AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.38
Data decisione, Autorità: 04.11.2022, CCR
Titolo: Contratto di carta di credito: prova del pagamento dello scoperto
Incarto n. 16.2021.38
Lugano 4 novembre 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 29 settembre 2021 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 2 settembre 2021 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa CO.2020.21 (contratto di carta di credito) promossa nei suoi confronti con istanza del 18 agosto 2020 dalla
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1992 CO 1 ha rilasciato a RE 1 la carta VISA n. __________, mentre nel 2007 la carta MasterCard n. __________, aventi un'unica unità di fatturazione n. __________. Il 19 settembre 2017 l'istituto bancario ha trasmes-so a RE 1 un conteggio dal quale risultava un saldo a suo favore di fr. 1317.75 con l'invito a voler pagare almeno fr. 300.–. Il 19 ottobre 2017 CO 1 ha inviato a RE 1 un conteggio con saldo a suo favore di fr. 1329.40 con l'invito a pagare almeno fr. 400.– mentre il 20 novembre successivo ha spedito al cliente un “ultimo sollecito di pagamento” con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento di fr. 1362.30 entro la fine di quel mese essa avrebbe avviato nei suoi confronti una procedura esecutiva e giudiziaria. L'11 dicembre 2017 RE 1i ha versato alla banca fr. 862.30.
B. L'8 febbraio 2018 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 2525490 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per fr. 500.– più interessi al 12% dal 12 dicembre 2017, indicando quale causa del credito la “scoperto in __________, Unità di fatturazione n. __________, __________ n. __________ – __________ n. __________, Nostra lettera del 20.11.0217, Pretesa iniziale di fr. 1362.30 meno l'acconto di fr. 862.30 ricevuto in data 11.12.2017” e di fr. 4.– a titolo di “interessi calcolati dal 01.12.2017 all'11.12.2017”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
C. Con decisione del 15 maggio 2019 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha dichiarato irricevibile un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa da CO 1 volta alla condanna di RE 1 al pagamento di fr. 500.– oltre interessi e alla pronuncia del rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al menzionato PE, ponendo la tassa di giustizia di fr. 120.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (inc. 5/A/19/MA). Tale sentenza è passata in giudicato.
D. Il 21 giugno 2019 CO 1 ha risollecitato RE 1 a versarle entro il 1° luglio 2019 complessivi fr. 745.80 (fr. 500.– credito scoperto, fr. 92.50 interessi al 12% dal 1° dicembre 2017, fr. 53.30 spese esecutive, fr. 60.– tassa di giustizia, fr. 40.– spese di sollecito e gestione della pratica). Non ottenendo quanto chiesto, il 22 agosto 2019 essa ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 2__________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere fr. 500.– più interessi al 12% dal 12 dicembre 2017, oltre a fr. 60.– a titolo di “tassa di giustizia secondo sentenza del 15 maggio 2019” e fr. 53.30 per “spese esecuzioni precedenti”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
E. Con istanza del 18 agosto 2020 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Vezia, chiedendo di convocare RE 1 a un'udienza di conciliazione volta a ottenere il pagamento di fr. 500.– più interessi al 12% dal 12 dicembre 2017, di fr. 4.– per gli interessi maturati dal 20 novembre all'11 dicembre 2017 e di fr. 60.– per la rifusione di metà delle spese processuali relative alla precedente procedura, così come la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE limitatamente a fr. 500.– più interessi al 12% dal 12 dicembre 2017 e a fr. 60.–. All'udienza di conciliazione del 19 gennaio 2021 il convenuto si è impegnato a produrre il giustificativo di un pagamento di fr. 500.– effettuato il 6 ottobre 2017 comprensivo del numero di transazione e del riferimento elettronico del versamento presso P__________. Ricevuto il documento rilasciato da quest'ultima società, il 26 febbraio 2021 CO 1 ha comunicato al Giudice di pace che tale giustificativo, privo del numero di transazione e del riferimento elettronico del versamento, non le permetteva di effettuare una ricerca mirata per risalire “a favore di chi, presso il suo istituto bancario, il convenuto avrebbe effettuato il versamento”. Essa ha così chiesto all'autorità di conciliazione di giudicare la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC.
F. Statuendo con decisione del 2 settembre 2021 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto a versare all'istante fr. 564.– complessivi oltre interessi al 12% su fr. 500.– dal 17 dicembre 2017, rigettando integralmente in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 2__________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano. Le spese processuali di fr. 170.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 50.– per ripetibili.
