AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2021.513
Data decisione, Autorità: 26.04.2022, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Conformità dei prodotti offerti. L'offerta della ricorrente non è conforme alle prescrizioni del capitolato di appalto. Non è dunque legittimata a contestare la delibera
Incarto n. 52.2021.513
Lugano 26 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2021 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 10 dicembre 2021 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale, che in esito al concorso relativo al mandato per gli impianti di cucina occorrenti agli istituti EOC - "Sostituzione lavastoviglie e lavautensili", ha aggiudicato la commessa alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 ottobre 2021 la Direzione dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il mandato per la sostituzione degli impianti di cucina occorrenti agli istituti EOC - "Sostituzione lavastoviglie e lavautensili" (FU n. / pag. __________).
Il bando di concorso (punto n. 2) preannunciava le seguenti quantità principali:
Lavastoviglie professionali a nastro 6 pz.
Lavautensili a nastro 1 pz.
Lavacarrelli 1 pz.
Lavautensili 3 pz.
Nel modulo d'offerta il committente ha indicato le caratteristiche tecniche richieste. Nel documento ha inoltre previsto la possibilità di indicare una o più opzioni alle forniture richieste. Tra queste, l'impiego di una termopompa in aggiunta al recupero di calore in relazione alla fornitura delle (6) lavastoviglie. I prezzi di tali opzioni non andavano a sommarsi al totale dell'offerta (pag. 15, 54, 72, 86, 103 e 117 del modulo d'offerta).
L'avviso di gara (punto n. 10) stabiliva che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri:
prezzo 45%
referenze lavori analoghi 5%
formazione apprendisti 5%
perfezionamento professionale 3%
certificazione qualità 5%
manutenzione 17%
livello tecnico degli apparecchi offerti 20%
Il capitolato di appalto descriveva come segue il metodo applicato per l'assegnazione della nota per il criterio del livello tecnico degli apparecchi offerti (cfr. allegato 6.3, punto n. 6).
La nota viene attribuita in funzione della somma dei punti ottenuti secondo i due criteri specifici riportati sotto.
La somma dei punteggi permetterà di attribuire la nota secondo questa tabella:
Punteggio più alto
nota
6
Punteggio superiore all'80% dei punti disponibili
nota
5
Punteggio superiore al 60% dei punti disponibili
nota
4
Punteggio uguale o superiore al 50% dei punti disponibili
nota
3
Punteggio inferiore al 50% dei punti disponibili
nota
1
6.1. Valutazione tecnica dei consumi
In base ai dati riportati nelle schede all'interno del modulo d'offerta vengono valutati i seguenti criteri tecnici; il valore minimo è considerato il migliore (non si considerano le opzioni):
o Potenza elettrica d'allacciamento
o Consumo acqua di risciacquo
o Quantità di acqua di rigenerazione
o Volume dell'aria di scarico
o Temperatura dell'aria di scarico
Per ogni punto sopra elencato è attribuito un punteggio tra 0 e 4, secondo questa regola:
4 per l'offerente con i valori più bassi
2 per gli offerenti che hanno i valori uguali
0 per l'offerente con i valori più alti
B. Nel termine prestabilito sono giunte al committente le seguenti offerte:
Ditta
Fornitura
Manutenzione
CO 1
fr. 890'453.90
fr. 191'916.-
RI 1
fr. 898'550.79
fr. 172'241.97
C. a. In sede di valutazione delle offerte, il committente ha posto per scritto una richiesta di chiarimento alla RI 1 in merito alle temperature di uscita dell'aria di scarico nella versione base, ossia senza l'opzione della termopompa, indicate nella sua offerta per le 6 lavastoviglie occorrenti agli ospedali regionali. Premesso che i dati forniti per tali temperature erano di ca 17°C, e che
(…) In riferimento all'analisi della lavautensili dell'aria di scarico dell'OCL in cui non è prevista a capitolato una termopompa, nemmeno nelle opzioni, l'espulsione dell'aria è di 33°C. Inoltre non si evince chiaramente la differenziazione del risparmio energetico delle schede della macchina base rispetto alle schede tecniche della macchina con opzioni (secondo classificatore). Anzi, nelle schede tecniche delle macchine con le opzioni la temperatura indicata varia fra un valore dai 18°C ai 22°C
l'ente banditore le ha chiesto di confermare i dati riportati relativi alle macchine base senza la termopompa.
