AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.13
Data decisione, Autorità: 14.06.2022, CCR
Titolo: Spese di soccorso pre-ospedaliero: sistema del terzo saldante
Incarto n. 16.2022.13
Lugano 14 giugno 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'11 aprile 2022 presentato da
RE 1 (rappresentata da RA 1 )
contro la decisione emessa il 28 marzo 2022 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa CM.2022.15 (spese di soccorso pre-ospedaliero) promossa con istanza del 23 febbraio 2022 dall'
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC, la quale ha per scopo l'organizzazione e la gestione del servizio pre-ospedaliero e di soccorso e trasporto sanitario in conformità con la Legge cantonale sul servizio ambulanze nei Distretti di __________ e __________. Il 26 novembre 2020 il suo personale ha soccorso a __________ RE 1 e l'ha trasportata in ambulanza alla Clinica __________ di __________. Per questo intervento, il 15 dicembre 2020, la fornitrice di prestazioni ha emesso una fattura di fr. 850.–, di cui ha spedito una copia per conoscenza ad RE 1 e l'originale per il pagamento al suo assicuratore __________ SA.
B. Il 29 gennaio 2021 __________ SA ha trasmesso alla fornitrice di prestazioni un suo conteggio delle prestazioni “Terzo soldante” nel quale ha indicato che l'importo di fr. 850.– per le prestazioni fornite alla sua assicurata era coperto per una metà dall'assicurazione malattia obbligatoria (fr. 425.– in base alla __________) e per l'altra metà dall'assicurazione complementare (fr. 425.– in base alla “LCA Complementa Plus”) e che, dedotti fr. 85.– di partecipazione ai costi (“aliquota contrattuale”) a carico della sua assicurata, avrebbe versato fr. 765.–. Il 3 febbraio 2021 l'Associazione CO 1 ha chiesto ad RE 1 di pagarle entro 30 giorni l'importo di fr. 85.– che il suo assicuratore non aveva preso a carico. Invano. Sono poi seguiti un richiamo e una diffida di pagamento. Il 10 giugno 2021 RE 1 ha comunicato all'Associazione CO 1 di contestare la pretesa, sostenendo che dovesse essere addebitata all'assicuratore malattia perché non poteva esserci una partecipazione ai costi a carico di sua madre, l'assicurata avendo già pagato interamente sia la franchigia contrattuale di fr. 300.– sia l'aliquota percentuale annuale massima di fr. 700.– prevista dalla LAMal e soggiungendo che anche qualora non fosse stato così, l'assicuratore avrebbe dovuto pagare la totalità della fattura e chiedere successivamente all'assicurata il pagamento di eventuali partecipazioni ai costi. Il 14 giugno 2021 la fornitrice di prestazioni gli ha risposto, rilevando che __________ SA non le aveva pagato fr. 85.– in quanto secondo il suo conteggio questo importo corrisponde alla partecipazione alle spese a carico di sua madre e invitandolo a saldare la fattura. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza in cui le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Invitata dalla fornitrice di prestazioni a determinarsi sulle obiezioni dell'assicurata __________ SA non ha reagito.
C. il 10 dicembre 2021 l'Associazione CO 1 ha escusso RE 1 il precetto esecutivo n. __________49 emesso dall'Ufficio esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 85.– oltre agli interessi del 5% dal 25 aprile 2021, indicando quale causa del credito gli “fattura a conguaglio no. 2002740 per l'intervento di soccorso e trasporto in ambulanza alla Clinica __________ di __________ avvenuto in data 26.11.2020. CM __________ pagato partecipazione di fr. 765.–”. Dopo un primo tentativo di notifica infruttuoso, il 13 gennaio 2022 il precetto esecutivo è stato notificato a RA 1, figlio dell'escussa, il quale il 19 gennaio 2022 ha interposto opposizione.
D. Il 23 febbraio 2022 l'Associazione CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione, e in caso di mancata conciliazione di emanare una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, volto a ottenere il pagamento di fr. 85.– più interessi 5% dal 25 aprile 2021 e “spese anticipate per la procedura esecutiva e notifica a mezzo polizia”, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 23 marzo 2022 l'istante, unica comparente, ha confermato le sue domande. Statuendo con decisione del 28 marzo 2022 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando RE 1 a versare all'istante fr. 85.– più interessi 5% dal 25 aprile 2021 e posto le spese processuali di fr. 90.– a carico della convenuta.
E. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 aprile 2022 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione appena citata. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al rappresentante della convenuta il 1° aprile 2022. Introdotto l'11 aprile 2022 il reclamo è pertanto tempestivo.
Preliminarmente occorre rettificare la designazione della parte istante nel procedimento, giacché essa nel registro di commercio è iscritta come Associazione CO 1. Non sussistendo confusione, la denominazione della parte interessata va corretta nel rubrum senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la convenuta, non presentandosi all'udienza del 23 marzo 2022, non ha “prodotto alcun documento a prova dell'avvenuto pagamento della pretesa di cui all'istanza e nemmeno formulato osservazioni” mentre l'istante ha prodotto della documentazione che ne giustifica l'accoglimento della domanda di pagamento di fr. 85.–, avendo in particolare presentato il conteggio del 29 gennaio 2021 di __________ SA da cui risulta che l'assicuratore della convenuta le ha versato unicamente fr. 765.–, avendo dedotto dal totale fatturato di fr. 850.– l'aliquota contrattuale del 10% a carico della convenuta. Il primo giudice ha accolto anche le richieste dell'istante di riconoscere sull'importo di fr. 85.– degli interessi di mora al 5% dal 25 aprile 2021 e di pronunciare il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________49 dell'Ufficio di esecuzioni di Locarno. Per contro, ha respinto le richieste dell'istante riguardanti il pagamento delle spese esecutive e l'assegnazione a suo favore di ripetibili o indennità.
