AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.456
Data decisione, Autorità: 21.03.2022, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Aggiudicazione del servizio di sorveglianza. L'esclusione dell'offerta per la mancata trasmissione dell'elenco dei documenti presenti nell'offerta è ingiustificata
Incarto n. 52.2021.456
Lugano 21 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2021 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
a.
b.
la decisione del 28 ottobre 2021 dell'CO 2 che l'ha esclusa dalla procedura di aggiudicazione della commessa pubblica concernente le attività di gestione della centrale di sorveglianza degli immobili del centro culturale __________ per il periodo 2022-2025;
la decisione del 28 ottobre 2021 dell'CO 2 che ha aggiudicato la predetta commessa alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 giugno 2021 l'CO 2, rappresentato dal Comune di __________, ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le attività di gestione della centrale di sorveglianza degli immobili del centro culturale __________ di __________ per il periodo 2022-2025 (cfr. FU 100/2021 pag. 7). Il servizio comprende, tra le diverse prestazioni, il monitoraggio costante dello stabile del __________ (cfr. capitolato d'oneri, pag. 9).
L'avviso di concorso, al punto n. 5, annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (cfr. anche fascicolo di gara, punto n. 4):
a) Prezzo (tariffa annuale per la gestione della centrale) 50%
b) Qualità 50%
b.1) Referenze della ditta 20%
b.2) Referenze del responsabile del mandato 10%
b.3) Piano di implementazione 7%
b.4) Certificazioni della ditta 5%
b.5) Formazione apprendisti 5%
b.6) Contributo alla formazione professionale 3%
Il documento, al punto n. 8, richiamando l'art. 40 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevedeva quanto segue:
L'offerta è valida solo se contiene l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta la documentazione.
Tale prescrizione era ribadita a pag. 1 del capitolato d'oneri, dove il committente ha inoltre precisato:
L'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta deve essere allestito su foglio separato e allegato all'offerta (art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). Offerte incomplete della documentazione richiesta saranno escluse.
B. Entro il termine stabilito sono giunte al committente cinque offerte, tra cui quella della RI 1, di fr. 309'228.-. In relazione a quest'offerta, il verbale di apertura attesta l'assenza dell'elenco dei documenti contenuti nella busta. Preso atto del protocollo, la concorrente ha trasmesso il documento mancante alla stazione appaltante.
C. Con decisione del 28 ottobre 2021 il committente ha escluso dalla gara l'offerta della RI 1, ritenendola incompleta siccome sprovvista del citato elenco dei documenti. Con separata decisione del medesimo giorno, il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con un'offerta di fr. 473'364.-.
D. Contro entrambe le decisioni la RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al committente per nuova decisione di aggiudicazione, previo reintegro della sua offerta. Essa chiede inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che l'omissione della lista degli allegati non sarebbe un valido motivo di esclusione dell'offerta. Il documento mancante non sarebbe infatti utile alla valutazione delle offerte. Il provvedimento sarebbe quindi sproporzionato e violerebbe il divieto di formalismo eccessivo.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, secondo cui l'estromissione dell'offerta dell'insorgente sarebbe conforme al diritto. La decisione non costituirebbe eccesso di formalismo, siccome la sanzione dell'esclusione per la mancata presentazione dell'elenco dei documenti annessi all'offerta è espressamente stabilita dalla legge, oltre che dagli atti di gara. Pure l'aggiudicataria, con analoghe motivazioni, domanda di respingere il ricorso.
F. Il Dipartimento del territorio, Ufficio di vigilanza commesse pubbliche (UVCP) ha preso posizione, precisando gli intenti del Consiglio di Stato nell'adozione dell'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. L'elenco, spiega, serve a evitare possibili contestazioni sulla completezza delle offerte. In questa maniera il committente in sede di apertura delle stesse deve controllare unicamente che quanto indicato nell'elenco è presente fisicamente nel plico d'offerta per poi chinarsi successivamente sul contenuto del documento. In questo senso, soggiunge, permettere di sanare a posteriori la mancanza dell'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta potrebbe portare a modifiche della documentazione trasmessa da parte degli offerenti.
G. Il 6 dicembre 2021 il giudice delegato del Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, concedendo al committente la possibilità di concludere il contratto con l'aggiudicataria fino al giudizio di merito.
H. Con la replica, l'insorgente ribadisce le proprie tesi in relazione alla sua esclusione dal concorso. Dopo aver compulsato gli atti, domanda inoltre l'estromissione dell'offerta dell'aggiudicataria, che ha presentato due responsabili del mandato, fotocopiando una pagina della documentazione di gara per inserire un nominativo supplementare per la figura richiesta. Questa ha inoltre prodotto, per entrambe le persone chiave, estratti del casellario giudiziale scaduti. Il committente, conformemente alle regole di gara, avrebbe dovuto escludere l'offerta anziché assegnare alla concorrente un termine per presentare un attestato aggiornato. Pure la dichiarazione della Commissione paritetica sicurezza (CoPa) attestante il rispetto delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro del settore non sarebbe valida, siccome rilasciata oltre tre mesi prima dell'inoltro dell'offerta.
