AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.17
Data decisione, Autorità: 28.10.2021, IICCA
Ricorso: TF 4A_607/2021
Titolo: Conclusione del contratto. Accettazione della contro-offerta per atti concludenti. Tesi appellatoria dell'accettazione viziata da timore, respinta
Incarto n. 12.2021.17
Lugano 28 ottobre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.46 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 9 marzo 2015 da
AO 1 rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ PA 1
con cui l‘attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 41'500.- oltre interessi nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. __________ dell’UE di Lugano,
domande a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza del 23 dicembre 2020,
appellante la convenuta con atto di appello del 2 febbraio 2021 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore, con risposta del 26 marzo 2021, postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nel corso del mese di luglio 2011 AO 1 ha restituito alla controparte 1522 estintori modello “mangiafuoco 8B” e 225 estintori modello “mangiafuoco 13B”, fatturandole l’importo di fr. 79'601.– a titolo di rimborso degli estintori ritenuti difettosi (doc. 3); questa fattura è stata contestata ed è rimasta non pagata (doc. 4, 5 e 6).
Il 4 giugno 2012 G__________ R__________, amministratore di AP 1, ha redatto e trasmesso a AO 1, per esame e sottoscrizione, un accordo dal seguente tenore:
“contratto
Egregio Sig. AO 1,
in riferimento alle sue precedenti richieste del 27.07.2011 alla lettera del Ns avvocato del 28.09.2011 ed alle riunioni intercorse tre lei, il sig. R__________ ed i responsabili delle rispettive aziende sig. B__________ U__________ per E__________ ed E__________ T__________ per __________ Srl __________, con la presente lei ci conferma che a ricevimento di quanto pattuito, ossia 74'500.– pagabili in 4 rate entro il 15 di ogni mese dai quali verranno dedotti acconti da lei ricevuti, si riterrà tacitato da ogni pretesa nei confronti di AP 1 __________.
Il pagamento avrà inizio nel momento in cui sparirà da internet ogni documentazione commento od altro nei confronti della Società AP 1 del sig. R__________ della Società E__________ e della società E__________ in merito al prodotto mangiafuoco inserito tramite il suo collaboratore A__________ L__________.
Qualora dovessero apparire in seguito altri commenti la riterremo personalmente responsabile per il suo collaboratore o di chi per esso ed agiremo nei suoi confronti per un importo di CHF 100'000.–.
Ci riserviamo di effettuare una denuncia presso le competenti autorità nei confronti del suo collaboratore L__________.
Inoltre le ribadiamo che non abbiamo nessun rapporto di collaborazione con il Sig. L__________ ed a lui nulla dobbiamo.
Cordiali saluti” (doc. 11).
AO 1 ha ritornato alla controparte copia dello scritto controfirmato cancellando però dallo stesso l’indicazione “della società E__________ e della società E__________ in merito al prodotto mangiafuoco inserito tramite il” e apponendo l’aggiunta secondo cui “Diese Unterschrift ist nur gültig wenn ich am 5.6.2012 20’000.– Sfr. auf dem Konto __________ habe” (doc. D / 12).
AP 1 non ha sollevato alcuna obbiezione a queste modifiche e anzi ha provveduto a versare a AO 1 complessivi fr. 33'000.- e più precisamente fr. 20'000.- in data 5 giugno 2012 (doc. E), fr. 10’000.- il 27 luglio 2012 (doc. F) e in data imprecisata ulteriori fr. 3'000.- (doc. G); i pagamenti sono poi stati interrotti.
Nel corso dei mesi seguenti sono (nuovamente) comparsi in internet dei commenti negativi nei confronti di AP 1 come pure dei suoi produttori e fornitori, __________ (doc. 13).
AO 1 ha sollecitato a più riprese il pagamento di quanto - a suo dire - spettantegli secondo l’accordo di cui ai doc. 11 e D / 12; senza successo. In data 17 ottobre 2013 egli ha quindi fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE. __________ dell’UE di Lugano contro cui l’escussa ha interposto opposizione.
Previo tentativo di conciliazione (CM.2014.473), in data 9 marzo 2015 AO 1 ha quindi inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 41'500.-, pari all’importo residuo oggetto del contratto doc. D / 12 nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. __________ dell’UE di Lugano.
In sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ne ha chiesto la reiezione. In sintesi, essa ha negato la venuta in essere dell’accordo a cui si rifaceva l’attore argomentando che questi non vi avrebbe aderito ma avrebbe formulato una controproposta, da lei mai accettata. In subordine, AP 1 ha invocato, nella denegata ipotesi che il contratto venisse giudicato concluso, il vizio di volontà affermando di essere stata indotta a sottoscrivere l’accordo per dolo, rispettivamente sotto ricatto in quanto l’attore, tramite il suo collaboratore A__________ L__________, avrebbe pubblicato in internet scritti, immagini e video lesivi del suo onore e della sua buona reputazione come pure di quelli del suo amministratore G__________ R__________. AO 1 avrebbe quindi preteso il pagamento di fr. 74'500.- per far sparire questa documentazione dal web; poiché nel settembre 2012 questo materiale è riapparso la convenuta si sarebbe considerata liberata dagli impegni presi. Essa ha inoltre sostenuto che i pagamenti effettuati sarebbero avvenuti a titolo volontario e non in esecuzione di obblighi contrattuali. La convenuta ha contestato pure la natura difettosa della merce restituita e ha osservato che una parte degli estintori resi sarebbe stata acquistata da terzi e non dall’attore il quale non beneficiava pertanto di alcun diritto di garanzia.
Da ultimo, essa ha posto in compensazione due pretese di fr. 15'159.10 e di fr. 13'900.-, corrispondenti rispettivamente a un vecchio credito scoperto e ai costi di deposito della merce resa.
In replica, AO 1 si è riconfermato nella propria richiesta e ha ribadito che la merce era tanto difettosa da giustificare appieno la risoluzione del contratto, manifestato mediante la riconsegna della stessa. Egli si è opposto a qualsiasi contropretesa della convenuta e ha sostenuto che questa aveva accettato il contratto in piena libertà, esente da qualsivoglia forma di coercizione o timore. Accettazione che era comprovata dal fatto che essa lo aveva ossequiato procedendo ai primi versamenti.
In duplica la convenuta ha ribadito la propria posizione.
Esperita l’istruttoria, i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
Con decisione del 23 dicembre 2020 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 41'500 oltre interessi nonché ordinato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE. __________ dell’UE di Lugano. In sintesi, il giudice di prima sede, dopo aver ripercorso le allegazioni delle parti, si è chinato sulla problematica dell’accettazione del contratto, osservando che la parte convenuta non solo non aveva espresso alcuna riserva alla controproposta sottopostale dall’attore ma anzi si era affrettata a darvi seguito effettuando il primo pagamento di fr. 20'000.- nel termine fissatole, per poi procedere in un secondo tempo a due ulteriori versamenti come da contratto. Su questa base il Pretore ha giudicato vi fossero elementi sufficienti per ammettere un’accettazione tacita della controfferta sottopostale da AO 1. Il primo giudice ha quindi analizzato le eccezioni inerenti alla conclusione dell’accordo per dolo e timore giungendo alla conclusione che le stesse fossero infondate. Esprimendosi sulla tesi del ricatto, il Pretore ha altresì posto l’accento sul fatto che non vi fosse alcuna prova dell’asserito grave danno di immagine lamentato dalla convenuta e che nell’incarto non vi fosse alcuna copia dei filmati da essa ritenuti gravemente pregiudizievoli, circostanza che è parsa quantomeno sorprendente. Il Pretore ha quindi concluso per la fondatezza della pretesa fatta valere in sede giudiziaria dall’attore. Egli ha di contro respinto le due pretese poste in compensazione dalla convenuta ritenendole superate dall’accordo doc. D / 12.
In data 7 gennaio 2021 il Pretore, dando seguito a uno scritto di data 30 dicembre 2020 di AO 1, ha proceduto a una correzione e rettifica del dispositivo limitatamente alla decorrenza degli interessi di mora.
Con atto d’appello del 2 febbraio 2021 AP 1, dopo aver ampiamente ricapitolato la propria versione dei fatti, rimprovera al Pretore di aver erroneamente ritenuto accettata l’offerta, in assenza della reciproca volontà delle parti e mancando la forma scritta da queste pattuita per ogni modifica contrattuale. A detta della stessa l’ipotesi di un’accettazione per atti concludenti dell’accordo sarebbe in concreto inammissibile. Essa sostiene altresì di aver effettuato i versamenti a favore dell’attore su base volontaria con l’unico scopo di ottenere la cancellazione dal web dei commenti negativi. AP 1 ripropone quindi la tesi secondo cui l’accordo sarebbe stato illecito e viziato da timore. Essa censura inoltre un errato accertamento dei fatti e un errore nella messa a carico dell’onere della prova, in particolare, in relazione alla difettosità degli estintori e alle circostanze della pattuizione.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. Il lungo
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Come accennato poc’anzi, AP 1 nega la venuta in essere di un accordo con la controparte e sostiene di non aver mai accettato né in forma espressa né tacitamente la controproposta doc. D /12 da questi trasmessale. La volontà delle parti manifestata con l’invio dei doc. 11 e doc. D / 12 non sarebbe stata concorde. Secondo l’appellante la successiva esecuzione dei pagamenti a favore di AO 1 sarebbe irrilevante ai fini contrattuali non essendo stata rispettata la forma scritta scelta dalle parti.
