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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2003.41
Data decisione, Autorità: 14.02.2003, IICCA
Incarto n. 12.2003.41
Lugano 14 febbraio 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.2002.00109 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 10 ottobre 2002 da
rappr. dal
contro
rappr. dall'amministratore unico avv. __________
in materia di contratto di lavoro che il Segretario Assessore, con sentenza 30 gennaio 2003, ha parzialmente accolto, condannando la società convenuta a versare all'istante l'importo di complessivi fr. 9'435.65.
Ed ora sull'appello 10 febbraio 2003 della __________ che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che l'appellante si lamenta di non essere stata correttamente citata all'udienza di discussione finale del 29 gennaio 2003 alla quale, perché non le era nota la convocazione, non ha potuto presenziare;
che, essendole stato negato il diritto di essere sentito, la successiva sentenza di merito del 30 gennaio 2003 deve essere annullata e la discussione finale nuovamente e correttamente convocata;
che dagli atti dell'incarto appare che la citazione all'udienza di discussione finale del 29 gennaio 2003 è stata spedita, per lettera raccomandata, il 21 gennaio 2003 ed è rimasta giacente presso l'ufficio postale, durante l'usuale periodo di sette giorni previsto dai regolamenti postali, sino al 29 gennaio successivo per poi essere ritirata il giorno dopo dalla destinataria;
che l'invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando è ritirato all'Ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 1);
che è nulla la citazione ad una discussione prevista prima della scadenza del settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale se la raccomandata è regolarmente ritirata dopo che l'udienza ha avuto luogo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 5);
che per quanto precede, nel caso concreto, la notifica dell'atto di citazione deve essere ritenuta avvenuta, non il giorno 30 gennaio, ma il precedente giorno 29, scadenza del periodo di giacenza;
che, anche così, la notifica è presunta avvenuta lo stesso giorno dell'effettuazione dell'udienza convocata ma in un momento orario successivo alle stessa (ore 15.00) per la possibilità di accedere agli sportelli almeno sino alle ore 18'00;
che, in tale situazione, essendo stato negato alla parte convenuta il contraddittorio, nell'ambito della discussione finale dopo che la causa aveva conosciuto una fase istruttoria, la sentenza che ne è seguita va dichiarata nulla in applicazione degli art. 142 litt. b) e 146 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 321 n. 831);
che l'accoglimento dell'appello può avvenire nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC poiché la decisione contro cui si ricorre è nulla (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1) evitando così altri inutili interventi delle parti;
che non si assegnano spese o ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia
§ Gli atti sono ritornati al Segretario Assessore affinché provveda a citare le parti per la discussione finale e ad emanare una nuova decisione.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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