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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.44
Data decisione, Autorità: 19.08.2022, IICCA
Titolo: Contratto di lavoro. Pretese salariali. Controllo ore lavorative, mancata registrazione da parte della datrice di lavoro.Applicabilità del CCNL per l’industria alberghiera e della ristorazione
Incarto n. 12.2022.44
Lugano 19 agosto 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.2 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione del 17 gennaio 2020 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ PA 1
in materia di diritto del lavoro, con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 26'446.40 (lordi) a titolo di salari arretrati, oltre interessi,
domanda a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) con sentenza del 22 febbraio 2022 ha parzialmente accolto condannando la datrice di lavoro al pagamento di fr.15'802.12,
appellante la convenuta con atto di appello del 25 marzo 2022 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con risposta del 5 maggio 2022 postula la conferma del querelato giudizio, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in veste di aiuto cucina (doc D) a partire dal 17 novembre 2015 (doc. E). Il contratto di lavoro prevedeva un grado d’occupazione “a ore” e una retribuzione di “CHF 21.37 lordi all’ora (vacanze, festivi e tredicesima compresi)”. In data 27 novembre 2018 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 28 febbraio 2019 (doc. F).
Previo tentativo di conciliazione (CM.2019.119), con petizione 17 gennaio 2020 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Bellinzona chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 26'446.40, oltre interessi al 5%, quali salari arretrati per il periodo da agosto 2018 a febbraio 2019. In breve, l’attore ha sostenuto di avere lavorato, di fatto, a tempo pieno ma di essere stato retribuito solo parzialmente, in ragione di circa 50 ore al mese. Egli ha pertanto chiesto il riconoscimento di tutte le ore lavorative prestate e che gli fosse pagata la differenza tra quanto percepito e quanto a lui realmente spettante.
In sede di risposta la convenuta ha contestato integralmente la richiesta e negato che l’attore avesse lavorato con un grado d’occupazione del 100%. A sostegno della propria tesi essa ha rinviato a quanto indicato nei conteggi di stipendio mensili consegnati al dipendente, e da questi controfirmati, sui quali figurava pure il numero di ore lavorative svolte, indicazione che - a detta della stessa - era determinante. Quanto da lei versato corrispondeva pertanto alle ore effettive di impiego del collaboratore. La convenuta ha inoltre misconosciuto la portata dei doc. I e M prodotti dall’attore osservando come gli stessi non le fossero mai stati sottoposti prima e non fossero stati da lei approvati.
In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni. Il lavoratore ha inoltre posto l’accento sul fatto che AP 1 non aveva un sistema di controllo delle ore lavorative, ragion per cui egli avrebbe registrato personalmente le ore svolte quotidianamente su una propria scheda (doc. I).
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale; AO 1 ha prodotto un proprio memoriale conclusivo con il quale ha confermato la propria posizione mentre che la convenuta non ha prodotto alcunché.
Il Pretore ha quindi proceduto al computo delle ore lavorative prestate da AO 1 tra agosto e dicembre 2018 e ha quantificato le stesse in 1061. Considerato uno stipendio orario netto di fr. 19.32 (art 15 CCNL), la pretesa al netto del dipendente assommava a complessivi fr. 20'498.52. Dedotto quanto già versato da AP 1, il Pretore ha riconosciuto - per il periodo poc’anzi indicato - a AO 1 l’importo di fr. 15'892.12. Il giudice di prima sede ha di contro respinto la domanda per i mesi di gennaio e febbraio 2019 in quanto risultava che il lavoratore non avesse lavorato, il contratto non prevedendo un numero minimo di ore di impiego.
L’appellante, riproponendo quanto addotto in prima sede, ribadisce la tesi secondo cui la datrice di lavoro avrebbe regolarmente registrato le ore lavorative del dipendente che sono poi state riprese mensilmente nei relativi conteggi di salario, documenti questi che sono stati verificati e formalmente approvati dal lavoratore. Essa contesta nuovamente l’attendibilità delle tabelle prodotte da AO 1 e sostiene che queste sono state allestite a posteriori ai fini di causa. Con l’intento di suffragare la propria tesi essa osserva inoltre che il dipendente ha accettato l’indennità di disoccupazione calcolata sulla base delle ore indicate dalla datrice di lavoro e che questi faceva capo agli aiuti assistenziali, ciò che - a mente della ricorrente - non sarebbe stato necessario se AO 1 avesse lavorato a tempo pieno.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza talvolta approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la questione dell’asserito controllo delle ore lavorative tenuto dalla datrice di lavoro, la tesi - non provata - secondo cui le tabelle prodotte dall’attore sarebbero state allestite a posteriori come pure l’apprezzamento delle prove agli atti.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Giusta l’art. 21 CCNL il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese (cpv. 2); il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi (controllo del tempo di lavoro; cpv. 3). Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio, in caso di controversia la registrazione delle ore di lavoro o di controllo del tempo di lavoro tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzi di prova (cpv. 4).
Come accennato, l’appellante riproponendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede, allega nuovamente di aver adempiuto al proprio onere di registrazione e rimprovera al Pretore di non aver considerato come determinanti le ore indicate nei conteggi di salario sottoscritti per accettazione dal dipendente.
Questa tesi non può essere condivisa. A prescindere dall’effettiva ammissibilità della contestazione, aspetto su cui permangono seri dubbi (consid. 6), la stessa si rivela infondata pure nel merito.