b. In risposta ai quesiti la RI 1 ha segnalato che la temperatura dell'aria estratta è influenzata da molti fattori oltre alla temperatura dell'acqua di alimentazione e ha comunicato per tutte le macchine da fornire i seguenti dati:
Temperatura dell'aria di scarico, senza opzioni: ca. 16-20°C
Temperatura dell'aria di scarico con l'opzione della termopompa: 24-27°C
D. Il 10 dicembre 2021 il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 507 punti.
E. Contro la predetta decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, posizionatasi seconda con 479 punti, chiedendo l'annullamento della delibera con conseguente assegnazione della commessa in proprio favore, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Essa contesta le valutazioni esperite dal committente in punto al criterio del livello tecnico degli apparecchi offerti. Errati sarebbero in particolare i punteggi assegnati per il parametro riguardante la temperatura dell'aria di scarico delle (6) lavastoviglie offerte. A mente della ricorrente, a fronte delle temperature dell'acqua in entrata indicate dalla committenza (doc. H), non sarebbe possibile, per i prodotti proposti dall'aggiudicataria, rispettare le temperature dell'aria in uscita dichiarate (20-22°C). Pertanto non si giustificava un uguale punteggio (2) alla voce "temperatura dell'aria di scarico" per entrambe le concorrenti: in suo favore si sarebbero dovuti assegnare 24 punti in totale, all'aggiudicataria invece 0. La correzione del punteggio di questo sotto criterio, ha concluso la RI 1, è tale da sovvertire la graduatoria, permettendole di scavalcare la rivale.
F. a. All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, ritenendo la valutazione del criterio del livello tecnico degli apparecchi offerti conforme alle prescrizioni di gara. Non sarebbe in particolare lesivo delle prescrizioni di concorso e dei principi che governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche avere considerato equivalenti le indicazioni di forchette di temperatura relative all'aria di scarico date dalle due concorrenti. I dati forniti nei moduli d'offerta e nelle risposte alle domande di chiarimento avanzate da EOC, come pure quelli evincibili dai rispettivi prospetti tecnico-commerciali, ha precisato la stazione appaltante, convergono infatti verso un dato approssimativo comune pari a 20°C. Il committente ha in seguito rilevato che, a ben vedere, l'offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa. Emergerebbero seri dubbi sul fatto che i prodotti da essa offerti, e i relativi dati tecnici riguardanti proprio la temperatura dell'aria di scarico, siano relativi alle macchine dotate di termopompa opzionale, la quale tuttavia ha un prezzo decisamente superiore rispetto a quello indicato nel modulo di offerta. I valori dell'aria di scarico con l'opzione della termopompa forniti dall'insorgente in risposta ad una precisa domanda postale dal committente in sede di verifica delle offerte (cfr. richiesta di precisazione del 9 novembre 2021 del committente e relativa risposta del 19 novembre 2021, doc. 4), ha soggiunto, apparirebbero altrettanto poco credibili non foss'altro per il fatto che sono più alti di quelli relativi ai macchinari senza opzioni, ciò che contraddice il senso stesso della termopompa.
b. La deliberataria e l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche sono invece rimasti silenti.
G. Con la replica la ricorrente ha avversato le tesi della committenza difendendo la bontà della propria offerta. Ha in particolare annotato che tutti gli impianti di lavaggio da essa offerti sono comprensivi di termopompa che, conseguentemente, non risulta un accessorio opzionale bensì appare compreso nell'offerta base e non può in alcun modo essere scorporato. Ha quindi rilevato che i dati contenuti nell'e-mail di cui al doc. 4 sarebbero stati invertiti per un manifesto errore di battitura, ciò che risulterebbe del resto evidente essendo la temperatura dell'aria di scarico più bassa in presenza di una termopompa.
