, pag. 2 e 3):
Prezzo
Importo
426.313
Tubo
.002
Marca: Rollmaplast Tipo: PE 100 o prodotto equivalente Marca: … Tipo: … øe 110 mm :PG
1'760 m
…….
……..
.003
Marca: Rollmaplast Tipo: PE 100 o prodotto equivalente Marca: … Tipo: … øe 63 mm :PG
1'100 m
…….
…….
[..]
[..]
427.311
.100
Tubo
.191
Aumento per pezzi speciali, fissaggi, braccialetti, sospensioni, ferri Jordal, scarti, ecc. 150% su CHF …… Percentuale determinata dal progettista
1
…….
…….
L'aggiudicataria ha compilato le predette posizioni immettendo i seguenti prezzi (unitari e totali):
Prezzo
Importo
426.313
.002
1'760 m
15.00/m
26'400.00
426.313
.003
1'100 m
7.00/m
7'700.00
427.311
.191
150% su CHF 7'500.00
1
11'250.00
11'250.00
Interpellata dal consulente del committente onde ottenere la conferma di alcuni importi unitari della sua offerta, tra cui quello inserito alla pos. 427.311.191 aumento pezzi speciali, l'11 novembre 2021 la deliberataria ha confermato che la percentuale come da offerta pari al 34% è ritenuta corretta e verrà utilizzata per la liquidazione a misura in rapporto allo sviluppo lineare delle condotte (cfr. verbale di discussione allegato al doc. 9).
Orbene, in questa precisazione, rilasciata nell'ambito dell'usuale verifica delle offerte (art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), non è affatto ravvisabile un'inammissibile modifica del contenuto dell'offerta. Tanto meno si è in presenza di un'illecita negoziazione dell'offerta, vietata dall'art. 11 lett. c CIAP, come manifestamente a torto pretende la ricorrente. La precisazione costituisce, a non averne dubbio, un semplice chiarimento, sollecitato dal committente, che rientra nei limiti delle verifiche che è chiamato ad esperire. Posta questa premessa, occorre dare atto alla ricorrente che alla pos. 427.311.191 doveva essere inserita la somma degli importi totali risultanti dalle pos. 426.313.002 e 426.313.003 precedenti: è a tale cifra che avrebbe dovuto essere applicata la percentuale (150%) di maggiorazione del prezzo determinata dal progettista. Questa impostazione era talmente precisa e comprensibile che tutti i concorrenti, ad eccezione della deliberataria, hanno compilato correttamente tale posizione. Lo stesso consulente del Municipio ha scorto l'errore di calcolo commesso dalla deliberataria, correggendo i prezzi (unitari e totali) da questa inseriti alla pos. 427.311.191 (cfr. modulo d'offerta pag. 3) e, di conseguenza, l'importo totale della sua offerta portandolo da fr. 281'096.15 a fr. 324'068.45 (cfr. riepilogo offerta pag. 2). L'odierna tesi della committenza secondo cui le correzioni aritmetiche indicate a pag. 2 delle prescrizioni di concorso e a pag. 3 del modulo d'offerta sono state valutate dal progettista in un primo momento in cui si pensava fosse un errore di calcolo, cosa che non è, e che in un secondo momento, in considerazione del fatto che l'importo di riferimento per l'aumento per pezzi speciali non è stato vincolato nel bando da indicazioni specifiche, i progettisti - in accordo con la committenza - hanno deciso che i concorrenti avevano libera scelta per stabilire l'importo a cui applicare la percentuale prevista nel bando, appare poco credibile. Le modalità di compilazione della predetta posizione del modulo d'offerta erano talmente chiare da non poter essere interpretate o fraintese come vorrebbe lasciar credere il committente. Non avrebbe del resto avuto alcun senso fissare il parametro del 150% se l'importo a cui applicarlo avesse potuto essere scelto liberamente dai concorrenti, finanche inserendo "0.-" o "-" come sostenuto pretestuosamente dall'aggiudicataria. Se questa fosse stata la loro reale volontà, i progettisti non avrebbero previsto alcun correttivo percentuale nell'apposito spazio contraddistinto da puntini. Ne consegue che l'ente banditore non poteva distanziarsi dalle pertinenti indicazioni del suo consulente per dare seguito a quelle fornitegli dalla deliberataria in occasione dell'incontro di discussione (CO 1 conferma che la percentuale come da offerta pari al 34% è ritenuta corretta e verrà utilizzata per la liquidazione a misura in rapporto allo sviluppo lineare delle condotte), senza con ciò violare il principio della trasparenza e della parità di trattamento tra concorrenti. Tanto più che la percentuale di maggiorazione dei pezzi speciali non era neppure un parametro lasciato alla libera scelta degli offerenti essendo (stata) stabilita preventivamente dal committente. La tesi della deliberataria non può pertanto essere seguita laddove sostiene che l'affermazione, contenuta nel verbale dell'11 novembre 2021 (doc. 9), secondo cui l'importo offerto alla pos. 427.313.191 corrisponde al 34% della somma delle due posizioni precedenti sarebbe solo ed unicamente una deduzione eseguita ex post. A maggior ragione se si considera che l'importo di fr. 7'500.- nemmeno corrisponde al 34% di fr. 34'100.- (= fr. 26'400.- + 7'700.-). Questo Tribunale non può quindi far altro che concludere, con la ricorrente, che l'ente banditore avrebbe dovuto prendere in considerazione l'offerta della deliberataria per l'importo corretto di fr. 324'068.45. Il criterio di aggiudicazione dell'economicità-prezzo, come pure quello dell'attendibilità delle cinque offerte rientrate, vanno di conseguenza rivalutate sulla base di questo importo. Ritenuto che la fattispecie è sufficientemente chiara e che questo Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per la nuova decisione, ci si può esimere dal rinviare gli atti alla stazione appaltante. Si ricorda comunque che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e corregge un'applicazione contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da parte dell'ente appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021 consid. 1.2.2). Pertanto, anche le offerte delle concorrenti __________, __________ e __________, qui non ricorrenti, vengono prese in considerazione per nuova valutazione.
