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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.55
Data decisione, Autorità: 07.10.2022, CEF
Titolo: Istanza di nuova stima immobiliare. Mancanza di contestazioni contro la nuova valutazione peritale
Incarto n. 15.2022.55
Lugano 7 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza di nuova stima del 27 aprile 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, promossa dalla
PI 3,
nei confronti di
PI 1,
ricordato che con decisione del 1° giugno 2022 la Camera ha accolto l’istanza presentata da RI 1 nell’esecuzione appena citata, ordinando l’allestimento di una nuova stima peritale dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, valutata dal perito incaricato dall’UE in fr. 1'630'000.–;
richiamata l’ordinanza del 5 settembre 2022 con cui la Camera ha impartito alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni sul nuovo referto peritale 2 settembre 2022 del valutatore immobiliare PI 5;
preso atto che le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di fr. 1'470'000.– che il secondo perito ha attribuito al fondo;
considerato che, in assenza di contestazioni sulle quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta determinante, sicché quello stabilito dall’UE va rettificato in fr. 1'470'000.–;
ritenuto che le spese della nuova perizia di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico, siccome non ne ha chiesto la rifusione dal debitore giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF (v. sentenza della CEF 15.2018.16 del 21 agosto 2018, massimata in RtiD 2019 I 662 n. 76c), fermo restando ad ogni modo che una nuova stima peritale, inferiore a quella precedente di meno del 10%, non può essere considerata “notevolmente” (“wesentlich”, “sensiblement”) modificata nel senso della predetta norma;
posto che la presente procedura non dà luogo a tasse, l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);
decide: 1. Il valore di stima dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'470'000.–.
Non sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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