AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.75
Data decisione, Autorità: 12.10.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito al ritiro dell’opposizione in corso di causa. Determinazione delle ripetibili
Incarto n. 14.2022.75
Lugano 12 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 28 aprile 2022 da
RE 1 (patrocinato dal MLaw PINT1 1, )
contro
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 maggio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 febbraio 2022 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'050.– oltre agli interessi del 5% dal 22 gennaio 2022, indicando quale causa del credito le “Spese processuali e ripetibili come da decisione del 21 gennaio 2022”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 aprile 2022 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est e protestato tasse, spese e ripetibili. Con una dichiarazione dell’11 maggio 2022 trasmessa a quest’ultima, l’escusso ha dichiarato di ritirare l’opposizione interposta al precetto esecutivo.
C. Con decreto del 31 maggio 2022, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 40.– senz’assegnare alcuna indennità per ripetibili a favore della parte istante.
D. Contro il dispositivo n. 2 della sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2022 per ottenere l’assegnazione di un’indennità per ripetibili di fr. 350.–. CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo entro il termine assegnatogli.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa sicché non è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è autoritativo e può formare oggetto di reclamo a norma dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti). In materia di rigetto dell’opposizione il ricorso inoltrato a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese va indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 1° giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 11 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’opposizione da parte dell’escusso, ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico di quest’ultimo solo le spese processuali, ma nessuna indennità per ripetibili a favore dell’istante.
Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non avergli riconosciuto alcuna indennità per ripetibili nonostante l’escusso, col suo comportamento processuale – ossia interporre un’ “insensata opposizione” al precetto esecutivo per poi ritirarla – gli abbia causato inutili spese legali. Ricordato che l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) stabilisce le ripetibili tra il 15 e il 25% del valore litigioso se non supera fr. 20'000.–, l’istante postula l’assegnazione a suo favore di ripetibili di fr. 350.–.
In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 cpv. 1 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità per ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera questione v. la sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019, consid. 6 e i rinvii).
4.1 Nel caso in esame il Giudice di pace ha, senza motivazione, posto a carico dell’escusso unicamente le spese processuali senza determinarsi sulla domanda d’indennità per ripetibili formulata da RE 1 in calce all’istanza. L’incarto gli andrebbe quindi retrocesso perché statuisca su tale questione. Nondimeno, essendo la causa matura per il giudizio e non avendone la reclamante postulato il rinvio al primo giudice, la Camera può statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
4.2 Il giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Come rilevato dal reclamante, giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar, per le pratiche con un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di esso, ma egli misconosce che, secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar, nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar). Inoltre, se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o d’irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata (art. 13 cpv. 2 RTar).
4.3 Nella fattispecie, tenuto conto del valore di causa di fr. 2'050.–, l’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar stabilisce l’indennità per ripetibili tra un minimo di fr. 60.– (15% x 20% di fr. 2'050.–) e un massimo di fr. 360.– (25% x 70% di fr. 2'050.–) arrotondati. La pretesa del reclamante di fr. 350.– si situa quindi appena al di sotto del limite massimo della tariffa. Ora, il lavoro del patrocinatore del reclamante – l’MLaw PINT1 1 – si è limitato alla redazione di una breve istanza (tolti i paragrafi standard), che non presentava difficoltà particolari. Ciò non giustifica di assegnare un’indennità vicina al massimo della tariffa e del resto lo stesso reclamante ha chiesto l’assegnazione di un’indennità che si situa nella parte bassa della tariffa, così come da lui erratamente interpretata. Non avendo il reclamante quantificato la sua pretesa in prima sede né prodotto una nota d’onorario ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPC, si può presumere che un praticante ragionevolmente sollecito, conciso e diligente non avrebbe dedicato a una fattispecie analoga più di un paio d’ore, pur tenuto conto di un breve colloquio con il cliente. Tutto ciò premesso, un’indennità di fr. 240.– in base alla tariffa oraria di fr. 120.– applicabile ai praticanti (art. 12 Rtar) appare una partecipazione adeguata all’onorario e ai costi sopportati nell’interesse del cliente (art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1 e 5 RTar), comprese le spese e l’IVA (art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 Rtar), non avendo egli peraltro fatto valere esborsi straordinari né prodotto una nota di spese.
In definitiva il reclamo va parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata riformato nel senso dell’assegnazione a RE 1 di fr. 240.– a titolo di ripetibili di prima sede.
Premesso che il valore litigioso in questa sede è di fr. 350.– (ossia l’indennità richiesta dal reclamante), la tassa del giudizio odierno, di fr. 80.–, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), così come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la parziale soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 350.–, rimane abbondantemente sotto la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
“2. Le spese processuali di fr. 40.–, già anticipate dall’istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà a RE 1 fr. 240.– per ripetibili”.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 25.– e per i restanti fr. 55.– a carico d’CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 80.– per ripetibili ridotte.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster