AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.147
Data decisione, Autorità: 14.06.2022, IICCA
Titolo: Contratto di appalto. Mercede. Il prezzo indicato nell'accordo è da intedersi come prezzo forfettario o prezzo unitario? In concreto, prezzo unitario da calcolare in base alla quantità effettivamente fornita ("prezzo presumibile")
Incarto n. 12.2021.147
Lugano 14 giugno 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.13 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione del 23 febbraio 2018 da
AO 1 rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'227.50 oltre interessi,
domanda a cui si è opposta la controparte e che il Pretore aggiunto (in seguito: il Pretore) con sentenza del 26 agosto 2021 ha parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 24'639.50,
appellante la convenuta con atto di appello del 27 settembre 2021 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con risposta del 10 novembre 2021 postula la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,
la convenuta ha quindi presentato delle osservazioni (corretto: risposta all’appello incidentale) di data 3 gennaio 2022 e l’attrice una replica spontanea all’appello incidentale di data 12 gennaio 2022,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
Terminati i lavori, AO 1 ha inviato in data 31 dicembre 2012 alla committente una fattura per complessivi fr. 91'427.50 (IVA inclusa), in cui veniva già conteggiato un ribasso del 5% (doc. E). Questa fattura è stata contestata da AP 1 (doc.1, F).
Con scritto del 22 ottobre 2015 AO 1 ha preteso da AP 1 il pagamento di fr. 25'227.50 (corrispondente al saldo ancora scoperto dedotti gli acconti già versati di complessivi fr. 66'200.-) entro 10 giorni minacciando in caso di mancata esecuzione di adire le vie legali (doc. G). Questa richiesta è rimasta senza esito.
Previo tentativo di conciliazione (CM.2017.202), in data 23 febbraio 2018 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Bellinzona con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 25’227.50 oltre interessi al 5% a partire dal 29 maggio 2013 a saldo dei lavori effettuati.
In sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta alla petizione contestando l’inammissibile superamento di circa il 35% del preventivo concordato, riconoscendo unicamente fr. 7’000.- per supplementi da lei sottoscritti e rinviando per il resto al contenuto della proposta di liquidazione formulata con email di data12 giugno 2013 dove aveva concluso per un riconoscimento, a saldo, di fr. 9’500.- (doc. F).
In occasione dell’udienza del 5 ottobre 2018 l’attrice ha presentato un allegato di replica a cui la convenuta ha duplicato oralmente. Entrambe le parti hanno sostanzialmente riconfermato le proprie allegazioni e richieste.
Esperita l’istruttoria, nel corso della quale è stata pure allestita una perizia di data 6 marzo 2020 ad opera dell’arch. __________ P__________, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale presentando dei memoriali conclusivi scritti con i quali hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
In data 8 giugno 2021 __________ Sagl ha cambiato la propria ragione sociale in AP 1.
Con sentenza del 26 agosto 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento di fr. 24'639.50. Il giudice di prima sede dopo aver ripercorso i fatti ha analizzato il contratto venuto in essere tra le parti giungendo alla conclusione che, eccezion fatta per le poste in cui era stato indicato un prezzo forfettario, negli altri casi il prezzo pattuito andasse inteso quale prezzo unitario da calcolare in base alla quantità effettivamente fornita. Pertanto, le quantità indicate nell’offerta andavano intese come indicazione presumibile, ciò che secondo il Pretore era desumibile pure dal fatto che la mercede di fr. 65'340.- prevista nell’offerta fosse preceduta proprio dalla dicitura “importo presumibile” (sentenza cit., pag. 4).
Il Pretore ha quindi osservato come dalla perizia emergesse che la discrepanza tra il prezzo preventivato e quello finale fosse da ricondurre a un’importante differenza di superficie tra le misure indicate dall’attrice nella fattura doc. E, corrispondenti ai piani effettivi da essa allestiti, con quelle indicate nell’offerta doc. I elaborata sulla base dei piani allestiti dalla convenuta. Egli ha sottolineato che, sempre secondo il perito, l’aumento dei costi era riconducibile a nuovi prezzi oltre che a un diverso computo delle varie poste.
Il primo giudice si è quindi chinato sulla questione a sapere se questi aumenti di materiali e di misure fossero opponibili alla convenuta o se, come sostenuto dalla stessa, dovesse invece risponderne, a norma degli art. 2 e 3 del contratto, l’attrice, quesito che il Pretore ha risolto a sfavore di AP 1. In particolare, egli ha giudicato non provata la tesi da questa opposta in causa secondo cui non sarebbe stata formulata alcuna nuova richiesta né deliberato alcun lavoro aggiuntivo. Di contro, il giudice di prime cure ha ritenuto credibili le dichiarazioni del teste __________ B__________ il quale ha affermato che tutti i lavori supplementari erano stati autorizzati oralmente da __________ C__________.
Il Pretore ha pure escluso potesse essere ammessa una violazione della Norma SIA 118 da parte di AO 1. In particolare, egli ha negato che alla stessa potesse essere imputata una violazione dell’art. 25 cpv. 3 Norma SIA 118 e questo in considerazione del fatto che il committente era la DL stessa e in quanto professionista del settore avrebbe dovuto accorgersi delle discrepanze relative alle superfici e al conseguente aumento dei costi. Per quanto attiene alle formalità di notifica, il Pretore ha ricordato che per stessa ammissione della convenuta tutti i contatti avvenivano in maniera informale, per telefono, fax o email.
In conclusione, il Pretore, accertato che tutte le opere fatturate sono state eseguite dopo essere state autorizzate o concordate, in assenza di altre specifiche contestazioni della convenuta, ha riconosciuto il buon fondamento della fattura doc. E emessa dall’attrice per un importo di fr. 89'110.65.
Parallelamente ritenendo provata l’effettiva delibera dei lavori inerenti a una casa ad __________ a AO 1 - incarico a cui la stessa ha però rinunciato in un secondo tempo - il Pretore ha giudicato che la committente avesse diritto allo sconto di fr. 5'000.- pattuito contrattualmente. Dedotti gli acconti già versati, AP 1 è pertanto stata condannata a pagare alla controparte fr. 24'639.50.-.
Con appello del 27 settembre 2021, avversato dall’attrice con risposta del 10 novembre 2021, AP 1, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla controparte, chiede l’annullamento del querelato giudizio e la reiezione integrale della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con appello incidentale del 10 novembre 2021, AO 1, reputando non date le premesse per riconoscere lo sconto di fr. 5'000.-, postula l’accoglimento integrale della petizione e la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 25'227.50, oltre interessi protestando anch’essa tasse, spese e ripetibili. A questo gravame si è opposta la convenuta con risposta all’appello incidentale di data 3 gennaio 2022.
In data 12 gennaio 2022 l’attrice ha presentato una replica spontanea all’appello incidentale.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta con appello incidentale, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Sull’appello principale
Il Pretore avrebbe inoltre omesso di apprezzare gli elementi scaturiti dall’istruttoria, in particolare le risultanze peritali dalle quali emergerebbe l’errore di valutazione dell’impresario al momento della stesura dell’offerta e la violazione dell’obbligo contrattuale di notifica delle discrepanze riscontrate. L’appellante lamenta inoltre un’errata valutazione della deposizione resa dal teste __________ B__________.
La corrispondenza tra il valore complessivo dell’opera eseguita da AO 1 e quello oggetto della fattura finale non è contestata.
Questa tesi non può essere seguita in quanto si scontra con le risultanze istruttorie, in primis proprio con il contenuto del contratto di appalto e con quello dell’offerta su cui esso si fonda.
Al riguardo è utile ricordare che è incontestato che il contratto di appalto in esame si basa sul “capitolato d’offerta del 13 luglio 2011”, sulla “Norma SIA 118” e sull’”offerta del 18 luglio 2011” (doc. D, pag. 2) prodotta agli atti come doc. I; offerta che AO 1 ha allestito sulla base dei piani fornitile da AP 1 e che conclude per un importo di fr. 65'500.- più l’IVA all’8%.
Analizzando nel dettaglio la predetta offerta si nota che solo un’esigua parte delle prestazioni risultano preventivate a prezzo forfettario (per i dettagli si rinvia al doc. I e a quanto evidenziato dal Pretore a pag. 3 del proprio giudizio). Per tutte le altre posizioni il preventivo prevede di contro dei prezzi unitari, tanto che per ogni prestazione figura, a sinistra della finca “quantità”, l’indicazione “ca.” seguita dall’unità di misura (“m3, m2, ml., pz.”) e per la manodopera una tariffa oraria di fr. 90.- (cfr. a titolo di esempio doc. I pos. 116.8 pag. 6 e pos. 203 pag. 9). A questo va aggiunto che l’offerta in parola prevede, all’ultima pagina, una serie di opere escluse espressamente e la dicitura “NB: Opere supplementari non descritte in offerta verranno fatturate a regia (CHF90.–/h
Già solo sulla base di queste constatazioni, la valutazione pretorile secondo cui il costo delle prestazioni per cui era stato concordato un prezzo unitario - come detto, la stragrande maggioranza - dovesse essere calcolato in base alla quantità effettivamente fornita - il prezzo indicato nell'offerta valendo pertanto solo quale indicazione di massima - è condivisibile. Questa conclusione trova ulteriore conferma nella dicitura, figurante nel contratto medesimo, di un “importo presumibile” di fr. 65'340.- (doc. D, pag. 1), nota che mal si concilia con la tesi di un prezzo forfettario complessivo.
A fronte di queste risultanze, essendo stato previsto (per varie poste dell’offerta) un prezzo unitario e non - come sostenuto da AP 1 - un prezzo a corpo con somma complessiva a forfait, l’interpretazione - proposta dall’appellante (cfr. anche appello, pag. 3) - dell’art. 3 del contratto, non può essere seguita.
A questo vada altresì aggiunto che nel concreto caso - come emerso nell'istruttoria e aspetto su cui si tornerà pure in seguito - l’appellante ha richiesto, rispettivamente autorizzato, diversi e ulteriori lavori che sono poi stati eseguiti dalla ditta appaltatrice.
L’appellante prosegue rimproverando al Pretore di non aver considerato che in virtù dell’art. 2.4 del contratto la responsabilità in punto alle misure e al conseguente superamento della mercede erano da porre in capo a AO 1. Essa sostiene altresì che l’appaltatrice avrebbe violato il suo obbligo di notifica, aspetto quest’ultimo sulla cui ammissibilità - va detto sin d’ora - sussistono seri dubbi, l’appellante non confrontandosi compiutamente con la motivazione pretorile (consid. 6).
Preliminarmente, in relazione all’opponibilità degli aumenti di misure e materiali, non si può fare a meno di osservare quanto segue: vero è - come argomenta l’appellante - che l’art. 2.4 del contratto prevede per l’assuntore l’obbligo di verificare tutte le misure inerenti alla costruzione e in caso di difetti di darne immediata comunicazione alla DL; nel concreto caso però il richiamo a questa norma ad opera di AP 1 denota una palese malafede. In primis, perché vi è identità tra l’appellante e la direzione lavori, ovvero tra la parte che, in sede giudiziaria, cerca di imputare a AO 1 un errore di valutazione nell’allestimento dell’offerta, riconducibile a piani sottodimensionati, e colei che è all’origine di questa sottovalutazione avendo allestito i piani medesimi. A questo va aggiunto che il proprietario dell’immobile oggetto degli interventi è pure il titolare dell’appellante stessa e colui che, de facto, ha svolto la DL. Secondariamente, in quanto, confrontata con un’impresa operante nel ramo dell’edilizia da anni come la qui appellante, AO 1 poteva legittimamente ritenere più che attendibili i piani da questa sottopostile per l’elaborazione della propria offerta e solo in un secondo tempo essa si è infatti accorta delle discrepanze; discrepanze delle quali - come meglio si dirà in seguito - essa ha poi informato la committente adattando il proprio intervento. Cercare ora di incolpare la ditta appaltatrice di non aver verificato le misure e tentare di far ricadere su di lei la responsabilità per un proprio errore di elaborazione stride col sentimento di giustizia.
