AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.87
Data decisione, Autorità: 18.01.2022, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile riferito al processo concreto. Spese. Curatela di rappresentanza del figlio in un'azione indipendente di contestazione di riconoscimento di paternità
Incarto n. 13.2021.87 13.2021.88
Lugano 18 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.1 (azione di contestazione di riconoscimento di paternità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 9 gennaio 2020 da
CO 1 patrocinato dall’ RA 2
contro
RE 1 patrocinata dalla curatrice RA 1
e ora sul reclamo 10 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 5 luglio 2021 con cui il Pretore aggiunto ha dichiarato chiusa l’istruttoria e, conseguentemente, fissato l’udienza per le arringhe finali;
ritenuto
in fatto: A. Il 13 maggio 2018, a __________ (Cuba), __________, cittadina cubana residente a __________, Italia, ha dato alla luce RE 1.
Con dichiarazione di paternità datata 28 maggio 2018, formalizzata innanzi ad un notaio di Cuba, CO 1, cittadino svizzero, ha riconosciuto RE 1 come sua figlia. Terminata la procedura di trascrizione della paternità negli atti di stato civile svizzeri e ottenuti i documenti ufficiali per il viaggio, il 28 dicembre 2018 RE 1 è giunta in Svizzera, domiciliata presso il padre.
B. Con petizione 9 gennaio 2020 promossa innanzi la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti di RE 1, CO 1 ha contestato il riconoscimento di paternità e chiesto di sopprimere il rapporto di filiazione con effetto retroattivo.
Con decisione 13/25 febbraio 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: ARP) ha istituito una curatela di rappresentanza personale a favore di RE 1 e in veste di curatrice ha designato l’avv. RA 1.
Con osservazioni 26 marzo 2020 RE 1 ha chiesto di respingere l’istanza [correttamente: petizione]. In via subordinata ne ha chiesto l’accoglimento e che sia fatto ordine all’Ufficio di stato civile di provvedere alle relative cancellazioni dagli atti una volta cresciuta in giudicato la sentenza.
CO 1, con replica 2 giugno 2020, e RE 1, con duplica 15 luglio 2020, hanno entrambi ribadito le rispettive richieste.
C. Al dibattimento 20 settembre 2020 le parti hanno chiesto l’assunzione delle rispettive prove, che il Pretore aggiunto ha ammesso “di principio”, decidendo di assumere dapprima la prova peritale.
La perizia 10 novembre 2020, allestita dal Laboratorio di Diagnostica Molecolare, ha concluso che “i risultati ottenuti confermano quindi che il signor CO 1 NON è il padre biologico della bambina RE 1”.
In data 17 maggio 2021 è ancora stata sentita quale teste la Dottoressa __________.
D. Con ordinanza 5 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha deciso di non assumere le prove non ancora esperite e ha dichiarato chiusa l’istruttoria, citando infine le parti per le arringhe finali.
E. Con reclamo 10 agosto 2021RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la riforma della decisione 5 luglio 2021 nel senso di assumere le restanti prove. In via subordinata ne chiede l’annullamento con rinvio della causa al Pretore aggiunto per nuova decisione. Postula inoltre che le spese giudiziarie della procedura di reclamo siano poste a carico dello Stato e che, in via sussidiaria, le sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio rispettivamente che quelle spese siano poste a carico di CO 1 e di __________ in ragione di metà ciascuno.
La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con decisione 12 agosto 2021 del presidente di questa Camera.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha rinunciato ad assumere ulteriori prove e dichiarato chiusa l’istruttoria è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 6 luglio 2021. Rilevato che, in quanto azione indipendente, la causa di contestazione del riconoscimento di paternità è retta dalla procedura semplificata (art. 295 PC) cui torna applicabile la sospensione dei termini giusta l’art. 145 CPC, il gravame, rimesso alla posta il 10 agosto 2021, risulta tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie valide tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso, e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.1 Per quanto dato di capire, ammesso che l’attore sembra effettivamente non essere il padre biologico della convenuta, la reclamante sostiene che l’accoglimento dell’azione di contestazione del riconoscimento di paternità senza avere certezza dell’identità del padre biologico è suscettibile di crearle un pregiudizio difficilmente riparabile perché potrebbe essere privata di un padre per lungo tempo, oltre che della cittadinanza svizzera e del domicilio svizzero, del relativo sostegno finanziario, del rapporto affettivo con lui e il nonno paterno e della propria routine quotidiana.