2.2. Prezzo
Visto quanto precede e in applicazione della formula matematica esposta in narrativa, le note e i punti che le concorrenti ottengono per il criterio dell'economicità-prezzo sono:
Nota
Punti
CO 1
6.00
50.00
RI 1
4.71
39.25
5.78
48.19
3.67
30.59
1.00
8.33
2.3. Attendibilità dell'offerta
In conformità con quanto prescritto alla pos. 224.410 del capitolato d'appalto, i dati determinanti per la valutazione dell'attendibilità dell'offerta sono i seguenti:
Pr = fr. 365'514.92
Pinf = fr. 347'239.17
Pmin = fr. 292'411.93
Psup = fr. 383'790.66
Pmax = fr. 438'617.90
Le note e i punti che le concorrenti ottengono, calcolate mediante interpolazione lineare, sono:
Nota
Punti
CO 1
3.89
11.01
RI 1
6.00
17.00
4.53
12.84
4.56
12.93
1.00
2.83
Referenze
3.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di eseguire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3 ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64 segg.). Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).
3.2. La ricorrente ha pure avversato la nota conseguita dall'aggiudicataria in relazione al criterio delle referenze. A mente sua, nessuna delle (tre) referenze addotte sarebbe valida. Negli allegati di causa il Municipio ha riconosciuto che la referenza relativa all'impianto di ultrafiltrazione condotte del comune di __________ e quella del Comune di __________ non possono essere considerate; vuoi perché il cantiere è terminato nel 2021 e la fattura è datata 2021, vuoi poiché l'importo non supera i Fr. 35'000.-. Ha quindi ridotto a 1.00 (= 4.17 punti in luogo di 10.42) la nota assegnata alla deliberataria in prima battuta, conformemente alla tabella di valutazione richiamata dalla pos. 224.320 del capitolato. Non occorre pronunciarsi in merito alla validità dell'altra referenza addotta (Impianto UV Comune di __________), ritenuto che anche in assenza di referenze, l'aggiudicataria otterrebbe comunque la nota 1.00.
3.3. In considerazione del fatto che i criteri qualità delle maestranze e organizzazione del cantiere non hanno suscitato critiche delle parti, la classifica finale si presenta in questo modo:
RI 1
CO 1
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
Economicità-prezzo (50%)
4.71
39.25
6.00
50.00
5.78
48.19
3.67
30.59
1.00
8.33
Referenze (25%)
3.00
12.50
1.00
4.17
1.00
4.17
1.00
4.17
1.00
4.17
Attendibilità dell'offerta (17%)
6.00
17.00
3.89
11.01
4.53
12.84
4.56
12.93
1.00
2.83
Qualità delle maestranze (5%)
5.00
4.17
4.00
3.33
4.50
3.75
5.00
4.17
4.00
3.33
Organizzazione del cantiere (3%)
6.00
3.00
5.00
2.50
6.00
3.00
6.00
3.00
1.00
0.50
Totale
75.92
71.01
71.94
54.86
19.17
RI 1
nota
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
Economicità-prezzo (50%)
4.95
41.25
6.00
50.00
3.93
32.78
1.00
8.33
Referenze (25%)
3.00
12.50
1.00
4.17
1.00
4.17
1.00
4.17
Attendibilità dell'offerta (17%)
3.81
10.79
1.09
3.10
6.00
17.00
1.00
2.83
Qualità delle maestranze (5%)
5.00
4.17
4.50
3.75
5.00
4.17
4.00
3.33
Organizzazione del cantiere (3%)
6.00
3.00
6.00
3.00
6.00
3.00
1.00
0.50
Totale
71.71
64.02
61.12
19.16
In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata annullata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 18 cpv. 1 CIAP). Nulla lascia inferire, né le parti sostengono il contrario, che la sua offerta non sia conforme alle altre esigenze previste dalla legge e dal capitolato.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia e le spese sono suddivise in parti uguali fra il committente e la CO 1 (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il committente e l'aggiudicataria rifonderanno alla ricorrente, che si è avvalsa del patrocinio di un legale per la stesura della replica e della triplica, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 24 novembre 2021 con cui il Municipio di Lugano ha deliberato alla CO 1 le opere da sanitario irrigazione occorrenti al Centro Sportivo al __________ di __________ è annullata;
1.2. la commessa è aggiudicata direttamente alla RI 1 come da sua offerta.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in ragione di metà ciascuno. Alla RI 1 va restituito l'anticipo versato.
Il Comune di CO 2 e la CO 1 verseranno alla RI 1 fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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