A questo va inoltre aggiunto che l’istruttoria ha permesso di accertare che i nuovi interventi sono stati autorizzati dalla committente. Decisiva si rivela a tal proposito la deposizione del teste __________ B__________ - della cui imparzialità e attendibilità non vi è motivo di dubitare, ciò che peraltro neppure AP 1 sostiene, le censure di quest’ultima riferendosi infatti non tanto alla fedefacenza del teste quanto all’interpretazione delle sue parole ad opera del Pretore (appello, pag. 6) - il quale ha riferito che: “I lavori in aggiunta di cui ho detto sopra sono stati fatti su esplicita richiesta della DL” dichiarazione che - diversamente da quanto cerca di sostenere l’appellante - non si riferisce (unicamente) alle “OPERE FUORI OFFERTA” (appello, pag. 6) bensì - come si evince leggendo in maniera attenta l’intera deposizione - proprio ai lavori necessari per adattare il preventivo iniziale alla situazione di fatto. In precedenza infatti il teste aveva fatto riferimento proprio a questi interventi indicando che “(…) Nella seconda fase, quella che ha riguardato l’adattamento del preventivo alla situazione di fatto (il fondo si trova in un nucleo storico) i rapporti con C__________ li ho tenuti io. Giorno per giorno venivano risolti i problemi che si presentavano. (…) tengo a precisare che rispetto alle opere che avevamo previsto di effettuare nel corso dei lavori se ne sono aggiunte altre. (…) all’origine del contratto vi era un tetto principale ed un tetto più basso e un rustico di cui è poi aumentata la superficie d’intervento. E ancora adattamenti all’opera preventivata” (deposizione testimoniale di __________ B__________ dell’11 dicembre 2018, pag. 4). Egli ha quindi aggiunto che “Posso dire però che per tutti i lavori supplementari è stata chiesta l’autorizzazione a C__________” (deposizione cit., pag. 5).
L’opposta tesi sostenuta da AP 1 secondo cui non le sarebbe stata presentata alcuna richiesta di modifica dell’offerta né notificato un superamento del preventivo è supportata unicamente dalle parole di __________ C__________ (deposizione del 18 febbraio 2019 cit., pag. 9), le quali sono però state giudicate - in considerazione del suo ruolo di gerente di AP 1 e di esecutore della DL (e pertanto di parte interessata) e in assenza di ulteriori riscontri oggettivi - meno attendibili di quelle del teste __________ B__________, valutazione quella pretorile da cui non vi è motivo di discostarsi.
A questo va altresì aggiunto che, alla luce delle risultanze peritali che attestano la mancata messa in opera di alcuni lavori (originariamente) preventivati e l’esecuzione di interventi aggiuntivi così come una importante difformità nelle misure riportate nei piani, pare assolutamente inverosimile che __________ C__________ - per sua stessa ammissione presente personalmente sul cantiere (deposizione cit., pag. 9) e professionista del settore - non si sia accorto di alcuna differenza tra i lavori effettivamente eseguiti e quelli (inizialmente) deliberati.
Sempre in relazione alla pretesa violazione dell’obbligo di notifica, va evidenziato che l’appellante non si confronta minimamente con le argomentazioni pretorili che negano la pretesa violazione della Norma SIA 118, ragion per cui su questo punto la censura è palesemente inammissibile. Analogamente AP 1, pur continuando anche in questa sede a negare di essere stata informata degli interventi aggiuntivi e di averli approvati, non si esprime sulla validità formale delle notifiche che stando a quanto emerso dall'istruttoria sono avvenute oralmente: questo aspetto è pertanto da ritenersi non contestato.
Alla luce di quanto accertato ne discende che tutte le opere fatturate (comprese quelle aggiuntive) sono state eseguite dopo essere state concordate e approvate. In assenza di ulteriori puntuali contestazioni, la fattura doc. E deve pertanto essere ammessa nella sua integralità.
Sull’appello incidentale
Come accennato in precedenza (consid. 6), in questa sede, l’appellante incidentale non si confronta minimamente con le argomentazioni sviluppate dal Pretore al consid. 4 del proprio giudizio limitandosi ad alcune considerazioni di ordine generale sul perché - a suo dire
In esito a quanto illustrato, la sentenza pretorile deve essere integralmente confermata e AP 1 condannata pagare a AO 1 l’importo di fr. 24'639.50 oltre interessi.
Da tutto quanto precede discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto mentre l’appello incidentale di AO 1 è irricevibile.
L’esito del presente giudizio comporta la conferma della decisione sugli oneri processuali e sulle ripetibili di prima sede, e un’analoga ripartizione di quelli in seconda sede, sulla base della reciproca soccombenza (art. 106 CPC), calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 24'639.50.- per la domanda dell’appello principale e di fr. 588.- per la domanda dell’appello incidentale.
Questi importi risultano determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 27 settembre 2021 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili di appello.
III. L’appello incidentale 10 novembre 2021 di AO 1 è irricevibile.
IV. Le spese processuali dell'appello incidentale di fr. 200.- sono a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà all’appellata incidentale fr. 400.- per ripetibili di appello.
V. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster