AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.59
Data decisione, Autorità: 19.09.2022, IICCA
Titolo: Reclamo/appello contro decisione di stralcio (recte: inammissibilità) per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n. 12.2022.59
Lugano 19 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.203 / CA.2021.402 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 30 novembre 2021 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF, con domanda di sospensione provvisoria dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano, notificatole il 2 luglio 2019 e riferito a un credito del convenuto di fr. 51'507.20;
pretesa avversata dal convenuto e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decreto 17 marzo / 15 aprile 2022 per mancato versamento dell’anticipo, ponendo la tassa di giustizia e le spese come le ripetibili, sia per l’incidente cautelare che per il merito, a carico dell’attrice;
reclamante l’attrice con reclamo 6 maggio 2022, con cui ha postulato di accertare la nullità, subordinatamente di annullare il decreto impugnato, con protesta di spese e ripetibili;
tenuto conto che il reclamo non è stato notificato al convenuto per una risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
In data 30 novembre 2021 RE 1 ha presentato una domanda di accertamento dell’inesistenza del debito di cui al PE n. __________ del 2 luglio 2019 fattole notificare da CO 1. Con il medesimo atto ha postulato la sospensione provvisoria dell’esecuzione. Con decreto 10 dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 (in seguito: il Pretore) ha respinto ogni domanda supercautelare e assegnato all’attrice 30 giorni per depositare fr. 1'000.- a titolo di anticipo spese per l’incidente cautelare (inc. CA.2021.402) e fr. 3'000.- a titolo di anticipo spese per il merito (inc. OR.2021.203).
Preso atto del mancato versamento dell’anticipo relativo all’incidente cautelare, con ordinanza 21 gennaio 2022 è stato assegnato all’attrice un termine suppletorio per provvedervi con l’avvertenza delle conseguenze in caso di mancata ottemperanza. In data 19 gennaio 2022 RE 1, con un unico atto, ha presentato una domanda di ricusa del Pretore per manifesta prevenzione, parzialità e discriminazione a favore di CO 1 e un’istanza di modifica delle richieste di anticipo, considerate abnormi e quindi irricevibili. Con ordinanza 24 gennaio 2022 il Pretore ha trasmesso la domanda di ricusa al giudice viciniore precisando da un lato di non riconoscere alcun motivo di ricusa e pertanto di non esservi motivo per la sospensione del procedimento, d’altro lato che lo strumento della ricusa non sostituiva i normali mezzi di impugnazione. Con risposta 24 gennaio 2022 CO 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile, subordinatamente di respingere, sia la richiesta di sospensione dell’esecuzione sia la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, quest’ultimo essendo riferito a spese legali di prima e seconda istanza penale, per complessivi fr. 51'057.20, così come stabilito dalla sentenza 29 gennaio 2019 della CARP (considerandi 119 e 120, pt. 1.6.1 del dispositivo), cresciuta in giudicato (v. doc. 4). In data 10 febbraio 2022 il Pretore ha fissato all’attrice un ultimo termine di 10 giorni per il versamento dell’anticipo di fr. 3'000.- riferito alla causa di merito, con le avvertenze di rito.
In data 4 aprile 2022 RE 1 ha presentato un’istanza di sospensione dei procedimenti CA.2021.402, OR.2021.203 così come dell’istanza di ricusa (inc. SO.2022.397 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3) nonché di una procedura pendente presso la CEF, ciò in ragione della presentazione il 28 marzo precedente di una domanda di constatazione di caducità/revoca del sequestro n. __________. Con lettera del giorno successivo il Pretore segnalava a RE 1 che alla domanda di sospensione non veniva dato alcun seguito essendo le procedure di sua competenza state stralciate dal ruolo. Preso atto dello scritto 11 aprile 2022 con cui RE 1 si lamentava di non aver mai ricevuto il decreto di stralcio, il Pretore, costatato un disguido di cancelleria, provvedeva a notificarglielo con ordinanza 15 aprile 2022.
