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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.100
Data decisione, Autorità: 07.10.2022, CEF
Titolo: Ricorso dell’escusso (anche) contro un precetto esecutivo diretto contro il coniuge. Mancato emendamento del ricorso entro il termine impartito dall’autorità di vigilanza
Incarto n. 15.2022.100
Lugano 7 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 23 agosto 2022 da
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di sede di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 3 agosto 2022 nelle esecuzioni n. __________3 e __________6 promosse nei confronti rispettivamente della ricorrente e di suo marito PI 2 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________3 emesso il 3 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d'esecuzione (UE), lo Stato del Cantone Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 350.– oltre agli interessi del 5% dal 16 luglio 2022 (con l’indicazione quale causa del credito della “Fattura no 2022 47114642 del 16 marzo 2022 + interessi al 5.00% calcolati dal 15.04.2022, importo dovuto (acconti dedotti -150)”) e di fr. 4.40 (per “Interessi calcolati fino al 15.07.2022”);
che con il ricorso in esame, del 23 agosto 2022, __________, unitamente al marito PI 2, chiedono l'annullamento dei precetti esecutivi n. __________3 (diretto contro di lei) e __________6 (diretto contro di lui), di "tacitare" l'escutente con pagamenti di rate di fr. 50.– mensili, di addossare le spese al Cantone, di comminare multe disciplinari di fr. 1'000.– e fr. 5'000.– ai curatori di lui, avv. __________ e __________, di emettere la multa disciplinare di fr. 1'000.– e fr. 5'000.– "al danno patrimoniale" e di assegnare loro risarcimenti di fr. 5'000.–, un rimborso per spese redazionali di fr. 600.– e un’indennità d'inconvenienza di fr. 5'000.–;
che con ordinanza del 26 agosto 2022, il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso, togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, e per firmare in originale il ricorso emendato;
che in stessa data il presidente, in conformità alle avvertenze contenute in numerose sentenze della Camera, ribadite in ultimo luogo nella decisione 15.2022.29 del 28 marzo 2022 (dispositivi n. 1 e 2), ha restituito a PI 2 senz’altra formalità il ricorso in esame, così come un precedente ricorso del 10 agosto 2022, in quanto presentati abusivamente senza l’approvazione del suo curatore, avv. __________, tuttora in carica secondo la risoluzione n. 137/2021 dell’Autorità regionale di protezione 9 (dispositivo n. 4);
che RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza del 26 agosto 2022;
che la stessa va nondimeno reputata notificata il settimo giorno di giacenza postale, ossia il 6 settembre 2022, in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), siccome RI 1 doveva aspettarsi comunicazione della Camera, avendola ella stessa adita (v. anche art. 14 cpv. 3 LPR);
che non avendo la ricorrente emendato l’atto ricorsuale entro il termine impartitole (scaduto il 16 settembre 2022), il ricorso va dichiarato irricevibile in conformità all’avvertenza contenuta nel dispositivo n. 2 dell’ordinanza del 26 agosto 2022;
che nel frattempo lo stesso è ad ogni modo diventato senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione e al suo annullamento avvenuti il 5 ottobre 2022;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario intimare all’escutente né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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