AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.40
Data decisione, Autorità: 15.10.2021, CCR
Titolo: Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione
Incarto n. 16.2021.40
Lugano 15 ottobre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul “reclamo” dell'11 ottobre 2021 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 28 settembre 2021 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 50-C-21-Co (lavoro) promossa nei suoi confronti con istanza del 23 agosto 2021 da
CO 1 ;
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 agosto 2021 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti di RE 1 inteso a ottenere il pagamento di fr. 348.45 corrispondenti a “salari mai percepiti” come badante di __________ R__________, madre del convenuto. All'udienza di conciliazione del 23 settembre 2021 l'istante, unica comparente, ha confermato la sua pretesa. In calce al verbale, il Giudice di pace ha comunicato che “su richiesta di parte istante, formulerà una decisione in base all'art. 212 CPC”.
B. Statuendo con sentenza del 28 settembre 2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 348.45. Le spese processuali di fr. 60.– sono state poste a carico del convenuto.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 ottobre 2021 in cui rileva come l'istante non abbia “prestato nessun tipo di servizio al sottoscritto” e quindi “non vedo perché dovrei versare tale importo”. L'atto non è stato oggetto di notricazione a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 29 settembre 2021. Introdotto l'11 ottobre 2021, ultimo termine utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo. Il memoriale di RE 1 può dunque essere trattato solo come reclamo.
Al memoriale il reclamante acclude una copia di un estratto della Banca __________ riferito a un versamento del 7 gennaio 2015 di fr. 550.– su un conto di __________ R__________ e un avviso di addebito di medesima data di fr. 500.– da tale conto in favore di CO 1. Nella procedura di reclamo non sono, di principio, ammesse nuove allegazioni di fatti nuovi né la produzione di nuovi mezzi di prova, ovvero di prove che non sono state presentate davanti all'autorità inferiore (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti in questione sono quindi irricevibili e non possono essere considerati ai fini del giudizio.
Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha constatato che il convenuto “pur avendo ritirato la raccomandata con l'intimazione dell'istanza di conciliazione” non si era presentato vanificando “ogni tentativo di conciliazione”. Egli ha poi accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 348.45. Il reclamante rileva di non capire perché sia stato obbligato a versare tale importo all'istante, la quale era già stata tacitata da sua madre nel 2015 con il versamento di fr. 500.–. In seguito, egli soggiunge, l'istante non ha più prestato alcun servizio di modo che “non vedo perché dovrei versare tale importo”.
a) Nella misura in cui il reclamante si duole sostanzialmente di non capire perché l'istanza sia stata accolta, si conviene che la motivazione della decisione in rassegna è succinta e si pone ai limiti inferiori di quanto si esige dal profilo formale difettando in particolare un'esposizione dei fatti e una sussunzione giuridica. Resta il fatto che essa permette di arguire le ragioni che stanno alla base del giudizio, il Giudice di pace avendo fatto riferimento alla sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona dell'8 maggio 2019 dalla quale risulta che ad RE 1 si imputava il fatto di non avere pagato integralmente lo stipendio di CO 1 (fr. 348.74), ciò che il suo difensore riconduceva a mera “dimenticanza” (doc. 6). Dal momento in cui si possono comprendere i motivi che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro il diritto di ottenere una decisione motivata è rispettato.
b) Per il resto tutte le argomentazioni del reclamante, esposte per la prima volta in questa sede, sono nuove. Non dando seguito alla citazione validamente notificata il 9 settembre 2021 per presenziare all'udienza di conciliazione, il convenuto si è tuttavia precluso da sé la facoltà di difendersi in udienza e di muovere contestazioni. Vista la contumacia, nulla impediva al Giudice di pace di procedere come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC) ed emanare una decisione se così richiesto dall'istante (art. 212 CPC). Il convenuto, assente ingiustificato, non ha così contestato i fatti allegati dall'istante né ha sollevato obiezioni o eccezioni volte a inficiare la pretesa fatta valere in giudizio. In siffatte circostanze il Giudice di pace poteva senz'altro ritenere non controversi i fatti sui quali l'istante fondava la sua pretesa (CCR sentenza inc. 16.2019.42 del 20 agosto 2020 consid. 6d con rinvio). E davanti a questa Camera il convenuto contumace non può addurre fatti che avrebbe potuto sottoporre al primo giudice se fosse comparso all'udienza, pena la loro inammissibilità (sopra consid. 2). Egli va così rimesso alle sue responsabilità. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione a:
–
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster