AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.13
Data decisione, Autorità: 25.07.2022, IIICC
Titolo: Reclamo. Remunerazione del perito giudiziario. Criteri. Il perito non ha un diritto automatico ad essere informato sulla prosecuzione della causa o a vedersi consegnata la sentenza finale
Incarto n. 13.2022.13
Lugano 25 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2012.6 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 20 giugno 2012 da
PI 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro
PI 2 patrocinato dall’avv.
e ora sul reclamo del perito giudiziario
RE 1
avverso la decisione 10 gennaio 2022 con cui il Pretore ha stabilito l’ammontare della remunerazione dovutagli;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 giugno 2012 PI 1, ditta attiva nell’estrazione, lavorazione e commercio di pietra naturale, ha chiesto la condanna di PI 2, titolare di un’officina che ripara anche macchine industriali, al pagamento di fr. 80'000.– oltre accessori a titolo di risarcimento per il danno conseguente la rottura del motore di un escavatore.
Con risposta 26 settembre 2012 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
Nel successivo scambio di allegati le parti hanno confermato le rispettive richieste. In esito al dibattimento del 20 febbraio 2013, il Pretore ha poi ammesso i mezzi di prova da loro notificati.
B. Il 30 ottobre 2017 il Pretore ha ordinato l’assunzione di una perizia tecnica, nominando RE 1 quale perito giudiziario. Il referto peritale 3 maggio 2018 è stato inviato alla Pretura il successivo giorno 9, insieme alla relativa nota d’onorario di fr. 8'000.–.
Con decisione 13 settembre 2018 il Pretore ha accolto l’istanza 28 giugno 2018 con cui l’attrice chiedeva di assumere una nuova perizia viste le carenze di quel referto, richiesta cui la controparte si era opposta. Egli ha rinviato la decisione sulla remunerazione a dopo la presentazione del nuovo rapporto peritale.
I relativi reclami presentati da RE 1 e da PI 2 sono stati dichiarati inammissibili da questa Camera con separate decisioni datate 6 dicembre 2018.
C. Con decisione 13 marzo 2019 il Pretore ha incaricato della nuova perizia l’ing. mecc. dipl. __________, che ha poi presentato il suo referto peritale il 31 marzo 2020.
Nell’ambito della richiesta di completamento e delucidazione di tale rapporto il 27 agosto 2020 il perito giudiziario ha inoltre specificato di avere visionato la prima perizia ma di non avere utilizzato alcuna delle relative osservazioni e considerazioni ivi contenute, ad eccezione di allegati e foto.
D. Il 1° settembre 2020 il convenuto ha rilevato che le conclusioni tratte dal primo perito corrispondevano in sostanza a quelle del secondo perito, di modo che a RE 1 era almeno dovuta una parziale e adeguata remunerazione. Il 2 settembre 2020 l’attrice ha escluso una siffatta eventualità, in quanto il primo referto difettava dei requisiti minimi di validità tant’è che era stato inutile per il secondo perito.
E. Con decisione 21 settembre 2020 il Pretore ha riconosciuto a RE 1 e in via equitativa un onorario di fr. 400.–.
Con reclamo 14/15 ottobre 2020 RE 1 ha chiesto di poter visionare il secondo referto peritale e la sua eventuale delucidazione, di ricevere l’importo totale dell’onorario da lui esposto e fatturato, e di ricevere un adeguato compenso per le accuse mosse a suo carico dal Pretore.
Con decisione 26 aprile 2021 questa Camera ha parzialmente accolto il gravame, annullando il dispositivo n. 1 della decisione impugnata e rinviato l’incarto al Pretore per l’emissione di un nuovo giudizio.
F. Con decisione 10 gennaio 2022 il Pretore ha tassato nuovamente la nota del perito e gli ha riconosciuto l’importo complessivo di fr. 3'440, di cui fr. 3'360.- di onorario e fr. 80.- di spese.
G. Con reclamo 7 febbraio 2022 RE 1 chiede
“- di poter visionare il rapporto peritale e le delucidazioni del collega che ha redatto la perizia
Le parti non sono state invitate a presentare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Del gravame se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.
Il reclamante è personalmente insorto davanti a questa Camera senza l’assistenza di un patrocinatore legale. La decisione 10 gennaio 2022 gli è pervenuta il 13 gennaio successivo. Il reclamo 7 febbraio 2022 ossequia il termine di 30 giorni indicato in calce alla decisione impugnata (pag. 4). Il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamante rivendica da una parte il diritto di visionare il nuovo rapporto peritale allestito dal collega perito insieme all’eventuale delucidazione, e dall’altro l’onorario da lui esposto per la perizia.
3.1 Questa Camera ha già respinto la prima domanda formulata dal qui reclamante quando ha evaso il suo reclamo 14 ottobre 2020 (sentenza 26 aprile 2021, consid. 3.1). In quella decisione è stato rilevato che il perito non ha un diritto automatico ad essere informato circa la prosecuzione della causa, men che meno a vedersi consegnata la sentenza finale. Il suo interesse a ricevere informazioni si contrappone all’interesse di riservatezza e segretezza delle parti, potendosi con ciò in linea di massima ritenere che un diritto all’informazione sarebbe eventualmente da riconoscere quando perito e il suo referto sono stati centrali e determinanti per l’esito della procedura. In concreto ha quindi negato un legittimo interesse ad ottenere informazioni ritenuto che la nuova perizia aveva oggettivamente soppiantato quella allestita a suo tempo dal reclamante, riutilizzata limitatamente ad allegati e fotografie. Non essendovi motivi per scostarsi dalla precedente decisione, su questo punto il reclamo è da respingere.
4.1 Nel Canton Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro (cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per valutare la congruità dell’indennità dovuta al perito giudiziario si può trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul mandato rispettivamente, su questioni tecniche oggettivamente misurabili e verificabili, del contratto d’appalto (DTF 127 III 328 consid. 2c; Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 3 e 21 ad art. 184; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).
4.2 L’ammontare della remunerazione può essere preventivamente concordato (preventivo o accordi a forfait). Nondimeno, in tutti i casi, il giudice non può prescindere dall’applicare una logica di adeguatezza oggettiva dell’onorario esposto dal perito, tenuto conto delle circostanze concrete della causa, in particolare dell’attività peritale svolta, della durata, della tipologia, dell’assunzione di responsabilità, del numero di ore investite, ecc., e tornando finanche applicabili le tariffe abitualmente in uso per la rispettiva categoria di esperti (Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 184; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 95; Müller, op. cit., n. 18 segg. e 21 ad art. 184; Rüetschi, op. cit., n. 12 ad art. 184 con rif.).
4.3 Il perito ha diritto di essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della causa e pertanto non ne ha diritto se è talmente carente da essere inutilizzabile. Se è invece incompleto, poco chiaro o non sufficientemente motivato (art. 184 cpv. 2 prima frase CPC) la remunerazione potrà essere ridotta e (soprattutto) al perito potrà essere ordinato di rimediare gratuitamente, fornendo il completamento e/o la delucidazione del caso (Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 184; Müller, op. cit., n. 22 ad art. 184; Rüetschi, op. cit., n. 15 ad art. 184).
5.2 Si può certo convenire con il Pretore riguardo al fatto che il referto peritale 3/9 maggio 2018 del reclamante era scarsamente motivato. A prescindere dal fatto che il grado di motivazione di una perizia non può a priori essere definito, ciò tuttavia non significa ancora che il referto non fosse perfettibile. In particolare non si intravvedono in concreto motivi per ritenere che, se richiesto, in sede di delucidazione e/o di completamento il perito non avrebbe potuto fornire una dettagliata spiegazione in appoggio alle sue conclusioni. Va poi anche tenuto conto che, in definitiva le conclusioni della perizia allestita dal reclamante hanno poi trovato riscontro nelle risultanze della seconda perizia. In tal senso si è pure espresso il convenuto (sopra, consid. D; decisione impugnata, pag. 2 consid. 5). Il Pretore non pone in discussione tale circostanza limitandosi a precisare che, interpellata sulla remunerazione da riconoscere al reclamante l’attrice ha dal canto suo ribadito come quel rapporto peritale “non adempia ai requisiti minimi per essere considerata valida perizia giudiziale” (sopra, consid. D). Tale argomentazione non permette però di escludere che le lacune riscontrate avrebbero potuto essere sanate in sede di delucidazione e/o completamento.
5.3 Ora la rinuncia da parte del Pretore a siffatta eventualità è stata sancita con la decisione 13 settembre 2018, giudizio passato in giudicato a fronte dei due reclami dichiarati inammissibili per mancanza del presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile. Questo fatto non inibisce tuttavia la facoltà del reclamante di contestare i motivi per i quali il primo giudice gli ha riconosciuto solo una mercede ridotta. Ai fini della fissazione della remunerazione da riconoscere al reclamante non si può non tener conto del fatto che entrambe le perizie sono giunte a conclusioni rivelatisi sostanzialmente identiche e che, pertanto, alla resa dei conti il suo referto peritale presentava un potenziale margine di miglioramento che ben poteva essere sfruttato mediante la delucidazione e/o il completamento. In questa situazione non è condivisibile la decisione impugnata nella misura in cui limita la remunerazione a quanto il secondo perito ha poi utilizzato della prima perizia, ritenuto che il lavoro d’analisi risulta essere stato comunque svolto correttamente. Vero è che al reclamante si può rimproverare di non aver dato sufficiente ragione del suo lavoro di analisi, limitandosi in sostanza a riportarne le conclusioni. Ciò poteva se del caso indurre a non riconoscere eventuali spese supplementari per meglio motivare il referto, ma non a negare a priori la remunerazione del lavoro d’analisi che era comunque corretto. La decisione impugnata appare quindi viziata da un accertamento manifestamente errato dei fatti.
A scapito dell’onorario dovuto al reclamante, che un lavoro lo ha comunque svolto impiegandovi del suo tempo effettivo, non può così andare il fatto che in quel contesto il Pretore abbia ritenuto a priori inutile e superfluo questo passaggio optando per una nuova perizia. Pertanto, seppur in un contesto di potere di apprezzamento del Pretore su cui l’istanza superiore interviene con riserbo, questo non si concilia certo con il solo principio di una remunerazione stabilita a dipendenza della porzione di rapporto riutilizzato dal nuovo perito. E, segnatamente, del tempo di lavoro che il reclamante avrebbe impiegato per leggere e analizzare l’incarto e raccogliere gli allegati e le fotografie riutilizzate dal secondo perito, che il Pretore ha equamente stimato in 4 ore di lavoro. In tal senso, il giudizio del Pretore emana da un accertamento manifestamente errato dei fatti.
6.1 Il reclamante sostiene di aver fatto presente al segretario assessore la necessità di far capo a enti o persone specializzate, ricevendone risposta affermativa. A prescindere dal fatto che di ciò non v’è traccia nell’incarto, la genericità della richiesta non è sufficiente per ritenere che il perito sia stato autorizzato a usufruire di non meglio precisate conoscenze specialistiche di terzi sconosciuti. Se è vero che determinati temi possono chiedere approfondimenti maggiori per i quali è necessario avvalersi di strutture particolari o persone con conoscenze speciali, è compito del perito tenerne conto e chiedere preventivamente al giudice l’autorizzazione a procedere.
Constatata la mancanza delle necessarie autorizzazioni, la decisione del Pretore di non riconoscere il dispendio di tempo per gli accertamenti effettuati senza disporre delle necessarie autorizzazioni non rileva da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto. Il reclamo è quindi da respingere.
Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 e 14 LTG, sono poste a carico del reclamante. Non si pone la questione di eventuali ripetibili, le parti non avendo dovuto formulare osservazioni.
Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 febbraio 2022 di RE 1 è respinto.
Le spese del reclamo di fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 7 febbraio 2022 alle parti):
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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