I. L'aggiudicataria, con la duplica, difende la validità della propria offerta e il modo di procedere del committente, che le ha assegnato un termine per produrre gli estratti del casellario giudiziale aggiornati. Infine, la dichiarazione della CoPa allegata all'offerta, della validità di sei mesi e rilasciata a marzo 2021, non era affatto scaduta al momento dell'inoltro dell'offerta (28 luglio 2021).
J. Il 13 gennaio 2022 il giudice delegato del Tribunale ha estromesso dall'incarto l'allegato di duplica del committente, in quanto tardivo.
Considerato, in diritto
1.2. Entro questi limiti il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal committente. Il cpv. 2 della norma soggiunge che il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti. L'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP dal canto suo precisa che l'offerta è valida solo se contiene l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta d'offerta e tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di sanatoria dell'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP. Sono escluse in particolare le offerte sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti (art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).
L'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare rilevanza. Quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi cardine delle procedure di aggiudicazione le prescrizioni di forma devono essere rispettate tanto da parte del committente, quanto da parte dei concorrenti. Resta riservato il divieto di formalismo eccessivo, derivante dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di escludere offerte viziate da difetti formali minori o irrilevanti, nel rispetto del principio di proporzionalità. Le prescrizioni di forma non devono essere fini a sé stesse, ma devono concorrere a esplicitare il contenuto materiale delle regole di gara. In questo senso, difetti che non si ripercuotono direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che permettono comunque una valutazione completa dell'offerta al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei precetti di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, sono da considerare come irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori del concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio, qualora necessario, impartendo un termine per rimediarvi (per tutto quanto sopra cfr. Peter Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/Marc Stei-ner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 456 e segg.; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 1750 e segg.; Christoph Jäger, Auschluss vom Verfahren – Gründe und der Rechstsschutz, in: Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [curatori]: Aktuelles Vergaberecht 2014, Zurigo 2014, n. 53 e segg. pag. 345 e seg.; Daniela Lutz, Die fachgerechte Auswertung von Offerten - Spielräume, Rezepte und Fallstricke in: Hubert Stöckli/Jean Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2008, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 24, pag. 227; STA 52.2018.170 del 9 aprile 2018, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 2.2.).
2.3. L'art. 31 cpv. 1 LCPubb prevede che le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara. Il committente tiene un verbale nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura (art. 31 cpv. 2 LCPubb). Riallacciandosi al tenore di quest'ultima disposizione, l'art. 45 cpv. 3 RLCPubb/CIAP ribadisce puntualmente gli stessi concetti. L'apertura delle offerte, il loro esame preliminare e la stesura del relativo verbale costituiscono formalità essenziali di procedura, volte ad affermare la corretta attuazione del principio della trasparenza che governa l'aggiudicazione di ogni genere di commessa pubblica. Con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto innanzitutto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte inoltrate. Ma non solo. Si attesta che l'importo offerto corrisponde a quello effettivamente proposto e che l'offerta contiene tutti i documenti richiesti, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post (Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 7 e segg.). In sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte, dalla lettura degli importi proposti e da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti. Il documento ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zurigo-Basilea-Ginevra 2008, n. 23 e segg.; Carron/Fournier, op. cit., pag. 7; RtiD II-2011 n. 20; STA 52.2016.226 del 3 ottobre 2016 consid. 2.4, 52.2012.306 del 10 ottobre 2012 consid. 3, 52.2012.48 del 30 marzo 2012).
Questo Tribunale ha già avuto modo di considerare che il tenore dell'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP attualmente in vigore così come la volontà del legislatore che l'ha adottato sono chiari. La norma, nella sua enunciazione valevole dal 1° gennaio 2020, è stata introdotta al fine di evitare possibili contestazioni sulla completezza delle offerte (cfr. STA 52.2020.530 del 16 febbraio 2021 consid. 3.2). Inoltre, ha puntualizzato che l'indice dei documenti presenti nella busta, di cui l'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP fa obbligo di presentazione, è certamente di aiuto nel compito di verifica preliminare da parte del committente della completezza degli atti al rientro delle offerte, ma non è assolutamente indispensabile a tal fine. Il controllo (perlomeno formale) dei plichi inoltrati implica che questi vengano esaminati in seduta pubblica subito dopo la loro ricezione e apertura, in modo da rilevare immediatamente eventuali carenze, in particolare a livello documentale e darne atto nel relativo verbale (cfr. art. 45 cpv. 2 RLCPubb/ CIAP), che assume così valore probatorio e permette di garantire anche il principio della trasparenza che informa la procedura. Ciò deve avvenire indipendentemente dalla presenza di un elenco documenti che è in ogni caso irrilevante ai fini della valutazione dell'idoneità dei concorrenti e delle offerte e non incide in alcun modo sul prezzo o sulle prestazioni. Rientra insomma tra quegli atti per i quali si può semmai assegnare un termine suppletorio al concorrente per produrli, al pari di quanto previsto dall'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP (cfr. Lutz, op. cit., n. 24 a pag. 227; Manuela Gebert, Stolpersteine im Beschaffungsablauf - Erkennen und Vermeiden/IV.-V, in Hubert Stöckli/Jean Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2010, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 84, pag. 365).
