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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.45
Data decisione, Autorità: 21.06.2022, IICCA
Titolo: Competenze decisionali dell’autorità di conciliazione; limiti posti all’autorità di conciliazione per decidere questioni pregiudiziali
Incarto n. 12.2022.45
Lugano 21 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2022.146 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza di tentativo di conciliazione 16 marzo 2022 da
AP 1 ,
contro
AO 1
che il Segretario assessore ha dichiarato inammissibile con sentenza del 23 marzo 2022;
visto l’appello 29 marzo 2022 di AP 1 che chiede di rinviare l’istanza alla Pretura per procedere alla convocazione delle parti all’udienza di conciliazione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto e in diritto:
In data 10 dicembre 2021 P__________ S__________ ha ceduto a AP 1, nell’atto di cessione designato quale segretario cantonale del S__________ (associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC, costituita nel 2010, qui in seguito: S__________), una sua pretesa di fr. 18’808.- oltre interessi al 5 % dal 1° agosto 2021 derivante dal contratto di lavoro stipulato con I__________ Sagl e disdetto da quest’ultima il 12 novembre 2021 con effetto immediato. Con istanza di conciliazione 11 gennaio 2022 il S__________, rappresentato da AP 1, segretario regionale, ha chiesto di essere convocato unitamente a I__________ Sagl per discutere della pretesa di P__________ S__________.
Il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, senza convocare le parti, ha pronunciato l’inammissibilità dell’istanza con sentenza 21 gennaio 2022. Il ricorso interposto dal S__________ contro quel giudizio è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 10 marzo 2022, cresciuta in giudicato (inc. 12.2022.11). In questa decisione sono stati indicati i limiti posti all’autorità di conciliazione per decidere questioni pregiudiziali, nel senso che essa deve di regola limitarsi a casi chiari riguardanti presupposti processuali rilevanti per la sua attività, senza pronunciarsi su questioni giuridiche complesse o anticipare il giudizio su temi di competenza del giudice (cfr. il relativo consid. 5).
Con istanza 16 marzo 2022 AP 1, basandosi sulla cessione di credito di cui si è detto sopra al considerando 1, ha chiesto di essere citato unitamente ad I__________ Sagl a un’udienza di conciliazione. Con sentenza 23 marzo 2022 il Segretario assessore ha nuovamente dichiarato inammissibile l’istanza siccome la cessione di credito in parola era a suo avviso avvenuta per eludere le norme sulla rappresentanza professionale ed era pertanto nulla, con la conseguenza che AP 1 non poteva procedere in qualità di istante né avrebbe potuto agire quale rappresentante della cedente. Con atto di appello 29 marzo 2022 AP 1 ha chiesto di rimandare l’istanza alla Pretura di Lugano, sezione 2, affinché proceda alla convocazione delle parti per l’udienza di conciliazione.
La decisione di irricevibilità dell’autorità di conciliazione è una decisione finale di prima istanza, impugnabile quindi mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso fatto valere con l’istanza di conciliazione (v. Zingg in: Berner Kommentar ZPO, vol. 1, n. 32 ad art. 60; Zürcher in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm. 3a ed., n. 6c ad art. 59). A fronte di una pretesa di fr. 18'808.- la sentenza del Segretario assessore è impugnabile mediante appello entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC); di qui la ricevibilità del rimedio esperito, anche dal profilo della tempestività.
Come rilevato dall’appellante, questa Camera ha già avuto modo di precisare che la validità di una cessione di credito non rientra nei temi che l’autorità di conciliazione può esaminare a titolo pregiudiziale (V. IICCA 10 marzo 2022, inc. n. 12.2022.11, in particolare consid. 7). È peraltro sufficiente leggere la sentenza della IICCA 15 novembre 2012, inc. n. 12.2011.134, citata dallo stesso Segretario assessore, per comprendere che la valutazione di una cessione di credito, termine che può avere significati differenti, necessita di un’analisi approfondita, accompagnata da una procedura in cui le parti hanno il modo di esprimersi al riguardo e se lo reputano opportuno di far assumere le necessarie prove (v. sentenza citata, in particolare consid. 5 e 6), ciò che pacificamente rientra nelle competenze del giudice di merito e pertanto non in quelle del conciliatore. Ciò vale a maggior ragione allorquando si tratta di analizzare il tema della simulazione di un atto poiché sarebbe volto ad eludere norme di legge imperative, come evocato dal Segretario assessore. Ne deriva che in alcun modo quest’ultimo poteva giudicare nulla la cessione di credito su cui si fonda l’istante e dichiarare inammissibile l’iniziativa procedurale.
Alla luce di quanto precede l’appello è accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata con il rinvio degli atti dell’inc. CM.2022.146 al Segretario assessore per procedere come previsto dagli art. 202 seg. CPC, in particolare citando le parti all’udienza di conciliazione. Trattandosi di un tema di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non entra in discussione il prelievo di spese processuali. Allo Stato del Cantone Ticino non possono essere caricate ripetili, rispettivamente indennità d’inconvenienza. Tale indennità non andrebbe comunque attribuita in difetto di motivazione al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 let. c CPC). Il presente giudizio viene emanato dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso 29 marzo 2022 di AP 1 è accolto.
§ Di conseguenza l’incarto CM.2022.146 è rinviato al Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 2, affinché proceda come previsto dagli art. 202 seg. CPC.
Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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