H. In sede duplica la stazione appaltante ha ribadito la propria posizione, contestando anche l'ulteriore argomentazione addotta dalla ricorrente secondo cui i suoi impianti sono tutti dotati di termopompa. Fa osservare che da una prima analisi dell'offerta della ricorrente era risultato che essa aveva proposto due sistemi di lavastoviglie, uno senza termopompa (base) e l'altro con (opzione), tant'è che aveva anche indicato un sovrapprezzo per i macchinari con termopompa e in un secondo tempo aveva specificato le differenti temperature di uscita dell'aria per le due varianti, quand'anche invertite per un manifesto errore di battitura. In ogni caso anche nell'ipotesi di ritenere l'offerta della ricorrente comprensiva della termopompa anche nella versione base, il costo di tale impianto dovrebbe essere considerato in aggiunta al prezzo degli apparecchi. Ciò che porterebbe ad una diversa valutazione del criterio dell'economicità e, di riflesso, a un peggioramento della valutazione complessiva della sua offerta. I documenti e il comportamento contraddittorio tenuto dalla ricorrente dovrebbe portare all'esclusione della medesima dalla gara.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Come accennato in narrativa, la ricorrente ha contestato la decisione di aggiudicazione sostenendo che il committente avrebbe valutato le offerte in maniera scorretta in riferimento al criterio del livello tecnico delle apparecchiature offerte. Dal canto suo, il committente, oltre a essersi opposto a questa tesi, ha sostenuto che l'offerta dell'insorgente avrebbe dovuto essere esclusa per una serie di imprecisioni e incongruenze che la farebbero apparire fuorviante. Prima di entrare nel merito delle censure dell'insorgente occorre pertanto chinarsi sulla questione di sapere se l'offerta della medesima meritasse di essere valutata ai fini della delibera.
Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e c LCPubb, art. 5 lett. a LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire aggiunte, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/ Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/ 2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1, STA 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
4.1. Nell'evenienza concreta, l'offerta inoltrata dalla ricorrente non è conforme alle prescrizioni del capitolato d'appalto e modulo d'offerta. Il committente aveva infatti richiesto anzitutto la fornitura di 6 lavastoviglie senza la termopompa, dando in più ai concorrenti la possibilità di indicare facoltativamente le caratteristiche e il costo di quest'ultimo impianto con una pompa di recupero del calore in uscita (cfr. modulo d'offerta, pag. 8/15, 47/54, 67/72, 81/86, 99/103, 112/117). La valutazione veniva però eseguita solo prendendo in considerazione l'offerta base, riferita agli apparecchi senza la termopompa, tant'è che il costo supplementare per l'aggiunta della termopompa non doveva essere inglobato nel totale. L'offerta dell'insorgente è invece riferita a macchinari con la termopompa (integrata), anche per l'offerta base: per sua stessa ammissione, infatti, tutti gli impianti di lavaggio offerti sono comprensivi di termopompa che, conseguentemente, non risulta un accessorio opzionale bensì appare compreso nell'offerta base e non può essere in alcun modo scorporato (cfr. replica, pag. 4). Tale fatto risulta pure inequivocabilmente dalle schede tecniche e dai disegni allegati all'offerta, così come dall'ulteriore documentazione esibita in questa sede (cfr. doc. I, L e M). Il sistema di recupero di calore Climate-Plus è parte integrante di tutti i modelli base (Hobart FTPi 3-S-AN-TM150-R-DSK-DS6, FHP; FTPi 2-ESZ-A-AN-R-DSK-DS5, FHP; FTPi 3-SZ-A-R-DS5, FHP; FTPi 2-SZ-A-R-DS5, FHP; FTPi 2-S-A-R-DS5, FHP; FTPi 2-S-AN-R-DS5, FHP) proposti. L'offerta dell'insorgente, difforme alle esigenze esposte dall'ente banditore nella documentazione di gara, divenuta vincolante per tutti i partecipanti in assenza di una tempestiva contestazione (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) andava quindi esclusa senza che si rendessero necessarie ulteriori valutazioni.
4.2. Anche se irrilevante per la fattispecie vista la conclusione a cui si è appena giunti, si annota in ogni caso che non è ben dato di vedere come la ricorrente, in risposta alla richiesta di specificare le temperature delle macchine per l'offerta base, abbia indicato non solo le temperature dei macchinari offerti (dotati di termopompa integrata) bensì anche quelli di non meglio precisati e noti macchinari senza la termopompa che, come visto, non sono oggetto della sua offerta. A questo proposito essa ha quindi fornito delle informazioni scorrette e fuorvianti che non potevano che condurre all'estromissione della concorrente dalla gara.
Visto quanto sopra, la ricorrente non è legittimata a contestare la delibera della commessa in favore della CO 1. Sarebbero state tuttalpiù ammissibili, per ragioni deducibili dal principio della parità di trattamento, le censure destinate a dimostrare che anche l'offerta dell'aggiudicataria meritava l'esclusione (cfr. STA 52.2020.366 del 14 dicembre 2020 consid. 5 e rinvii). Tesi che tuttavia l'insorgente ha rinunciato a sostenere.
Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto.
L'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre congrue ripetibili al committente, patrocinato da un avvocato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 4'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Essa rifonderà all'Ente Ospedaliero Cantonale fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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