G. Contro la decisione appena citata Renato Tami è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 settembre 2021 in cui chiede, in sostanza, di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di respingere l'istanza, così come di ordinare a CO 1 di “cancellare il suo nome da qualsiasi lista di cattivi pagatori nel quale è stato da lei inserito”, di “riattivare la sua carta di credito originale” e di rimborsargli “un importo equo per i fastidi e i danni causategli con queste procedure”. Su richiesta del convenuto, con decreto del 9 febbraio 2022 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni, in un memoriale del 24 ottobre 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 3 settembre 2021, sicché il reclamo in esame, datato 29 settembre 2021 ma impostato il 30 settembre successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio), è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato anzitutto che il 6 ottobre 2017 RE 1 ha “effettuato un versamento di fr. 500.– a favore di CO 1 __________ di __________ (doc. 1)”. Egli, tuttavia, non ha ammesso la tesi del convenuto, secondo cui questo versamento sarebbe da imputare all'estinzione del debito relativo all'utilizzo delle sue carte di credito, perché il bonifico è antecedente alle fatture trasmesse dalla banca il 19 ottobre e 17 novembre 2017. Per il primo giudice, inoltre, non è possibile accertare se il versamento si riferisca alla fattura oggetto della vertenza e non ad altre causali giacché il convenuto non ha prodotto il giustificativo di pagamento “compreso del numero di transazione nonché il riferimento elettronico del versamento presso P__________”. Ciò posto, il Giudice di pace ha accolto la pretesa di pagamento di fr. 500.–, così come quella di fr. 60.–, riferita alla metà delle spese processuali anticipate dall'istante nella precedente procedura, il convenuto non avendola contestata. Egli ha infine rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. 2__________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per tutti i crediti posti in esecuzione.
Il Giudice di pace ha accolto la richiesta di CO 1 di statuire sulla controversia e ha emesso una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC.
a) Ora, per l'art. 212 CPC se l'attore ne fa richiesta l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Dal profilo formale, un'autorità di conciliazione, cui è stata chiesta l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, dopo avere chiuso a verbale la procedura di conciliazione constatandole l'insuccesso, deve aprire una procedura decisionale nella quale agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza. Per la procedura decisionale l'autorità di conciliazione deve verbalizzare, in particolare, le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti che non figurano già in atti scritti, perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 CPC). Per di più, il verbale nella procedura decisionale è indispensabile in caso impugnazione della decisione, giacché l'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni e mezzi di prova nuovi (RtiD II-2020 n. 27c pag. 908).
b) In concreto, il Giudice di pace ha giudicato la controversia senza tuttavia avere formalmente chiuso la procedura di conciliazione e aperto quella decisionale. Così facendo, egli ha omesso di verbalizzare le dichiarazioni delle parti, e in particolare quelle del convenuto. Se non che, nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha sostanzialmente riassunto le contestazioni di quest'ultimo, segnatamente il fatto che con il suo versamento di fr. 500.– effettuato il 6 ottobre 2017 l'istante non può vantare alcuna pretesa nei suoi confronti e ne ha tenuto conto ai fini del giudizio. In siffatte circostanze, cassare la sentenza impugnata per rimediare alla mancata verbalizzazione delle allegazioni e contestazioni delle parti riuscirebbe sproporzionato e dilazionerebbe inutilmente il processo. Conviene quindi vagliare la doglianza del reclamante nell'ambito del presente giudizio.
RE 1, oltre a postulare la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza, chiede di ordinare a CO 1 di “cancellare il suo nome da qualsiasi lista di cattivi pagatori nel quale è stato da lei inserito”, di “riattivare la sua carta di credito originale” e di rimborsargli “un importo equo per i fastidi e i danni causategli con queste procedure”. Da queste ultime richieste giova subito sgombrare il campo. Non formulate davanti al Giudice di Pace, esse sono nuove e quindi inammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in sede di reclamo nuove conclusioni. Al proposito non occorre dilungarsi.
Nel merito il reclamante rimprovera sostanzialmente al Giudice di pace di non avere accertato che con il versamento di fr. 500.– da lui effettuato il 6 ottobre 2017 egli non aveva più alcuna pendenza con l'istituto bancario, tanto più che quest'ultimo non ha contestato di avere ricevuto tale importo. A suo parere, il giustificativo ricevuto da P__________, alla quale aveva ad ogni modo chiesto di specificare “il numero di transazione nonché del riferimento elettronica”, costituisce una prova più che sufficiente per dimostrare la sua tesi. Per il reclamante la banca, della quale è stato cliente solvibile per oltre 25 anni, “avrebbe dovuto credergli e risolvere il malinteso trovando su quale unità di fatturazione l'importo da lui versatole il 6 ottobre 2017 è stato erroneamente accreditato, non potendo credere che la banca non sia in grado di spulciare una giornata di incassi per ritrovare quell'importo”.
Nel caso in rassegna, il reclamante contesta l'accertamento del Giudice di pace che a fronte di un'esposizione debitoria verso l'istante di fr. 1362.30, egli ha versato solamente fr. 862.30 donde uno scoperto di fr. 500.–. Premesso ciò, nella misura in cui RE 1 allegava di non avere più alcun debito da onorare, gli incombeva di provare il pagamento di tale importo, ovvero di avere effettuato il 6 ottobre 2017 un versamento di fr. 500.– in favore di CO 1 a parziale estinzione dello scoperto per l'uso di una carta di credito riconducibile all'unità di fatturazione n. __________ (art. 8 CC).
a) Ora, come indicato all'udienza del 19 gennaio 2021, il convenuto ha prodotto un estratto del suo conto n. __________ presso P__________ da cui risulta che il 6 ottobre 2017 è stato eseguito un bonifico di fr. 500.– a favore del conto __________ della “CO 1, __________, __________” (doc. 1). È vero che tale documento non indica il “numero di transazione” né il “riferimento elettronico del versamento”. Resta il fatto che CO 1, oltre a non mettere in discussione l'autenticità del citato giustificativo, non contesta che esso provi l'avvenuto versamento il 6 ottobre 2017 di fr. 500.– da un conto del convenuto al conto __________ a lei riconducibile, numero corrispondente per altro a quello prestampato sulle polizze di versamento trasmesse al cliente. In tali circostanze si deve concludere che l'importo in questione sia giunto su un conto della banca e che essa ne avesse la disponibilità.
b) È possibile che dopo l'accredito di tale importo sul proprio conto, l'istituto bancario non abbia potuto attribuirlo “a favore della carta di credito rilasciata al convenuto” o alla di lui unità di fatturazione. Ed è altrettanto verosimile che senza i necessari numeri di riferimento, la banca possa avere difficoltà nel ricercare il beneficiario di tale somma. Ciò non basta tuttavia per confutare il fatto che RE 1 abbia versato fr. 500.– sul conto della banca. Che il convenuto avesse altre relazioni bancarie con lei e altri scoperti nei suoi confronti non è preteso, mentre il fatto che il pagamento possa essere stato effettuato a un qualsiasi altro beneficiario dell'istituto è un'allegazione nuova e quindi inammissibile (art. 326 CPC). Quanto alla mancata contestazione dell'estratto conto, ciò non esclude la possibilità per il cliente di provarne l'errore. E come si è visto, il cliente ha dimostrato di avere versato alla banca fr. 500.–. In circostanze siffatte l'accertamento del Giudice di pace, secondo cui l'importo “di cui alla fattura doc. D” è rimasto impagato, si rivela manifestamente errato. Poco importa, come egli crede, che il versamento sia intervenuto prima dei conteggi del 19 ottobre e 17 novembre 2017, già nei mesi precedenti la banca vantando un credito nei confronti del cliente per scoperti dovuti all'uso delle carte di credito. Ne segue che, al riguardo, il reclamo risulta fondato.
Visto quanto precede e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla causa. In definitiva, la decisione impugnata va riformata nel senso che l'istanza volta al pagamento di fr. 564.– più interessi su fr. 500.– al 12% dal 12 dicembre 2017, così come la relativa richiesta di rigetto dell'opposizione per tale importo deve essere respinta mentre la domanda volta a ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 2__________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano dev'essere accolta limitatamente a fr. 60.–, pretesa che, fondata su una decisione passata in giudicato (inc. 5/A/19/MA: doc. H), non è stata di per sé contestata dal convenuto.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Tenuto conto che il reclamante ottiene sostanzialmente causa vinta, il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 2__________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano essendo accolto limitatamente a fr. 60.–, si giustifica di addebitare costi ridotti a carico di CO 1 e di rinunciare a prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico di RE 1. Quanto all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante non l'ha richiesta (come non l'ha chiesta in prima sede) né tanto meno ha reso verosimile di aver dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo. Non soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo. L'esito del giudizio impone una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado che sono suddivisi tra le parti secondo la soccombenza.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata sono così riformata:
L'istanza è parzialmente accolta nel senso che l'opposizione al precetto esecutivo n. 2__________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 60.–. Per il resto l'istanza è respinta.
Le spese processuali di complessivi fr. 170.–, da anticipare dall'istante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultima e per il rimanente a carico di RE 1.
II. Le spese del reclamo ridotte a fr. 100.– da anticipare da RE 1 sono poste a carico di CO 1.
III. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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