L’argomentazione della reclamante si fonda qui sull’ipotesi di un giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.
3.2 Non solo, ma è da rilevare che la mancata assunzione della prova neppure è suscettibile di arrecare alla reclamante un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l’andamento di questo processo, che ha per oggetto la contestazione del riconoscimento della paternità nei confronti della convenuta. In questo contesto la mancanza di sufficienti informazioni in merito alla paternità biologica non è rilevante. Lo potrebbe essere, semmai, in una futura causa di accertamento della paternità.
Non è dato di comprendere, né la reclamante lo spiega, perché la mancata assunzione delle prove di cui trattasi possa causare un aggravamento a scapito della posizione complessiva della reclamante in seno a questo processo. E questo esclude a priori l’ipotesi di un pregiudizio difficilmente riparabile.
3.3 Sostiene la reclamante che con l’annullamento del legame di filiazione andrebbe perso il foro in Svizzera per promuovere un’eventuale procedura di accertamento della paternità biologica indicata dall’attore in tale __________ residente a Cuba. Poiché si sarebbe allora dovuta ricongiungere con la madre, madre che risiedeva in Italia e che verosimilmente non avrebbe promosso causa avendo essa negato qualsiasi relazione fisica con questi durante il concepimento, l’attuale procedimento era il solo mezzo per la reclamante di tutelare i propri interessi, da cui il pregiudizio difficilmente riparabile. Se non che, per i medesimi motivi già illustrati nel considerando precedente, anche questi argomenti sono estranei alla presente procedura. La questione non merita quindi ulteriore disamina. Sembra sfuggire alla reclamante che, l’azione di contestazione del riconoscimento di paternità - per la quale la reclamante si è appunto vista istituire una curatela di rappresentanza (doc. 1) - non ha quale scopo la costituzione di un foro giuridico per un’eventuale futura azione di accertamento di paternità, e neppure quello di anticipare accertamenti istruttori in quest’ottica. Peraltro, la reclamante neppure spiega perché la pretesa impossibilità a poi promuovere in Svizzera quella precisa causa verrebbe meno facendo gli accertamenti in punto al padre biologico.
3.4 Gli argomenti sollevati dalla reclamante, tutti estranei al processo di cui trattasi, non sono idonei a configurare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In assenza di una premessa fondamentale il reclamo, la cui natura pretestuosa non sfugge, dev’essere dichiarato inammissibile.
Il reclamo è proposto nell’ambito di un’azione indipendente ai sensi dell’art. 295 CPC (sopra, consid. 1) - estranea ad una controversia matrimoniale (cfr. art. 95 cpv. 2 lett. e CPC) - di cui la reclamante è a tutti gli effetti parte. A fronte di argomenti palesemente inammissibili, non si ravvisano elementi per una ripartizione secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) degli oneri processuali, sicché richiamato il principio della soccombenza tali costi restano a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
A fronte di un gravame palesemente inammissibile, la procedura davanti a questa Camera risultava sin dall’inizio sprovvista di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Inoltre non vi è traccia di elementi che consentano di concludere all’esistenza di un suo stato d’indigenza (art. 117 lett. a CPC). La contestuale domanda di gratuito patrocinio avanzata in questa sede di giudizio va di conseguenza respinta.
Il reclamo, che sempre stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 10 agosto 2021 di RE 1 è inammissibile.
La richiesta di gratuito patrocinio 10 agosto 2021 di RE 1 è respinta.
Le spese processuali del reclamo sono stabilite in fr. 300.– e sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 10 agosto 2021 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di causa senza carattere pecuniario, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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