Nel caso di specie l'ente appaltante ha escluso l'insorgente dalla procedura per non aver presentato l'elenco dei documenti entro il termine per l'insinuazione delle offerte. Il provvedimento sarebbe conforme a quanto previsto dalle chiare regole di gara nonché dall'art. art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP.
4.1. L'UVCP, che ha preso posizione in questa sede, sostiene che l'elenco dei documenti serve a evitare possibili contestazioni sulla completezza delle offerte. Lo stesso, soggiunge, permette al committente di verificare subito se tutto quanto indicato nella lista è presente nel plico d'offerta per poi in un secondo tempo chinarsi sul contenuto della documentazione. Anche da queste spiegazioni si deduce che lo scopo di richiedere l'elenco dei documenti è soltanto di natura pratica, ma non risulta affatto indispensabile. Non può invece essere seguito l'UVCP laddove paventa il rischio di modifiche della documentazione trasmessa in caso di assegnazione di un termine suppletorio per produrre la distinta. Al concorrente sarebbe infatti concessa soltanto la possibilità di inoltrare, a posteriori, l'elenco dei documenti, ma non di modificare il contenuto dei medesimi. Considerata la portata dell'elenco dei documenti allegati all'offerta e la sua irrilevanza ai fini dell'aggiudicazione, l'estromissione dell'offerta a causa dell'assenza di tale documento configura una misura sproporzionata e un eccesso di formalismo non tutelabile in quanto espressione di rigidità della prescrizione, fine a sé stessa e insostenibile nell'ottica della realizzazione del diritto materiale e nell'applicazione in particolare del principio dell'uso parsimonioso delle risorse pubbliche e nella scelta dell'offerta più vantaggiosa. Vista l'importante violazione del principio della proporzionalità, tale conclusione si impone malgrado il fatto che la sanzione fosse espressamente comminata sia dall'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP sia dalle disposizioni di gara. In quanto rivolto contro la decisione di esclusione dal concorso, il gravame va quindi accolto.
5.1. Nel modulo d'offerta vi erano lo spazio per indicare la persona chiave e una tabella in cui era ammesso inserire al massimo due referenze (a pag. 16, punto 4.b.2). L'aggiudicataria ha compilato una prima volta la scheda indicando la persona di L__________ e due sue referenze. Ha poi inserito nel modulo d'offerta una fotocopia della pag. 16, subito dopo l'originale, presentando questa volta R__________, con le sue referenze, quale figura chiave. L'aggiudicataria ha così manipolato un elemento intangibile del modulo d'offerta, in relazione a un aspetto affatto secondario. Secondo l'impostazione della committenza si trattava di indicare una (e una soltanto) persona chiave per lo svolgimento della commessa, la cui idoneità era soggetta a verifica e le cui referenze sarebbero state valutate per uno specifico criterio di aggiudicazione. L'offerta risultava così difforme dalle esigenze del committente, posto che così come allestita nemmeno risulta comprensibile se si tratti di due proposte alternative oppure di due persone incaricate metà tempo ciascuna. Per questo motivo, la committenza avrebbe dovuto escludere l'offerta, anziché valutarla tenendo conto unicamente del primo responsabile presentato.
5.2. 5.2.1. Quale ulteriore motivo di esclusione, la ricorrente sostiene che per entrambi i responsabili del mandato, l'aggiudicataria ha presentato estratti del casellario giudiziale scaduti.
