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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2003.58
Data decisione, Autorità: 24.03.2003, IICCA
Incarto n. 12.2003.58
Lugano 24 marzo 2003/dp
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria -inc. OA.2003.41 della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 28 febbraio 2003 da
Patrocinato dall’avv. __________
Contro
chiedente la condanna dell'ente convenuto al pagamento di complessivi fr. 20'000.-- oltre accessori a titolo di risarcimento danni e di indennità per torto morale;
ed ora sulla domanda di esclusione, rispettivamente di ricusa del Pretore di __________, presentata contestualmente alla petizione;
preso atto della dichiarazione 11 marzo 2003 con cui lo stesso magistrato riconosce in sé motivo di astenersi dal decidere la vertenza in oggetto, con particolare riferimento ad analoga decisione di questa Camera;
mentre l'ente convenuto non ha ritenuto di esprimersi al proposito;
esaminata la petizione e la documentazione prodotta;
considerato
in fatto e in diritto:
L'attore, di professione giornalista, ha convenuto in causa il Canton Ticino sulla base dell'art. 4 cpv. 1 LResp, ossia considerandone la responsabilità per l'agire del Consiglio della magistratura. Quest'autorità, redigendo e pubblicando in data 26 giugno 2001 un rapporto concernente attività svolte da un ex magistrato penale, avrebbe utilizzato indebitamente ascolti telefonici, ordinati a suo tempo nel contesto di inchieste preliminari avviate dal Ministero pubblico della Confederazione e dal Ministero pubblico cantonale, ledendo gravemente la sua personalità. Infatti, coinvolgendolo e citandolo con nome e cognome come persona vicina a un magistrato bollato di indegnità, il Consiglio della magistratura ha superato i propri limiti di competenza, ritenuta l'estraneità dell'attore dalle procedure penali o disciplinari connesse con la fattispecie, tutte concernenti terze persone. Invocando gli art. 28 CC e 8 CEDU, ovvero per la lesione della sua personalità e della sua immagine professionale, l'attore chiede un risarcimento di fr. 10'000.--, mentre postula -per una somma identica- riparazione del torto morale.
Con l'istanza in esame l'attore rileva l'esistenza di un motivo di esclusione del Pretore __________ ai sensi dell'art. 26 lett. d CPC per essere stato eletto membro del Consiglio della magistratura, ossia dell'autorità il cui operato è censurato nella presente azione. Subordinatamente, ossia se non fossero dati i presupposti dell'esclusione, lo stesso fatto rappresenterebbe motivo di ricusa, non potendosi escludere il pericolo di parzialità del Pretore in favore dell'autorità di cui ora fa parte (art. 27 lett. b CPC).
Gli istituti dell'esclusione (art. 26 CPC) e della ricusazione (art. 27 CPC) hanno quale scopo comune di garantire alle parti un giudice indipendente e neutrale, così che -se ne sono dati i presupposti oggettivi e soggettivi- s'impone l'astensione del magistrato dal giudicare una determinata controversia. L'esclusione (generalmente indicata come astensione obbligatoria: Catenazzi, Considerazioni sugli istituti procedurali dell'astensione e della ricusazione, in Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Berna 1992, pag. 337) si distingue concettualmente dalla ricusazione: mentre questa riveste carattere eccezionale e si riconduce a una possibile parzialità del giudice, in particolare quando è messa in causa tale sua caratteristica essenziale, rispettivamente quando c'è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in una determinata vertenza (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 13), l'esclusione si fonda su motivi indicati dalla legge, ancorché riferiti a un litigio specifico, ma indipendentemente da un rischio di parzialità (RDAT II 1993, n. 19, pag. 48; Rep 1997, n. 94).
Anche nel caso concreto (del tutto analogo a quello recentemente deciso da questa Camera in re C. c/ Stato del Canton Ticino) si considera che i motivi formalmente invocati dall'istante non corrispondono alle esigenze del codice di rito civile cantonale. Infatti, per quanto riguarda il motivo di ricusa invocato in subordine, in particolare né può giustificare un sospetto di parzialità a carico del giudice ricusato il rapporto di collegialità con gli altri membri del Consiglio della magistratura (RDAT II 1991, n. 12, pag. 41; Rep 1998, n. 6), né può essere ipotizzato -in linea di principio- un interesse personale (materiale o morale, diretto o indiretto) del Pretore all'esito della vertenza, già perché il paventato giudizio di merito attiene alla sfera degli interessi pubblici (Dittrich, Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice civile, Padova 1991, pag. 90). D'altra parte, il motivo d'esclusione di cui all'art. 26 lett. d CPC non si attua, ritenendo di non poter assimilare al concetto di persona giuridica (di cui il giudice sia amministratore o gerente) le pubbliche autorità, rispettivamente i loro membri.
Ciò nonostante, a prescindere dalla questione della competenza di un Pretore a giudicare il presupposto dell'illiceità relativa all'attività del Consiglio della magistratura (organo che esercita il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati stessi), si deve concludere che esistono ragioni sufficienti per ritenere l'esistenza di un motivo -non previsto dalle norme processuali- di astensione obbligatoria del giudice civile ordinario previsto dall'art. 22 cpv. 1 LResp. Altrimenti egli sarebbe chiamato a esprimersi in una sentenza su determinati aspetti di un atto, o di una decisione o di un rapporto che -ancorché relativi a procedimenti diversi e fors'anche (come in concreto) destinati a terze persone- egli ha contribuito a formare o che ha emanato un'autorità di cui è membro, venendo a giudicare, in altre parole, il proprio operato.
La domanda processuale deve pertanto essere accolta con la conseguente astensione del Pretore __________ dal trattare la causa.
La natura della questione e l'atteggiamento del giudice coinvolto, così come la mancata resistenza della controparte, comportano la gratuità della decisione e il motivo per non riconoscere ripetibili alla parte istante che non può essere considerata pienamente vittoriosa (art. 148 cpv. 2 CPC).
Motivi per i quali,
richiamato l'art. 30 cpv. 3 CPC
decreta:
Di conseguenza il Pretore del distretto di __________, avv. __________, è tenuto ad astenersi dalla trattazione della causa civile OA.2003.41 della propria giurisdizione.
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia; le ripetibili sono compensate.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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