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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.26
Data decisione, Autorità: 09.09.2022, CCR
Titolo: Appalto - diritto di essere sentito - diritto di ottenere una decisione motivata
Incarto n. 16.2022.26
Lugano 9 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 3 agosto 2022 presentato dalla
RE 1
contro la decisione emessa il 12 luglio 2022 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.53 contro di lei promossa con istanza dell'8 marzo 2022 da
CO 1 titolare della ditta individuale ,
Ritenuto
in fatto: A. Nel novembre del 2020 CO 1, titolare della ditta individuale __________, ha incaricato la RE 1 di crearle un sito internet per la propria attività. Per tale prestazione la cliente ha versato fr. 1000.–. Con istanza del 17 febbraio 2022, ma inoltrata l'8 marzo successivo, CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere la “restituzione della chiave d'accesso al suo sito internet”. Invitata dal Giudice di pace a precisare il valore litigioso e a produrre la documentazione a sostegno della pretesa, il 12 aprile 2022 l'istante ha inoltrato quanto richiesto “per convalidare la seguente richiesta: rimborso totale della spesa di fr. 1000.– per la creazione del sito; dal 01.01.2022 fr. 200.– per ogni mese di chiusura, per indennità perdita potenziale di clienti dovuto all'oscuramento del sito da parte di RE 1”.
B. Il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza 15 giugno 2022. In una memoria del 2 giugno 2022 la convenuta ha esposte le sue argomentazioni e ha chiesto di stralciare la procedura “perché non c'è più la possibilità di conciliazione in quanto il sito è stato cancellato”. All'udienza di conciliazione l'istante, unica comparente, ha confermato le sue domande chiedendo l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC. Statuendo con decisione del 12 luglio 2022 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la RE 1 a versare all'istante complessivi fr. 1600.– (fr. 1000..quale rimborso delle spese di realizzazione del sito internet e fr. 600.– quale perdita di potenziali clienti dovuta all'oscuramento del sito), così come restituire la chiave d'accesso al sito internet. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico della convenuta.
C. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2022 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. L'atto non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta al più presto il 13 luglio 2022. Datato 26 luglio ma impostato il 3 agosto 2022 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
L'istanza di conciliazione è stata presentata dalla CO 1. Se non che, una ditta individuale è sprovvista della personalità giuridica e non ha la capacità di essere parte. Legittimato ad agire è solo il suo titolare, quale persona fisica (v. CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 2 con rinvii). Premesso ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte istante, CO 1, titolare della ditta, avendo essa stessa sottoscritto tutti gli atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte istante “nel rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
Il Giudice di pace, preso atto che la convenuta non si era presentata all'udienza di conciliazione, durante la quale l'istante ha chiesto di emanare una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, ha accolto l'istanza. La reclamante lamenta sostanzialmente che non vi è alcuna base legale che giustifichi la pretesa della controparte.
a) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423 consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc. 16.2020.24 del 15 novembre 2021, consid. 5a).
b) Nella fattispecie, la decisione del Giudice di pace si limita a evocare le domande di giudizio e il comportamento della convenuta, la quale ha bensì inviato una “presa di posizione” ma non è comparsa all'udienza di conciliazione, quantunque fosse stata più volte sollecitata a presentarsi. Essa tuttavia non consente minimamente di capire perché egli abbia accolto l'istanza. Oltre a difettare di un'esposizione dei fatti, non vi è alcun accenno ai motivi addotti dall'attrice che giustificherebbero l'accoglimento dell'azione. In sintesi, il primo giudice non ha proceduto ad alcuna sussunzione giuridica. Non si disconosce che, data l'assenza ingiustificata della convenuta all'udienza di conciliazione, nulla impediva al Giudice di pace di emanare una decisione come in caso di mancata conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; v. CCR sentenza inc. 16.2019.13 del 1° aprile 2020 consid. 4c con rinvio). Sta di fatto che ciò non lo esonerava dal motivare la decisione, tanto più, in concreto, dandosi domande di giudizio senza alcuna allegazione di fatto.
c) In tali circostanze, senza una sufficiente motivazione, la reclamante non vi si può confrontare e prendere posizione con cognizione di causa, tant'è che nel reclamo argomenta liberamente come se si trovasse ancora in primo grado. Né questa Camera è in grado di sindacare le critiche della reclamante. Non motivata a sufficienza, affinché la giurisdizione di secondo grado possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, la decisione deve così essere annullata. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, il Giudice di pace non è tenuto a confermare la decisione impugnata. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.
d) Si aggiunga che la richiesta dell'attrice di giudicare in applicazione dell'art. 212 CPC, che dovrebbe figurare almeno dal verbale di conciliazione, non obbliga in ogni caso l'autorità di conciliazione a prendere una decisione, disponendo essa di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito o meno alla richiesta di giudizio. Essa non è pertanto obbligata a emanare una decisione di merito anche se ha aperto formalmente un procedimento ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC e ha fatto istruire le parti in questo contesto (DTF 147 III 444 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR sentenza 16.2021.26 del 28 aprile 2022 consid. 4a).
Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare CO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Giudice di pace indicazioni vincolanti sulla scelta delle opzioni contemplate dall'art. 206 cpv. 2 CPC o sul contenuto del nuovo giudizio.
Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione alla reclamante di indennità d'inconvenienza, per altro nemmeno richieste.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per un nuovo giudizio.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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