AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.114
Data decisione, Autorità: 12.10.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
RE 1
Incarto n. 14.2022.114
Lugano 12 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.618 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 6 luglio 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 13 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il 6 luglio 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'643.60 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 5 agosto 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 1° settembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 settembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 5 settembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 15 settembre. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 5 settembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 3'902.15 (doc. F accluso al reclamo) a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 12 settembre 2022, doc. E) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti 26 esecuzioni per oltre fr. 160'000.– complessivi, ma la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) in sede di concessione dell’effetto sospensivo che alcune di esse erano sospese da dilazioni giusta l’art. 123 LEF (10 per poco più di fr. 9'000.–). Inoltre, il fondo n. __________ RFD __________ di cui la reclamante è comproprietaria con i figli, subentrati al padre defunto, è gravata di pegni per complessivi fr. 500'000.– (doc. H), ma pare effettivamente impegnata per soli fr. 249'000.– (doc. I), ciò che, unitamente al valore di stima ufficiale di fr. 180'390.– (doc. J) notoriamente inferiore al valore venale, lascia presumere che le esecu-zioni giunte allo stadio del pignoramento (6 per circa fr. 7'200.–), o della comminatoria di fallimento (al momento una di poco meno di fr. 44'000.– dopo il pagamento di alcuni acconti) possano essere coperte dal valore reale del fondo (pressoché tutto della reclamante). Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. Va però da sé che la reclamante dovrà attivarsi per risanare la sua situazione finanziaria, specie per quanto concerne l’esecuzione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, poiché se dovesse fallire nuovamente nei prossimi tempi, in caso di reclamo non potrà contare beneficiare della stessa indulgenza dimostrata dalla Camera nel caso ora in esame.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 1° settembre 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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