L'Associazione CO 1, nell'ambito dell'applicazione della Legge autoambulanze, è ufficialmente autorizzata dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, a gestire il servizio pre-ospedaliero di soccorso e di trasporto sanitario nel territorio affidatole (Distretti di __________ e __________). Le prestazioni di soccorso e trasporto sono fatturate in base alle condizioni previste dalle apposite convenzioni stipulate tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze FCTSA (della quale il CO 1 è membro attivo) e Santésuisse Ticino.
La Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal), nell'ambito della copertura obbligatoria, riconosce generalmente una partecipazione del 50 % alle spese di salvataggio e trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino, tenuto comunque conto degli importi massimi previsti rispettivamente dagli art. 26 e 27 Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre). Il paziente è pertanto chiamato a coprire di tasca propria o mediante stipulazione di assicurazioni complementari la quota non coperta dall'assicurazione obbligatoria. In base alla convenzione stipulata tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e gli assicuratori malattia (BU 2005 pag. 123), l'ente autolettiga invia la fattura la fattura direttamente all'assicuratore (art. 5), il quale può scegliere di saldare l'intero importo, richiedendo poi al paziente il rimborso della quota che non è coperta dall'Assicurazione di base (sistema del terzo pagante), oppure può rimborsare solo la quota di sua competenza: in tal caso il paziente riceve dal Servizio autoambulanza una fattura equivalente all'ammontare scoperto (sistema del terzo saldante). Detto altrimenti, l'assicuratore malattia è debitore verso il prestatore di servizi delle fatture allestite da quest'ultimo se ha scelto l'opzione del terzo pagante e delle prestazioni nette (della partecipazione alle spese previste dall'art. 64 LAMal [franchigia e [aliquota percentuale]), dovute all'assicurato se ha scelto l'opzione del terzo saldante (art. 4).
a) Premesso ciò, nella fattispecie, si pone sostanzialmente la questione di sapere quale sistema di pagamento del conguaglio delle prestazioni dell'istante abbia scelto l'assicuratore e quali siano le conseguenze. Ora, dagli atti risulta che il 26 novembre 2020 il CO 1 ha soccorso RE 1 e l'ha trasportata alla Clinica __________ di __________. Per questo intervento, il 15 dicembre 2020, la fornitrice di prestazioni ha emesso una fattura di fr. 850.–, di cui ha spedito una copia per conoscenza all'utente e l'originale per il pagamento al suo assicuratore __________ SA (doc. B). Il 29 gennaio 2021 quest'ultima ha trasmesso alla fornitrice di prestazioni un suo conteggio delle prestazioni “Terzo soldante” nel quale ha indicato che l'importo di fr. 850.– per le prestazioni fornite alla sua assicurata era coperto per una metà dall'assicurazione malattia obbligatoria (fr. 425.– in base alla __________) e per l'altra metà dall'assicurazione complementare (fr. 425.– in base alla __________) e che, dedotti fr. 85.– di partecipazione ai costi (“aliquota contrattuale”) a carico della sua assicurata, avrebbe versato fr. 765.– (doc. C). In seguito l'ente autolettiga ha chiesto ad RE 1 di pagarle la differenza di fr. 85.– (doc. D).
b) Visto quanto precede, è incontestabile che CO 1 abbia optato per il sistema del terzo saldante di modo che RE 1 è rimasta debitrice nei confronti del servizio ambulanza della partecipazione ai costi di fr. 85.– (“aliquota contrattuale”). Non si disconosce che per l'assicurata, la quale pretende di avere già pagato interamente sia la franchigia contrattuale di fr. 300.– sia l'aliquota percentuale annuale massima di fr. 700.– prevista dalla LAMal, tale partecipazione doveva essere posta a carico dell'assicuratore malattia (doc. F). Il problema è che all'invito del fornitore di prestazioni di verificare i conteggi (doc. L) l'assicuratore malattia è rimasto silente. Si era in presenza pertanto di un conflitto interno tra assicurato e assicuratore che non spettava al fornitore di prestazioni, all'oscuro degli accordi contrattuali ai quali non è parte, dirimere. In circostanze siffatte, il servizio ambulanza doveva necessariamente far riconoscere la propria pretesa nei confronti dell'assicurata. Non essendo in discussione la tariffa applicata dall'istante, né l'assicurata avendo richiesto all'assicuratore malattia di adire il Tribunale arbitrale in materia di assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, e in mancanza di un'autorità amministrativa designata dal diritto cantonale, la competenza per esaminare il litigio tra l'Associazione CO 1 e RE 1 apparteneva al giudice civile e in particolare al Giudice di pace del circolo di Locarno.
c) Nelle circostanze descritte, e preso atto che la convenuta non nega che il 26 novembre 2020 l'istante abbia effettuato un intervento di soccorso in suo favore, la conclusione del Giudice di pace di ritenere fondata la pretesa dell'ente autolettiga resiste alla critica. Nel caso in cui la reclamante ritenesse di vantare un credito nei confronti di __________ SA, siccome dovrebbe pagare prestazioni a carico dell'assicuratore, essa deve chiedere a quest'ultimo di emanare una decisione formale riguardante i motivi del suo rifiuto di assumersi fr. 85.–, contro la quale potrà dapprima presentare opposizione al medesimo assicuratore e in seguito, se non sarà soddisfatta, ricorrere al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Se l'assicuratore si dovesse rifiutare di emanare siffatte decisioni, l'insorgente potrà presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia a citato Tribunale (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA).
Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG). L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema o indennità di inconvenienza, l'istante non essendo stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione a:
–. ; –
(con allegato il reclamo).
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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