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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.45
Data decisione, Autorità: 03.11.2022, CCR
Titolo: Reclamo divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli
Incarto n. 16.2021.45
Lugano 3 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 10 novembre 2021 presentato da
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 4 ottobre 2021 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa OR.2018.3 (azione confessoria) promossa con petizione dell'8 marzo 2018 nei confronti di
e CO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 ottobre 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto una petizione introdotta da RE 1 nel senso che ha ordinato a CO 1 e CO 2 “singolarmente e/o congiuntamente, in qualità di comproprietari del fondo serviente particella n. __________ RFD di __________ di rimuovere, entro un mese dalla crescita in giudicato della presente decisione, ogni e qualsiasi oggetto e/o manufatto e/o impianto (in particolare grill, cassonetti, vasi da fiori, rubinetti) posato rispettivamente installato nella fascia di arretramento di 3 metri dal confine est e nord con il fondo dominante particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di RE 1, ovvero sulla porzione di terreno indicato con il colore viola nella planimetria inserto C del rogito n. __________ del notaio avv. N__________ D__________”, così come “la pianta di uva spina e le tre piante di mirtillo gigante messe a dimora in violazione della distanza legale di 50 cm dal confine con il fondo” dell'attore. Le spese processuali di complessivi fr. 7500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la decisione appena citata RE 1 ha introdotto un appello il 10 novembre 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di ordinare ai convenuti di rimuovere anche un cancello posto sulla loro proprietà. Con decreto del 19 novembre 2021 il presidente della Prima Camera civile del Tribunale d'appello ha trasmesso il rimedio giuridico a questa Camera per competenza. Invitati a presentare osservazioni, in un memoriale del 20 dicembre 2021 CO 1 e CO 2 concludono per la reiezione del ricorso.
C. Il 31 ottobre 2022 le parti hanno comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo che rende priva d'oggetto la procedura di reclamo chiedendo di stralciarla dal ruolo con richiesta di esenzione delle spese processuali e di compensazione delle ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Una transazione ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), di modo che il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa tuttavia transazione giudiziale, sottoposta al giudice per essere registrata a verbale. Ed essa vincola il giudice in materia di spese (art. 109 cpv. 1 CPC), intendendosi con ciò le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC).
Una transazione stragiudiziale invece rimane un contratto di diritto privato. Dandosi una transazione stragiudiziale, pertanto, il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 12 ad art. 109; Naegeli/Richers in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241 con rinvii; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 9 ad art. 241). Sulle spese egli applica così l'art. 106 cpv. 1 seconda frase (eventualmente in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), a meno che le parti dichiarino quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo equivale su tal punto a una transazione giudiziale (Tappy, loc. cit.).
Nella fattispecie le parti hanno chiesto di stralciare la causa in seguito a una transazione stragiudiziale. L'azione va quindi stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto (art. 242 CPC). In merito alle spese del presente decreto, non risulta essere stato pattuito alcunché sicché esse vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). In concreto, pur tenendo conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole, non si giustifica tuttavia di esentarle da qualsiasi riscossione. Tutto ponderato, nello spirito transattivo, le spese processuali, il cui ammontare va adeguatamente ridotto (art. 21 LTG), vanno suddivise tra le parti a metà mentre le ripetibili vanno compensate.
Per questi motivi,
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali, ridotte a fr. 300.–, da anticipare dal reclamante sono poste per metà a carico di quest'ultimo e per l'altra metà solidalmente a carico di CO 1 e CO 2 nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000.– franchi (o almeno 15 000.– franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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