AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.106
Data decisione, Autorità: 18.07.2022, IICCA
Titolo: Appalto - difetto dell'opera
Incarto n. 12.2021.106
Lugano 18 luglio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.21 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 19 ottobre 2017 da
AO 1 patrocinata dall’avv. dott. PA 2
contro
AP 1 patrocinato dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 36'225.70 oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2016 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________32 dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al versamento di fr. 87'479.05.- oltre interessi e accessori, a cui l’attrice si è integralmente opposta;
richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 4 giugno 2021, con cui ha accolto parzialmente la petizione limitatamente all’importo di fr. 36'000.-, rigettando definitivamente per tale ammontare l’opposizione interposta al PE menzionato, e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto con appello 23 giugno 2021 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere la petizione e accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 11 settembre 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 16 luglio 2013 AP 1, in veste di istante e progettista, ha inoltrato una domanda di costruzione concernente la riattazione e l’ampliamento della casa d’abitazione sita al mappale n. __________ RFD di __________ (doc. D). La licenza edilizia è stata rilasciata il 7 ottobre 2013 (plico doc. 3). AP 1, quale committente, ha quindi incaricato la società AO 1 (attiva nel campo della carpenteria in legno, della copertura tetti e della lattoneria) di eseguire le opere di rifacimento del tetto dell’edificio esistente e le opere di ampliamento, consistenti nell’aggiunta di un nuovo locale al piano terreno (doc. D). Nell’occasione il committente, dopo avere ricevuto un primo preventivo in data 7 gennaio 2014 (doc. F), rielaborato il 21 maggio 2014 (doc. G), con messaggio di posta elettronica del 2 luglio 2014 (ore 14.10) ha per finire accettato l’ultima offerta di data 1° luglio 2014 (doc. H, plico doc. M). Il 29 luglio 2014 AO 1 ha trasmesso al committente i piani “stratigrafia tetto” (doc. M e U).
B. A seguito del manifestarsi di fessurazioni nel soffitto in cartongesso del nuovo locale e per accertarne le cause, l’appaltatrice nel corso del mese di ottobre 2014 si è rivolta alla ditta T__________ SA, la quale ha fatto una proposta di intervento, eseguita da AO 1 nel corso del mese di novembre 2014 (risposta e domanda riconvenzionale, pag. 9; replica e risposta riconvenzionale, pag. 2).
C. Il 27 luglio 2015 AO 1 ha emesso a carico del committente una fattura per le opere fornite che, dedotti gli acconti già versati, evidenziava un saldo di fr. 36'000.- (doc. R). Con precetto esecutivo n. __________32 dell’UE di Mendrisio AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso dell’importo complessivo di fr. 36'225.70, indicando come titolo di credito la fattura menzionata. Quest’ultimo ha interposto tempestiva opposizione (doc. S).
D. Il 5 dicembre 2016 AP 1, in qualità di istante e progettista, ha inoltrato una nuova domanda di costruzione concernente il “rifacimento ampliamento al piano terreno” della casa d’abitazione sita al mappale n. __________ RFD di __________ (doc. T). Dopo il rilascio della licenza edilizia la ditta __________ SA ha eseguito i relativi lavori, fatturandone il costo a AP 1 (doc. 8).
E. Con petizione 19 ottobre 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio - Nord, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 36'225.70 oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2016 nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________32 dell’UE di __________. In estrema sintesi l’attrice, ritenendo di avere correttamente adempiuto al contratto, ha preteso l’integrale pagamento della fattura relativa ai suoi interventi. Essa ha addotto che l’incarico ricevuto prevedeva la copertura del nuovo locale annesso a quello esistente con un tetto piano. Solo a opera terminata il committente avrebbe eccepito che la copertura avrebbe dovuto essere adibita a terrazza. Quest’ultimo non le avrebbe messo a disposizione i piani allegati alla domanda di costruzione (doc. D) né l’avrebbe resa attenta, nella sua veste di progettista e direttore lavori, che le offerte e “il piano stratigrafia tetto” da lei allestiti non erano conformi con quanto pattuito. Nemmeno in fase di esecuzione il committente avrebbe mai segnalato l’asserita difformità dell’opera.
F. Con risposta 19 dicembre 2017 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, osservando che egli avrebbe fin da subito indicato che il tetto del nuovo locale avrebbe dovuto fungere da terrazza e avrebbe consegnato all’attrice i piani allegati alla domanda di costruzione durante un incontro avvenuto il 5 giugno 2014. Egli ha altresì evidenziato che non gli incombeva alcun obbligo di verifica delle offerte e del piano allestiti dall’attrice, quest’ultima essendo una professionista del ramo. Egli non aveva né gli strumenti né le conoscenze che gli avrebbero permesso, durante l’esecuzione dell’opera, di rilevare la non conformità al progetto. L’attrice avrebbe fornito un’opera difettosa, in buona parte inservibile, che avrebbe imposto il rifacimento della stessa, per un costo imputabile all’attrice di fr. 87'479.05. Importo quest’ultimo fatto valere con la domanda riconvenzionale.
G. Con replica e risposta riconvenzionale 30 gennaio 2018 AO 1 ha confermato le sue domande e ha postulato la reiezione dell’azione riconvenzionale, contestando qualsiasi responsabilità, l’opera fornita essendo conforme a quanto pattuito. Nei successivi scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle rispettive argomentazioni.
H. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 4 giugno 2021 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento di fr. 36'000.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2016 in favore di AO 1 e rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE n. __________32 dell’UE di Mendrisio, e ha respinto l’azione riconvenzionale.
I. Con appello 23 giugno 2021 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere l’azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 11 settembre 2021 l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nel caso concreto, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.-, è così esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311 cpv. 1 CPC), è tempestivo. Pure tempestiva è la risposta all’appello, inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
Nella decisione impugnata il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato che la reale e concorde volontà delle parti al momento della conclusione del contratto verteva sulla posa in opera di un nuovo locale con tetto piano che non doveva avere le caratteristiche costruttive di una terrazza. Ritenuto che l’opera fornita dall’attrice corrispondeva a quanto concordato ed era stata eseguita a regola d’arte, il primo giudice ha accolto la petizione e condannato il convenuto al pagamento del saldo residuo della fattura 27 luglio 2015, pari a fr. 36'000.-. Egli ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale tesa al rimborso delle spese sostenute dal convenuto per il rifacimento dell’intera opera, la stessa fondandosi su premesse inconsistenti.
L’appellante contesta la conclusione del Pretore, secondo cui la reale e comune volontà delle parti al momento della conclusione del contratto d’appalto fosse quella di realizzare una copertura del nuovo locale annesso all’edificio esistente con un semplice tetto piano. L’appellante ripropone la tesi secondo cui il nuovo manufatto avrebbe dovuto essere coperto sì con un tetto piano ma che servisse da terrazza. Tale caratteristica essendo assente, l’opera fornita dall’attrice sarebbe difettosa, finanche in buona parte inservibile, di modo che nulla più sarebbe dovuto all’attrice. Ciò avrebbe peraltro imposto il rifacimento del manufatto da parte di un’altra ditta, causando un costo di fr. 87'479.05, importo fatto valere in via riconvenzionale.
Per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente (espressamente o per atti concludenti). Dev’essere ritenuta difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo - espresso o tacito - tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 131 III 145 consid. 3 e 4; 114 II 244, consid. 5/a/aa; Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1356 segg.). Non bisogna limitarsi a quanto formulato espressamente dalle parti, ma occorre ricercare, sulla base delle regole generali di interpretazione, quello che esse hanno voluto nel caso concreto. Quanto alle caratteristiche che il committente può in buona fede attendersi, esse riguardano, tra l’altro, le proprietà necessarie o usuali per l’utilizzo pattuito dell’opera (Chaix, Commentaire romand, n. 5 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit. n. 1406 segg.). In linea di principio, l’opera deve soddisfare i requisiti tecnici e lo scopo per cui è stata pensata dal committente. Se intende utilizzare l'opera per uno scopo insolito, il committente deve informare l'appaltatore (sentenze del Tribunale federale 4A-173/2014 del 10 giugno 2014, 4A-428/2007 del 2 dicembre 2008, 4C.130/2006 del 8 maggio 2007 consid. 3.1, C.211/1987 del 27 giugno 1988, consid. 3, in SJ 1989 p. 309). Non ha invece tale obbligo se l'uso previsto è abituale; l'opera deve allora corrispondere almeno alle regole dell’arte riconosciute o a uno standard equivalente (sentenza del Tribunale federale 4C.130/2006 del 8 maggio 2007 consid. 3.1 con riferimenti; Gauch, op. cit., n. 1406 segg.).
