AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.111
Data decisione, Autorità: 25.01.2022, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2021.111
Lugano 25 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 19 gennaio 2021 da
CO 1 CO 2 CO 3 tutti patrocinati dall’ PA 2
contro
RE 1 RE 2 tutti patrocinati dall’ PA 1
e ora sul reclamo 10 settembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro l’ordinanza sulle prove 26 agosto 2021;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, CO 2 e CO 3 hanno promosso il 19 gennaio 2021 un’azione di riduzione nei confronti di RE 1 e RE 2, intesa “a preservare la porzione legittima di ciascun attore nell’ambito della successione del defunto __________”.
Con risposta 25 marzo 2021 i convenuti si sono opposti alla petizione.
B. Esperito il dibattimento delle prime arringhe il 5 luglio 2021, il 26 agosto 2021 il Pretore ha emanato l’ordinanza sulle prove ammettendo, tra l’altro, il richiamo dell’inventario successorio dall’esecutore testamentario - prova chiesta dalla parte attrice - al quale è stato assegnato un termine per produrre il documento (punto 3 del dispositivo).
C. Con reclamo 10 settembre 2021 RE 1 e RE 2 insorgono contro la citata decisione, chiedendo che il punto n. 3 del dispositivo sia annullato.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti il 31 agosto 2021. Rimesso alla posta il 10 settembre 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
2.3 Nel caso in esame i reclamanti non hanno reso verosimile e neppure hanno sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 10 settembre 2021 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dei reclamanti.
Notificazione (unitamente al reclamo 10 settembre 2021 alle altre parti):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi, 15 000 franchi nelle controversie in materia di locazione e di lavoro. Quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster