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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.97
Data decisione, Autorità: 07.10.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione
Incarto n. 14.2022.97
Lugano 7 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.4396 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 settembre 2021 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dagli avv. PA 1 __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 145'110'345.20 oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 28 luglio 2022 il Pretore ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 30 settembre 2021 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 2'000.– e un’indennità di fr. 25'000.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
che il 16 agosto 2022 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo;
che il 4 ottobre 2022 la reclamante ha comunicato alla Camera che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo extragiudiziale che pone fine ai contenziosi in essere, in base al quale la CO 1 ha ritirato l’esecuzione e il sequestro da essa convalidato;
che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili in sede di reclamo conserva invece un interesse;
che le parti hanno convenuto di assegnare alla reclamante la parte eventualmente eccedente della somma anticipata a copertura delle spese giudiziarie e di compensare le ripetibili;
che non vi sono motivi per non attenersi a tale accordo;
che la tassa di giustizia va fissata in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'110'345.20, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.
Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 5'500.–, è restituita alla RE 1.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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