Come già avvenuto in prima sede, anche in appello AP 1 si limita ad affermare di aver registrato le ore lavorative effettuate dal proprio dipendente senza però fornire alcuna indicazione sulle modalità con cui le stesse sarebbero state conteggiate e registrate e senza spiegare perché le valutazioni pretorili di segno contrario sarebbero errate, con la conseguenza che le sue argomentazioni si rivelano lacunose.
La semplice apposizione della propria firma sui conteggi salariali ad opera del lavoratore non è infatti sufficiente per suffragare la tesi di AP 1 quo all’avvenuta corretta registrazione delle ore lavorative e all’accettazione del monte ore ivi riportato da parte del dipendente. La sottoscrizione dei precitati conteggi va infatti debitamente contestualizzata e la sua portata relativizzata. Con ogni evidenza infatti la firma apposta in calce a questi documenti sotto la dicitura “Per ricevuta” aveva quale (unico) scopo proprio quello di attestarne la ricezione e non certo quello di confermare la corrispondenza tra le ore lavorative indicate e quelle effettivamente svolte. Aspetto su cui, oltretutto, il lavoratore non è mai stato reso attento, ciò che neppure la datrice di lavoro sostiene.
Il tentativo dell’appellante di attribuire - ora in sede giudiziaria - a questi documenti un significato e un’importanza che questi palesemente non avevano rasenta la malafede. Con ogni evidenza una simile sottoscrizione non adempie le premesse formali di cui all’art. 21 cpv. 2 CCNL e tantomeno comprova che vi sia stato un effettivo e puntuale controllo del tempo di lavoro da parte della datrice di lavoro (art 21 cpv. 3 CCNL). L’appellante non è pertanto riuscita a dimostrare d’aver adempiuto al proprio onere di registrazione delle ore di lavoro secondo i rigorosi parametri fissati dall’art. 21 CCNL, omissione che essa deve ora lasciarsi imputare.
A prescindere da quanto sopra, va inoltre aggiunto che le risultanze istruttorie, in primis le deposizioni agli atti, fanno nascere seri e legittimi dubbi quo alla veridicità del numero di ore indicato nei conteggi di stipendio. Dalle parole dei vari testi emerge infatti una presenza nel negozio di AO 1 costante, giornaliera ed estesa all’intero arco della giornata e pertanto di molto superiore a quella attestata nei predetti documenti che, di fatto, certificano un’attività lavorativa media di poche ore al giorno. In particolare, il teste Go__________ ha dichiarato: “passo spesso davanti a detto kebab; posso dire che ci passo quotidianamente (...). Io ho visto lì l’attore un po’ a tutti gli orari.” (audizione testimoniale del 23 settembre 2020, pag. 6). Analogamente anche la teste Sh__________ ha riferito che: “(…) L’ho visto li parecchi mesi. L’impressione che ho avuto io era che lui fosse presente dalla mattina alla sera; quindi dall’orario di apertura alla chiusura. Io passo davanti al __________ kebab ad orari diversi della giornata. Questa mia impressione è dettata dal fatto che io lo vedevo presente nei diversi orari della giornata” (audizione testimoniale del 23 settembre 2020, pag. 8). Impressione confermata pure dal teste Fer__________ il quale ha affermato che: “Lui lavorava regolarmente al __________ kebab. Io vedevo l’attore lì al mattino ma anche il pomeriggio e alla sera. Lo vedevo frequentemente nei vari giorni della settimana. Posso dire che se passavo alla mattina e anche al pomeriggio lui di solito era presente in entrambi i momenti della giornata (…)” (audizione testimoniale del 23 settembre 2020, pag. 10).
A fronte di queste molteplici e convergenti deposizioni che minano in maniera significativa la validità e la fedefacenza dei conteggi allestiti dalla datrice di lavoro, ritenuta
Irrilevante si rivela pure l’argomentazione, sollevata oltretutto per la prima volta in questa sede e pertanto irritualmente, secondo cui il lavoratore non avrebbe contestato l’indennità di disoccupazione stabilita sulla base dei conteggi di stipendio agli atti, circostanza che a mente dell’appellante ne attesterebbe la correttezza. A questo proposito il teste Fra__________ ha già spiegato nel dettaglio che la Cassa è vincolata a questi conteggi, salvo successiva decisione giudiziaria (audizione testimoniale del 23 settembre 2020, pag. 4 a cui si rinvia), sicché non è necessario dilungarsi oltre.
Inconferente e anch’essa tardiva, si rivela anche l’allegazione secondo cui se l’attore avesse lavorato tutte le ore indicate egli non avrebbe potuto ottenere le prestazioni assistenziali.
Così stando le cose le contestazioni sollevate dall’appellante non possono che essere giudicate - nella loro interezza - infondate e vanno integralmente respinte.
Alla luce di quanto precede, in assenza altresì di puntuali e circostanziate contestazioni quo al conteggio delle ore lavorative effettuato dal Pretore e alla tariffa oraria applicata (sentenza cit., pag. 5 seg.), non vi è motivo per non confermare la sentenza di prima sede che ha riconosciuto a AO 1 il pagamento di un saldo ancora scoperto per prestazioni salariali di complessivi fr. 15'892.12.
Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 114 CPC e il RTar,
decide:
L’appello 22 settembre 2021 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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