5.2.2. Nel fascicolo di gara, il committente ha posto requisiti di partecipazione, suddividendoli in criteri di idoneità assoluta (pag. 10 segg., punto 3.1) e criteri di idoneità specifici (pag. 12 seg., punto 3.2). Nella prima categoria ha incluso quei criteri di idoneità di carattere generale quali il rispetto del pagamento di oneri sociali e imposte, conformemente alle esigenze dell'art. 39 RLCPubb/CIAP, che ha richiamato elencando le dichiarazioni da allegare all'offerta. In caso di mancanza di una o più di queste attestazioni, il committente ha annunciato che avrebbe assegnato un termine perentorio di almeno cinque giorni per rimediare al difetto, pena l'esclusione dalla gara (cfr. fascicolo di concorso, pag. 11). Per quanto attiene invece ai criteri di idoneità specifici, la committenza ha fissato requisiti in capo al personale incaricato della commessa e in particolare del responsabile del mandato, esigendo una persona con esperienza e dalla condotta ineccepibile (cfr. fascicolo di gara, pag. 12, punto 3.2 lett. e). A comprova dell'idoneità di questa figura chiave, i concorrenti erano tenuti a produrre l'estratto del casellario giudiziale con data non antecedente a tre mesi rispetto al termine di presentazione dell'offerta e il curriculum vitae (pag. 13). In relazione ai criteri di idoneità cosiddetti specifici, le regole di gara indicavano:
L'offerente che non ossequia tali criteri o che non fornisce la prova di osservanza allegandola all'offerta è automaticamente escluso dalla procedura di aggiudicazione. Non sono previsti termini di sanatoria per la presentazione di eventuali documenti mancanti.
5.2.3. Per le due figure chiave, l'aggiudicataria ha allegato all'offerta estratti del casellario giudiziale datati 16, rispettivamente 25 novembre 2020. Questi, risalenti a otto mesi prima l'inoltro dell'offerta, erano quindi manifestamente scaduti. Circostanza che pure il committente ha rilevato nel suo rapporto di valutazione, indicando di aver concesso all'aggiudicataria la possibilità di presentare a posteriori il documento aggiornato. Tale modo di agire non può essere tutelato. Il committente avrebbe infatti dovuto attenersi alla regola di gara, da esso stabilita, con cui ha inequivocabilmente comminato l'esclusione delle offerte sprovviste di tale attestazione, utile alla verifica dell'idoneità dei concorrenti, senza possibilità di sanatoria. Facoltà che esso ha, peraltro correttamente, previsto per le dichiarazioni di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP. La stazione appaltante ha tuttavia deciso di regolare diversamente le conseguenze dell'omissione dell'estratto del casellario giudiziale, volto a dimostrare l'adempimento di un criterio di idoneità specifico. L'offerta della deliberataria era da ritenere incompleta e, anche per questo motivo, doveva essere esclusa. Tanto più che l'estratto del casellario giudiziale aggiornato di L__________ versato agli atti in copia dalla deliberataria in questa sede, e invero non presente nell'incarto trasmesso dal committente, è datato 4 agosto 2020 e quindi posteriore alla data di scadenza del concorso. La deliberataria non ha pertanto dimostrato l'idoneità del responsabile del mandato, atteso che per costante giurisprudenza, le prescrizioni di concorso devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte (RtiD I-2012 n. 17).
5.3. Non configura invece un motivo di esclusione l'allegazione all'offerta dell'aggiudicataria della dichiarazione della CoPa, rilasciata il 23 marzo 2021 a seguito di un controllo presso l'azienda e indicante una data di validità fino al 23 settembre 2021. Questa, al momento dell'inoltro dell'offerta era sufficientemente recente, secondo quanto stabilito dall'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/ CIAP, che prevede una validità di sei mesi a contare dal giorno determinante per l'emittente della dichiarazione. L'indicazione del committente, probabile frutto di una svista, secondo cui le dichiarazioni comprovanti il rispetto dei criteri di idoneità assoluti non potevano essere state rilasciate più di tre mesi prima dell'inoltro dell'offerta, non imponeva pertanto di escludere offerte contenenti dichiarazioni più datate, ma conformi ai dettami della predetta norma. Anche a voler seguire la tesi della ricorrente, una simile mancanza si sarebbe comunque potuta sanare assegnando alla deliberataria (e a ben vedere anche all'insorgente, che ha presentato un'attestazione rilasciata nel medesimo periodo) un congruo termine per presentare un attestato aggiornato.
Visto quanto precede il ricorso va accolto e le decisioni impugnate annullate. Gli atti sono rinviati al committente affinché emani una nuova decisione di aggiudicazione, previa esclusione della CO 1. Nell'ambito della sua valutazione prenderà in considerazione sia l'offerta dell'insorgente sia le altre offerte valide pervenutegli.
La tassa di giustizia è posta a carico del committente e della deliberataria secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Queste rifonderanno inoltre congrue ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAmm). L'ammontare di tassa di giustizia e ripetibili è fissato tenendo conto dell'evasione, in data odierna, di altre tre procedure promosse dall'insorgente, con problematiche giuridiche in parte identiche (inc. 52.2021.457/458/464).
Per questi motivi,
decide:
1.1. la decisione del 28 ottobre 2021 con cui l'CO 2 ha escluso la RI 1 dal concorso e la decisione del medesimo giorno con cui il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del'CO 2 e della CO 1 in ragione di un mezzo (fr. 750.-) ciascuno. Essi rifonderanno inoltre fr. 750.- ciascuno all'insorgente a titolo di ripetibili. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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