7.1. Il Pretore ha già illustrato i principi dottrinali e giurisprudenziali applicabili alla problematica. In questa sede si rivela nondimeno utile ricordare che ai sensi dell’art. 1 CO un contratto è perfezionato quando le parti contraenti hanno manifestato, reciprocamente e in maniera concordante, la loro volontà. In altre parole, un contratto è validamente concluso dal momento in cui le manifestazioni di volontà delle parti sono concordanti. Esse devono inoltre essersi accordate su tutti i punti essenziali del negozio giuridico. Quando la dichiarazione di accettazione del contratto si differenzia per i contenuti dall’offerta (in uno o più punti essenziali), essa non costituisce accettazione ai sensi di legge bensì è da intendere quale controfferta. Questa soggiace alle stesse regole dell’offerta nel senso che la parte destinataria deve manifestare la sua volontà di accettare la controfferta (cfr. Gauch/ Schluep/ Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht AT I, 11ª ed., n. 441 con riferimenti; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ª ed., n. 604 e 624; Morin in: Commentaire Romand, CO I, 2ª ed., n. 88 con rinvii).
L’accettazione può avvenire in forma espressa o tacita (art. 1 cpv. 2 CO), ritenuto che un’accettazione tacita o per atti concludenti è data, segnatamente, quando la parte destinataria dell’offerta esegue in parte o del tutto il contratto (Realakzept; Gauch/ Schluep/ Schmid, op. cit., n. 447).
7.2. Per quanto attiene alla fattispecie in esame è pacifico che AO 1 ha apportato delle modifiche alla proposta di accordo di data 4 giugno 2012 (doc. 11) trasmessagli dall’amministratore di AP 1; nello specifico l’attore ha stralciato i riferimenti alle società __________ ed __________ e ha imposto il pagamento di un primo acconto - da lui quantificato in fr. 20'000.- - entro il 5 giugno 2012 - ovvero già il giorno successivo all’invio della sua controproposta e ben 10 giorni prima di quanto previsto nel testo originale (per i dettagli si rinvia ai doc. 11 e doc. D / 12). Sono queste rettifiche che vanno a toccare aspetti essenziali del contratto e che necessitano pertanto dell’adesione della controparte affinché la pattuizione possa essere ritenuta validamente conclusa.
Poiché, nel concreto caso, è stato accertato che AP 1 non ha mai manifestato espressamente il suo accordo ai nuovi termini contrattuali, è necessario verificare se essa lo abbia fatto tacitamente, tesi sostenuta dall’attore e seguita dal Pretore nel giudizio qui impugnato.
Dall’incarto emerge che sebbene l’appellante non abbia mai esplicitamente aderito alla controproposta sottopostale da AO 1 essa non ha neppure mai sollevato contestazioni o riserve al riguardo. Anzi, essa si è affrettata a effettuare già il giorno successivo alla ricezione della medesima il pagamento dell’importo di fr. 20’000.- (doc. 2 e E), così come richiesto dall’attore, circostanza che già da sola può essere ragionevolmente interpretata quale espressione di un’accettazione per atti concludenti dell’accordo. A questo va altresì aggiunto che successivamente AP 1 ha effettuato ulteriori due versamenti (doc. F e G) a favore di AO 1 senza formulare alcuna riserva o obbiezione. Tutti elementi che suffragano ulteriormente la tesi dell’accettazione tacita.
Venire ora a sostenere che AP 1 “non si sentiva vincolata dal contratto” e che questi versamenti “erano semplici atti unilaterali” effettuati “su base volontaria” (appello, pag. 17) non è credibile.
Ad ogni buon conto, in base al principio dell’affidamento, l’appellante deve lasciarsi imputare il proprio comportamento - che nello specifico può oggettivamente essere inteso quale manifestazione di adesione alla pattuizione - e questo anche nel caso in cui - ipotesi qui rigettata - lo stesso non avesse corrisposto alla sua intima volontà.
Palesemente pretestuosa è l’allegazione appellatoria secondo cui la valuta di pagamento non sarebbe stata rispettata in quanto l’importo di fr. 20'000.- sarebbe giunto sul conto del destinatario con un giorno di ritardo. Come emerge chiaramente dai documenti agli atti il versamento è infatti stato effettuato nel termine impartito ed è pure stato contabilizzato dalla società in data 5 giugno 2012 (doc. 2) esattamente come richiesto dal contratto (doc. D / 12).
Priva di fondamento si rivela inoltre la tesi appellatoria secondo cui un’accettazione per atti concludenti della modifica contrattuale proposta da AO 1 non potrebbe entrare in linea di conto in quanto AP 1 avrebbe posto quale condizione di validità dell’accordo la forma scritta (appello, pag. 16). In primis, di questo asserito requisito imposto dall’appellante non vi è traccia nell’incarto, il semplice fatto di aver trasmesso la proposta di accordo alla controparte per iscritto non è ancora sufficiente per presumere la scelta di questa specifica forma pena la non obbligatorietà dell’atto.
A questo vada inoltre aggiunto che il fatto di invocare un vizio di forma dopo aver adempiuto - perlomeno nei suoi punti essenziali e in piena consapevolezza dell’esistenza dell’asserito vizio - al contratto - e questo con l’unico e chiaro intento di liberarsi dal vincolo giuridico creato dallo stesso - costituisce un manifesto abuso di diritto che non può venir tutelato da questa Camera.
A fronte di tutto quanto sin qui evidenziato, la circostanza - menzionata dall’appellante - che il secondo e il terzo versamento sono stati effettuati senza rispettare né gli importi né le scadenze non è tale da inficiare la tesi attorea.
Così stando le cose è pertanto a giusto titolo che il Pretore ha accertato l’adesione - per atti concludenti - di AP 1 alla controproposta di AO 1 e la conseguente venuta in essere tra le parti dell’accordo di cui al doc. D / 12.
L’appellante prosegue riproponendo la tesi secondo cui l’accordo sarebbe stato concluso a seguito di pressioni e minacce e chiede pertanto che lo stesso venga giudicato non vincolante in quanto viziato da timore. A mente della stessa scopo della pattuizione non sarebbe mai stato quello di regolamentare la restituzione della merce ritenuta difettosa bensì quello di porre fine alle (asserite) illecite pubblicazioni sul web di filmati e commenti lesivi della propria immagine.
8.1. Giusta l’art. 29 CO il contratto non obbliga colui che lo ha concluso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell’altra parte o di una terza persona (art. 29 cpv. 1 CO). Il timore è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve supporre che la vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata versino in pericolo grave ed imminente (art. 30 cpv. 1 CO). Un pericolo grave è dato quando la minaccia presenta una certa intensità e secondo la sua natura è adatta a ledere il libero arbitrio dell’altra parte. Incombe a colui che si avvale del vizio di volontà l’onere di dimostrare la minaccia, il carattere illecito e il nesso di causalità.
8.2. La tesi dell’appellante non convince. Il primo rilievo concerne l’assenza totale di prove agli atti quo all’asserita minaccia e al preteso grave danno d’immagine causato a AP 1 dalle pubblicazioni in parola. In sede giudiziaria l’appellante non è neppure riuscita a indicare il contenuto dei filmati da lei ritenuti particolarmente pregiudizievoli e tantomeno ne ha prodotto copia, circostanza che non può che stupire. Pare in effetti quantomeno singolare che una società che si ritiene lesa da filmati e vittima di un ricatto non estrapoli una copia (o più copie) di predetti video a tutela dei propri diritti, operazione che anche all’epoca dei fatti non presentava certo particolari difficoltà. Omissione questa che va ora a pregiudizio di AP 1.
L’allegazione
A non averne dubbio il (preteso) grave pregiudizio non può certo essere desunto dagli sconclusionati e sgrammaticati testi delle email di cui al doc. 13 e neppure dal semplice fatto che AP 1 “abbia formulato una proposta di pagamento per CHF 74'500.-“, proposta che - a detta dell’appellante medesima - essa non avrebbe mai formulato “se le minacce non fossero state oggettivamente gravi” (appello, pag. 23), gravità di cui però come già doviziosamente illustrato non vi è prova agli atti.