Nel seguito occorre dapprima esaminare le censure dell’appellante agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione impugnata.
5.1 Il primo giudice ha dapprima evidenziato che il convenuto, di formazione e professione ingegnere, oltre ad avere compilato la domanda di costruzione e allestito i piani allegati alla stessa (doc. D), nell’ambito del cantiere oggetto di causa aveva pure svolto il ruolo di progettista e di direzione lavori. Tali accertamenti non sono rimessi in discussione e sono pertanto assodati.
5.2 Il Pretore ha quindi accertato che nella domanda di costruzione 16 luglio 2013, a differenza di quella introdotta successivamente il 5 dicembre 2016 e concernente il rifacimento dell’opera, AP 1 aveva tralasciato ogni indicazione riguardante la copertura del nuovo locale da edificare. Anche i piani allegati alla stessa non contenevano alcuna specificazione riguardo alla natura e alla destinazione della copertura del nuovo locale (doc. D), mentre quelli allestiti per la seconda domanda di costruzione del 2016 qualificavano espressamente tale struttura come “terrazza” (doc. T).
A dire dell’appellante, l’aggiunta della dicitura “terrazza” nella seconda domanda di costruzione e nei relativi piani costituirebbe una “reazione naturale” per evitare di ripetere le discussioni avute con l’attrice in relazione all’opera fornita. La sola assenza di specificazione nella prima domanda di costruzione non sarebbe pertanto sufficiente per escludere che il tetto dovesse fungere da terrazza. Il Pretore avrebbe piuttosto dovuto considerare l’identità dei piani annessi alla prima e alla seconda domanda di costruzione da cui era possibile evincere che la copertura del nuovo manufatto avrebbe dovuto fungere da terrazza, in entrambi essendovi disegnati delle fioriere, una portafinestra e un parapetto. Così argomentando l’appellante si limita a proporre una soggettiva interpretazione dei fatti e una personale valutazione delle risultanze istruttorie, senza spiegare i motivi per cui l’accertamento pretorile sarebbe errato e con ciò da riformare, di modo che la censura si rivela irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Sia come sia, la stessa è comunque infondata. Dalla circostanza che il convenuto aveva tralasciato ogni indicazione riguardante la copertura del nuovo locale è lecito dedurne che al momento dell’inoltro della domanda di costruzione egli ancora non aveva deciso nulla in relazione alla destinazione della copertura, tanto più che egli a quel momento nemmeno aveva spiegato il progetto in una relazione tecnica come invece è usuale fare.
5.3 L’appellante contesta poi l’accertamento del Pretore, secondo cui il convenuto non aveva consegnato i piani allegati alla domanda di costruzione doc. D. La censura è infondata. Agli atti non vi è infatti alcuna prova a sostegno di tale allegazione, non bastando al riguardo il fatto di averli “sottoposti” all’altra concorrente nell’ambito dell’aggiudicazione dei lavori. Del resto se così fosse, non si capisce il motivo per cui nel piano di dettaglio doc. U e nello schizzo in calce al preventivo doc. F l’attrice abbia previsto delle misure differenti rispetto a quelle desumibili dai piani allegati alla domanda di costruzione doc. D. Ne deriva che contrariamente a quanto reputa l’appellante, dal fatto che in tali piani fossero disegnate delle fioriere, il parapetto e una portafinestra nulla può essere dedotto.
5.4 Con riferimento alla fase successiva il Pretore ha poi accertato che l’aggiudicazione dell’appalto all’attrice era stata preceduta dall’invio al convenuto dell’offerta 21 maggio 2014 (doc. G), seguita da quella aggiornata del 1° luglio 2014 (doc. H, plico doc. 3), accettata dal convenuto con messaggio di posta elettronica 2 luglio 2014 delle 14.10 (doc. M), a cui ha fatto seguito l’email del 29 luglio 2014, con cui l’appaltatrice ha inviato a AP 1 il piano “stratigrafia tetto” da lei allestito (doc. M e doc. U). Ritenuto che in tali scambi e nei documenti annessi le parti non avevano mai menzionato la locuzione “terrazza” per descrivere la destinazione della copertura, il primo giudice ne ha dedotto che l’offerta dell’attrice (doc. H) prevedeva una copertura piana che non doveva adempiere a tale scopo. Tale conclusione era altresì rafforzata dal referto del perito giudiziario, il quale, sulla base dei documenti agli atti, aveva confermato che l’offerta allestita da AO 1 (doc. H) consisteva nella realizzazione di una superficie piana isolata termicamente e impermeabilizzata che non doveva fungere da terrazza. Il primo giudice ha altresì accertato che il convenuto, di formazione e professione ingegnere, aveva accettato tale offerta e il piano (doc. U) senza eccepire alcunché. A dire dell’appellante, l’accettazione dell’offerta e del piano “stratigrafia tetto” allestiti dall’attrice non avrebbe alcuna rilevanza nel caso concreto. A suo dire, incombeva infatti all’attrice quale specialista del ramo “intervenire affinché l’opera fosse conforme alle sue disposizioni” (appello, pag. 12). Così argomentando l’appellante, ancora una volta, omette completamente di confrontarsi con l’accertamento del primo giudice, limitandosi a contrapporre una personale e soggettiva deduzione, di modo che al riguardo la censura si rivela irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa è comunque infondata. Agli atti non vi è alcun elemento oggettivo che permetta di ritenere che il convenuto avesse dato chiare disposizioni all’appaltatrice in merito alla fruibilità del tetto piano.
5.5 Il Pretore ha altresì rilevato che a fronte delle dichiarazioni del teste __________ C__________, il quale aveva confermato che il convenuto ancora al momento in cui bisognava determinare il tipo di intervento da eseguire per sistemare il problema delle fessurazioni nell’ottobre 2014 aveva spiegato che la struttura prevista doveva essere accessibile “solo per andare a bagnare i fiori”, anche l’unico messaggio di posta elettronica del 10 giugno 2014 presente agli atti in cui il convenuto aveva usato la locuzione “terrazza” (doc. M, pag. 2 e 3) non era sufficiente per potere ammettere che la reale e comune volontà delle parti fosse quella di destinare il tetto piano a terrazza, tanto più che lo scopo di tale comunicazione era riferito all’aggiunta di una seconda cassetta raccogli acqua e non all’utilizzo del tetto. L’appellante critica questa deduzione limitandosi ad addurre apoditticamente che “proprio l’aggiunta di una cassetta raccogli acqua dimostra la volontà di eseguire una terrazza, in quanto la stessa, contrariamente al tetto piano, non deve permettere il ristagno dell’acqua” (appello, pag. 14), in dispregio dei presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC e senza alcun riscontro probatorio, mancando agli atti qualsiasi elemento oggettivo atto a suffragare tale tesi. Che su un tetto piano il ristagno dell’acqua non crei alcun problema è del resto poco verosimile. In ogni caso il citato messaggio di posta elettronica del 10 giugno 2014 è antecedente all’offerta definitiva del 1° luglio 2014 in cui alla voce “tetto” per il nuovo edificio viene indicato “…per l’orditura di tetto piano”, senza alcuna modifica rispetto all’offerta precedente del 21 maggio 2014 (doc. G). Questo preventivo è poi stato accettato dal convenuto con email del giorno successivo senza alcuna riserva o osservazione di sorta (doc. M). Non soccorre l’appellante nemmeno il rinvio ai suoi scritti dei mesi di marzo, aprile e settembre 2015 (doc. N, O), con i quali ha segnalato all’attrice l’asserito difetto di non fruibilità del tetto come terrazza, gli stessi essendo successivi alla consegna dell’opera, quando i rapporti tra le parti erano già incrinati.
Nemmeno è possibile seguire l’appellante laddove ha preteso che il teste __________ C__________ sarebbe stato in ogni caso inattendibile, le sue dichiarazioni essendo inveritiere ed essendo stato incaricato dall’attrice, con la quale vanterebbe una collaborazione pluriennale. La censura - irricevibile per carente motivazione, il convenuto omettendo di indicare le circostanze dalle quali dedurre l’asserita compiacenza del teste e la non veridicità delle sue dichiarazioni – deve essere disattesa, agli atti non essendoci alcun riscontro che permetta di trarre una simile conclusione e il fatto di vantare una pluriennale collaborazione con l’attrice, in assenza di incoerenze o contraddizioni nel suo resoconto, non è tale da inficiarne la credibilità. Nemmeno il fatto che l’attrice abbia “situato il presunto e contestato cambiamento di rotta del signor AP 1 mesi e mesi prima di quanto indicato dal teste” (appello, pag. 18) è sufficiente per minare l’attendibilità del teste, tanto più che la sua dichiarazione di essere stato ricontattato dal convenuto solo nel mese di giugno 2015 per vedere come procedere per eseguire una terrazza è confermata dallo scambio di corrispondenza agli atti (plico doc. 3).
Ne discende che l’accertamento del Pretore, secondo cui ancora al momento in cui bisognava determinare il tipo di intervento da eseguire per sistemare il problema delle fessurazioni nell’ottobre 2014 l’intenzione del convenuto era quella di coprire il nuovo locale con un tetto piano che non doveva fungere da terrazza, merita conferma.
5.6 Sulla base di tali accertamenti la conclusione del Pretore, secondo cui la comune e reale volontà delle parti al momento della conclusione del contratto verteva sull’edificazione di un nuovo locale con tetto piano che non doveva avere le caratteristiche costruttive di una terrazza, merita conferma.
Si rileva a titolo abbondanziale che la copertura di un edificio con un tetto piano non significa automaticamente che esso venga adibito a terrazza. Trattandosi di un uso insolito, spettava in ogni caso al committente informare l’appaltatrice con chiare e precise indicazioni sulla destinazione della copertura, ciò che in concreto egli ha tuttavia omesso di fare. Anche se per ipotesi si volesse dare per assodata la consegna all’appaltatrice dei piani annessi alla domanda di costruzione (doc. D), dal fatto che vi fossero disegnati delle fioriere, un parapetto o una portafinestra non può essere dedotto alcunché a favore del convenuto. I menzionati piani, in scala 1:100, sono infatti dei piani di massima finalizzati all’ottenimento della licenza edilizia che per loro natura vengono poi aggiornati e dettagliati a dipendenza dell’evolversi del progetto. Ma anche la circostanza che in fase di esecuzione nell’edificio esistente fosse già presente una porta finestra, rispettivamente fosse stato predisposto l’allacciamento per un rubinetto e per una presa elettrica, non soccorre l’appellante. Quest’ultimo, di formazione e di professione ingegnere, oltre che committente, si è infatti anche assunto il ruolo di progettista e di direttore dei lavori, sobbarcandosi pertanto anche le relative responsabilità. Spettava a lui dare chiare e precise indicazioni all’appaltatrice sulla destinazione della copertura, sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva, ciò che non ha fatto. Non risulta che egli abbia allestito una relazione tecnica o dei piani esecutivi di dettaglio. Egli ha al contrario accettato il preventivo (doc. H) e il piano “stratigrafia tetto” (doc. U), come visto riferiti alla realizzazione di un tetto piano e non di una terrazza, senza eccepire alcunché. Nemmeno in fase esecutiva risulta che nella sua funzione di direttore dei lavori l’appellante sia intervenuto nei confronti dell’attrice, segnalandole dubbi in merito alla destinazione della copertura del nuovo locale. È solo al termine dei lavori, dopo che l’opera era già stata fornita, che il convenuto ha segnalato all’appaltatrice, con scritti di marzo e aprile 2015, che il tetto piano era difettoso siccome non fruibile come terrazza (doc. N). In tali circostanze spettava a AP 1 dare chiare e precise indicazioni sulla destinazione del tetto e, viste la sua responsabilità e la sua competenza, non poteva in buona fede attendersi che la copertura avesse pure le caratteristiche di una terrazza calpestabile.
In definitiva se ne deve concludere che l’opera fornita dall’attrice corrispondeva a quella oggetto del contratto d’appalto, ossia a una copertura con un tetto piano che non doveva servire da terrazza. Essendo stata eseguita a regola d’arte (teste __________ M__________, verbale 22 ottobre 2018, pag. 5) l’attrice ha diritto al saldo della fattura 27 luglio 2015 di fr. 36'000.- (doc. R). Ne segue che in tali circostanze non è necessario esaminare le censure d’appello relative alla domanda riconvenzionale, volta al rimborso delle spese sostenute per i lavori di rifacimento dell’intera opera da parte di un’altra ditta.
Ne discende che l’appello presentato dal convenuto deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, determinate sulla base di un valore litigioso di fr. 87'479.05 (art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 23 giugno 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 4 giugno 2021 della Pretura di Mendrisio-Nord, è confermata.
Gli oneri processuali di fr. 7'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili d’appello.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio – Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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