Per completezza, si osserva che questa Camera ha richiamato l’incarto SO.2022.397 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, concernente la domanda di ricusa presentata dall’attrice in data 19 gennaio 2022 nei confronti del Pretore. Nel termine assegnato dal Pretore aggiunto della sezione 3 a CO 1 per formulare osservazioni, quest’ultimo con scritto 16 febbraio 2022 ha chiesto di respingere la domanda di ricusa, per quanto ricevibile. Unitamente al citato scritto egli ha prodotto la sentenza 31 gennaio 2022 della CEF, inc. 14.2021.89/90, con cui è stato tra l’altro respinto il reclamo 28 giugno 2021 con cui RE 1 contestava la reiezione parziale da parte del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, della sua opposizione al sequestro eseguito dall’UE di Lugano il 7 e 21 giugno 2019 (verbale n. __________), in quanto riferito alle spese legali penali di fr. 51'057.20 oltre interessi. In data 14 marzo 2022 la ricusante ha presentato un’istanza di ricusazione del giudice della ricusazione “(pretora avvocato __________)” con domanda di assistenza giudiziaria per quanto attiene alla richiesta di anticipo di fr. 500.- riferita a quella procedura. Con decisione 18 marzo 2022 il Pretore aggiunto della sezione 3 ha considerato priva d’oggetto la predetta istanza nella misura in cui chiedeva la ricusa del Pretore della medesima sezione, siccome questi non si occupava del caso, mentre ha rinviato a decisione separata la domanda di assistenza giudiziaria. In data 8 aprile 2022 il medesimo giudice ha deciso di non entrare nel merito dell’istanza di sospensione 4 aprile 2022 della ricusante (v. sopra consid. 2 i.f.).
Contro il Decreto di stralcio 17 marzo 2022, notificato a RE 1 unitamente all’ordinanza il 15 aprile successivo, quest’ultima ha presentato reclamo in data 6 maggio 2022 dichiarando di impugnare tutti e tre i punti del dispositivo. Il rimedio esperito risulta tempestivo in base alla documentazione allegata al medesimo, come da quella contenuta nell’incarto OR.2021.203 richiamato dalla Pretura. Degli argomenti sollevati con il reclamo si dirà nei considerandi che seguono.
Il versamento dell’anticipo costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di non entrata nel merito da parte del giudice (art. 101 cpv. 3 CPC); ciò di principio non comporta l’effetto di regiudicata o la perdita della pretesa materiale azionata (DTF 140 III 159, consid. 4.1 e 4.2.2; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 27 ad art. 101; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 3 ad art. 101; Sterchi in: Berner Kommentar ZPO 2012, Band I, n. 9 e 11 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103; Tappy in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 35 ad art. 101; Suter/von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 14-15 ad art. 101).
La dottrina è pressoché concorde nel ritenere che una decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC è una decisione finale ai sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del valore litigioso (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3a ad art. 101; Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art. 103; Suter/von Holzen, op. cit., n. 5 ad art. 103; Sterchi, op. cit., n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103, quest’ultimo, con una posizione più sfumata, non esclude la via del reclamo a dipendenza dei motivi invocati). La richiesta di anticipo è invece chiaramente una disposizione ordinatoria soggetta a reclamo (v. ad es. Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 98, n. 1 ad art. 103).
Da quanto esposto al considerando che precede risulta che il Pretore non avrebbe dovuto decretare lo stralcio dal ruolo del procedimento di merito (inc. OR.2021.203) e della relativa cautelare (inc. CA.2021.402), bensì emanare una decisione di inammissibilità dei medesimi per mancato versamento dell’anticipo e indicare in calce alla stessa la via dell’appello, in considerazione del valore litigioso della domanda di accertamento dell’inesistenza del debito per un valore ampiamente superiore a fr. 10'000.-. Ciò non conduce tuttavia all’annullamento della decisione impugnata siccome anche il decreto di stralcio ai sensi dell’art. 242 CPC (norma espressamente indicata dal Pretore) non ha effetti di regiudicata (v. Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 242); inoltre entrambe le decisioni sono soggette a spese: la decisione di inammissibilità sulla base dell’art. 106 cpv. 1 CPC (v. Trezzini, op. cit., n. 29 ad art. 101; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3a ad art. 101; Suter/von Holzen, op. cit., n. 15 ad art. 101), il decreto di stralcio sulla base dell’art. 107 cpv. 1 let. e CPC (v. Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 242). Ci si potrebbe a questo punto chiedere se l’errato rimedio inoltrato, ossia un reclamo invece di un appello, non debba essere dichiarato irricevibile, malgrado l’errata indicazione fornita dal Pretore. La reclamante, anche se comparsa in causa quale persona privata (come evidenzia al punto 2 del gravame), di professione è avvocato e quindi avrebbe potuto accorgersi dell’errore e inoltrare il rimedio giuridico corretto (sul tema v. STF 4D_23/2021 del 27 ottobre 2021). In concreto si può prescindere da una conclusione in tal senso, gli argomenti sollevati nell’atto ricorsuale essendo infondati, come si vedrà nei considerandi che seguono.
La reclamante richiama la sua domanda di ricusa con istanza di modifica delle richieste di anticipo spese lamentando che il Pretore non avrebbe dato seguito a quest’ultima commettendo così un diniego di giustizia. A torto. Ella omette infatti di considerare il contenuto dell’ordinanza 24 gennaio 2022 del primo giudice con la quale, oltre a decidere la trasmissione della domanda di ricusa al giudice viciniore, contestandola integralmente, egli ha precisato che lo “strumento della ricusa non sostituisce i normali mezzi di impugnazione”. In altri termini, qualora RE 1 avesse voluto contestare le richieste di anticipo, a suo avviso “stratosferiche”, avrebbe dovuto impugnare mediante reclamo ai sensi dell’art. 103 CPC le disposizioni ordinatorie che le avevano stabilite. Ne segue che in realtà la sua istanza di modifica, inserita in una domanda di ricusa, era in realtà irricevibile e in ogni modo inatta a fondare una sospensione dei termini per il versamento degli anticipi. Si può aggiungere che né nel suo scritto del 19 gennaio 2022 né in questa sede RE 1 spiega, sulla base dei disposti del CPC e della LTG, per quale ragione quanto richiesto sarebbe “abnorme e inaccettabile”. Nel predetto scritto ella si è infatti limitata a fare riferimento dapprima a un’asserita prassi della sezione 5 della Pretura di Lugano in materia di tasse, in seguito a una richiesta di anticipo, a suo dire manifestamente inferiore ai limiti tariffari, indirizzata a CO 1 dal Pretore della sezione 2 in una causa che la vede in veste di convenuta. Ora, entrambi gli esempi erano inidonei a dimostrare che gli anticipi richiesti per gli inc. CA.2021.402 e OR.2021.203 non erano rispettosi dei parametri di legge.
L’insorgente evidenzia di aver depositato in data 14 marzo 2022 un’istanza di ricusazione del giudice della ricusazione con un’istanza di gratuito patrocinio e che il Pretore aggiunto incaricato di trattare la domanda di ricusa, nella sua decisione del 18 marzo seguente, aveva precisato che su questa seconda domanda avrebbe deciso con atto separato. Secondo la reclamante “lo stato relativo alla domanda di AG non poteva essere ignorata dal Pretore Avv. __________”, che avrebbe così commesso un arbitrio. Anche volendo prescindere dal fatto che la decisione del Pretore aggiunto è posteriore al decreto di stralcio, non è dato comprendere, e d’altronde la reclamante non lo spiega, quale conseguenza avrebbe dovuto trarre il Pretore della sezione 2 dalla notifica dell’informazione circa la domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di ricusa. Anche su questo punto il reclamo è privo di fondamento.
La reclamante ritiene che il decreto di stralcio sia nullo, rispettivamente debba essere annullato, poiché in data 17 marzo 2022 l’istanza di ricusa era ancora sub iudice. Non è così. Una domanda di ricusa non impedisce di principio il prosieguo dell’attività del giudice nei confronti del quale è rivolta (v. Trezzini, op. cit., n. 14 ad art 49, n. 1 ad art. 51), in particolare allorquando egli, come nel caso concreto (v. ordinanza 24 gennaio 2022), ritiene manifestamente infondati i rimproveri mossigli. I diritti di RE 1 sono comunque salvaguardati poiché se la sua domanda si rivelasse fondata gli atti del Pretore potrebbero essere annullati alle condizioni previste dall’art. 51 CPC.
La reclamante non illustra quali danni le avrebbe provocato il decreto impugnato mentre il riferimento a un sequestro per ripetibili pari a fr. 2'000.- non risulta comprensibile. Su questo punto il reclamo è irricevibile.
Nell’ultimo punto del suo reclamo RE 1 considera abnorme l’importo di fr. 2'000.- fissato dal primo giudice a titolo di ripetibili per la controparte, ciò che dovrebbe condurre all’accertamento della nullità dell’atto impugnato, subordinatamente al suo annullamento. La censura è irricevibile per difetto di motivazione, la reclamante non sostenendo la sua affermazione con riferimenti al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar). In ogni modo, considerato il valore litigioso e visto lo stadio in cui era giunta la causa, che aveva visto la controparte presentare osservazioni, l’importo di complessivi fr. 2'000.- (fr. 1'500.- per il merito e fr. 500.- per l’incidente cautelare) non può dirsi eccessivo, ossia lesivo di quanto prescrivono gli art. 11 cpv. 1 e 5 nonché 13 cpv. 2 RTar. Va inoltre ricordato che nella fissazione sia delle spese che delle ripetibili il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento, censurabile da parte dell’autorità di ricorso solo in caso di abuso o di arbitrio, che per i motivi qui sopra esposti sono ben lungi dal realizzarsi.
In conclusione il reclamo 6 maggio 2022 di RE 1 dev’essere respinto nei limiti della sua ricevibilità. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono fissate sulla base dell’art. 14 LTG, di modo che sotto questo aspetto l’errata indicazione dei rimedi di diritto è in definitiva favorevole all’insorgente. Non si assegnano ripetibili al convenuto siccome non è stato chiamato a presentare osservazioni al gravame. La decisione viene presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Il reclamo 6 maggio 2022 di RE 1 è respinto, nella misura in cui ricevibile.
Le spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 500.-, sono a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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