La deposizione resa da G__________ R__________ che conferma la tesi appellatoria (interrogatorio cit. del 2 luglio 2020) va infatti debitamente relativizzata alla luce del suo ruolo all’interno della società appellante, di cui era l’amministratore unico, e delle risultanze istruttorie di segno opposto. Tra queste la testimonianza resa da C__________ B__________, della cui imparzialità non vi è invero concreto motivo di dubitare, il quale ha smentito su tutta la linea la tesi di AP 1 (cfr. audizione testimoniale in via rogatoriale di C__________ B__________ del 13 gennaio 2018). In relazione a questo teste è utile ricordare che la sua audizione è stata richiesta proprio dall’appellante con lo scopo di comprovare gli (asseriti) ricatti e i (pretesi) vari atti illeciti di cui AO 1 si sarebbe reso responsabile. Sostenere ora – a fronte di una deposizione che non ha rispecchiato le aspettative e che si è rivelata sfavorevole - che la testimonianza in parola sarebbe “inconferente” e dettata da “motivi di inimicizia” (appello, pagg. 21 e 22), senza fornire elementi concreti a sostegno di queste affermazioni (tale non può essere ritenuto il riferimento alla vertenza pendente in Italia in quanto già nota ben prima dell’audizione del teste), è manifestamente pretestuoso.
A questo va inoltre aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene AP 1, “l’esistenza di una minaccia illecita ed il nesso causale con la stipula del contratto” (appello, pag. 18) non traspare dal testo del contratto medesimo. Anzi, nella sua parte iniziale l’accordo fa esplicito riferimento alla fattura di data 27 luglio 2011 (doc. 3) e allo scritto del 28 settembre 2011 (doc. 6), il contenuto dei quali - qui dato per trascritto - verteva sulla restituzione degli estintori ritenuti difettosi e relativo rimborso e sulle (ulteriori) pendenze economiche ancora scoperte connesse a questa transazione commerciale (segnatamente, il saldo della fornitura degli estintori e il costo preteso per il loro deposito; cfr. anche consid. 9).
Sulla base degli atti è pertanto a ragione che il Pretore ha giudicato che il motivo dell’accordo andasse ricercato nella volontà delle parti di risolvere la problematica legata agli estintori, garantendo nel contempo a AP 1 l’eliminazione dai social media dei contenuti da essa ritenuti lesivi.
Alla luce di quanto precede la censura appellatoria non può che essere giudicata infondata; è pertanto correttamente che il Pretore ha respinto l’eccezione qui in esame.
Queste contestazioni si scontrano infatti con le emergenze istruttorie, in particolare con il testo stesso dell’accordo dal quale traspare la volontà delle parti di liquidare nella sua integralità la controversia sorta in relazione agli estintori. A riprova di ciò è necessario ribadire che nella sua parte iniziale il documento (doc. D / 12) oltre che agli incontri intercorsi tra le parti fa esplicito riferimento sia allo scritto di data 28 settembre 2011 con cui il patrocinatore legale di parte appellante aveva fatto valere le pretese ora poste in compensazione per conto della sua cliente (doc. 6) che alla fattura del 27 luglio 2011 emessa da AO 1 contestualmente alla restituzione degli estintori (doc. 3).
Sostenere ora che l’accordo aveva quale scopo unicamente quello di tacitare AO 1 lasciando però sussistere nel contempo le due pretese nei suoi confronti è contrario a ogni logica.
Malgrado l’appellante si ostini ad affermare il contrario, dagli atti traspare in maniera chiara la volontà delle parti di liquidare - con la sottoscrizione dell’accordo - definitivamente e integralmente il rapporto commerciale derivante dalla compravendita degli estintori tacitando le reciproche pretese.
Correttamente il Pretore ha pertanto ritenuto superate dalla conclusione di questa successiva pattuizione le contestazioni sollevate da AP 1 relative alla difettosità degli estintori e all’esistenza della notifica.
È inoltre utile ricordare che la versione originale dell’accordo (doc. 11) è stata redatta dalla qui appellante e da essa sottoposta a AO 1. AP 1 è pertanto ora malvenuta a dolersi di asserite imprecisioni o omissioni nel testo.
La censura va pertanto integralmente disattesa.
Così stando le cose si può prescindere dall’esprimersi sull’estensione della pretesa fatta valere in compensazione da AP 1 per i costi di deposito (appello, pag. 27), estensione che comunque già a un primo esame sembra inammissibile.
Per questi motivi
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 2 febbraio 2021 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali d’appello di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico di AP
L’appellante rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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