AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.78
Data decisione, Autorità: 27.09.2022, TRAM
Titolo: Domanda di naturalizzazione - ricorso per denegata giustizia
Incarto n. 52.2022.78
Lugano 27 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso dell'8 marzo 2022 per denegata giustizia di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
l'operato dell'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni, che non ha ancora trasmesso al Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino la sua domanda di naturalizzazione presentata il 10 ottobre 2008;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 10 ottobre 2008 il cittadino libanese RI 1 (1966), titolare di un permesso di dimora (con ultima scadenza fissata per il 6 luglio 2013) e residente a __________, ha depositato presso la locale cancelleria comunale una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri, allegando la documentazione richiesta.
Esperite le formalità del caso, con deliberazione del 21 dicembre 2009 il Legislativo di __________ gli ha conferito l'attinenza comunale.
Il 1° aprile 2010 l'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni, ha quindi trasmesso l'incarto, con il preavviso favorevole, all'Autorità federale, rappresentata dall'allora Ufficio federale della migrazione UFM (attuale Segreteria di Stato della migrazione SEM), che ha concesso l'8 ottobre 2010 al candidato l'autorizzazione a divenire cittadino svizzero.
b. Prima di trasmettere la domanda al Gran Consiglio ticinese per la concessione della cittadinanza cantonale, il Servizio naturalizzazioni ha provveduto al necessario aggiornamento degli atti, segnatamente delle condizioni di idoneità alla naturalizzazione dell'interessato, constatando che nel frattempo il candidato aveva contratto diversi debiti e in particolare aveva alcune imposte rimaste scoperte. Gli ha quindi richiesto i giustificativi sulla regolarità del pagamento dei tributi pubblici, avvertendolo che l'accumulo di debiti avrebbe comportato il probabile insuccesso della sua domanda.
Preso atto della richiesta di RI 1 formulata il 9 maggio 2012 di voler comunque far proseguire al Gran Consiglio la sua domanda di naturalizzazione siccome aveva addotto di essere in procinto di regolarizzare la situazione fiscale, visto il tempo trascorso, il Servizio naturalizzazioni ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento degli atti segnatamente dal profilo della conformità all'ordine giuridico svizzero (esecuzioni e fallimenti, situazione penale), invitando il 24 aprile 2013 l'interessato a produrre la relativa documentazione e a prendere posizione sul fatto che aveva 19 procedure esecutive in corso e 13 attestati di carenza beni a suo carico. Scritto, questo, che è però stato ritornato al mittente, vista l'irreperibilità del destinatario all'indirizzo indicato. Tale missiva gli è stata nuovamente inviata il 31 luglio 2013, questa volta con la collaborazione della Cancelleria comunale per la sua consegna brevi manu e su appuntamento. Nel contempo, l'Autorità cantonale ha incaricato il Comune di __________ a chiarire gli aspetti legati alla sua situazione dal profilo del domicilio. Risultando sempre irreperibile all'indirizzo indicato, RI 1 è infine stato avvisato via email, sollecitandolo a ritirare Io scritto del 24 aprile 2013 e a produrre il certificato del suo attuale domicilio, come pure copia del permesso per stranieri in corso di validità e quello del suo documento di identità, ma invano. È quindi seguita una serie di scambi epistolari in forma elettronica, sfociati in un reclamo di RI 1 inoltrato al Consiglio di Stato sull'operato del responsabile dell'Ufficio dello stato civile, in risposta del quale il 27 agosto 2013 il Governo gli ha comunicato che le richieste avanzate dall'Ufficio dello stato civile e del suo Servizio naturalizzazioni non erano abusive bensì conformi ai principi legali e procedurali che disciplinano la materia. Lo ha quindi a sua volta invitato a dar seguito alle richieste formulate dai servizi cantonali, affinché l'esame della sua istanza di naturalizzazione potesse essere svolto sulla base di dati aggiornati.
Preso atto che RI 1 non aveva trasmesso la documentazione richiesta, ritenendo pertanto che mancassero le informazioni necessarie dal profilo della sua conformità all'ordine giuridico svizzero per poter proseguire la trattazione della sua domanda di naturalizzazione, e considerato che l'autorizzazione federale alla naturalizzazione era nel frattempo scaduta, il 3 dicembre 2013 il Servizio naturalizzazioni ha restituito l'incarto al Comune di __________ per l'archiviazione.
c. Nel frattempo, preso atto che il 31 dicembre 2012 la locazione dell'appartamento di __________ era venuta meno senza alcun indizio circa l'esistenza di altra residenza sul nostro territorio, il 1° luglio 2013 l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni aveva proceduto d'ufficio a registrare la partenza di RI 1 dalla Svizzera per ignota dimora a partire dal 31 dicembre 2012 con il conseguente decadimento del suo permesso di soggiorno.
d. Dall'estratto del suo casellario giudiziale del 29 luglio 2013 risulta che RI 1 è stato condannato per i reati di appropriazione semplice (15 marzo 2004), omissione di contabilità (14 febbraio 2012), nonché ripetuta falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento (22 ottobre 2012). In quest'ultima occasione la pena detentiva di 8 mesi, sospesi con la condizionale per un periodo di due anni, è stata pronunciata in via contumaciale dalla Corte delle assise correzionali di __________.
A seguito di questi precedenti penali, il 25 marzo 2014 l'UFM ha emanato nei confronti di RI 1 un divieto di entrata in Svizzera e nel Liechtenstein per motivi di ordine pubblico valido fino al 24 marzo 2024, che ha potuto essergli intimato soltanto il 10 febbraio 2015 quando la Polizia cantonale lo ha trovato nascosto presso l'abitazione della madre a __________ (provvedimento confermato su ricorso dal Tribunale amministrativo federale con sentenza del 2 febbraio 2017). In quell'occasione egli è stato arrestato a seguito di un ordine emesso dal Canton Soletta e denunciato al Ministero Pubblico per entrata, partenza o soggiorno illegale.
e. Vista la sua presenza sul territorio ticinese senza disporre di un valido titolo di soggiorno, il 26 febbraio 2015 l'Ufficio della migrazione ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione di allontanamento, fissandogli un termine di partenza sino al 5 marzo 2015 al quale l'interessato non ha dato seguito.
Il 9 marzo 2015 la medesima Autorità ha disposto la carcerazione di RI 1 per la durata di sei mesi in vista dell'allontanamento, eseguita lo stesso giorno dalla Polizia cantonale, che il 12 marzo 2015 il Giudice delle misure coercitive ha convalidato. Tale giudizio è stato confermato, su ricorso, dal Tribunale amministrativo con sentenza del 16 giugno 2015 (inc. n. 52.2015.161). Nel corso del mese di marzo 2016 l'interessato è stato infine scarcerato, risultando impossibile ottenere qualsiasi documento di viaggio o di identità per il suo rimpatrio.
f. Con sentenza del 30 novembre 2016 la Corte di appello e di revisione penale (CARP), in accoglimento di un appello di RI 1 contro la decisione del 16 giugno 2016 della Pretura penale che lo aveva condannato per avere soggiornato illegalmente dal 1° gennaio 2013 al 10 febbraio 2015 a __________ e a __________ siccome privo del necessario permesso di polizia degli stranieri, lo ha assolto da tale imputazione.
B. Il 17 agosto 2017 RI 1 ha inoltrato un reclamo al Consiglio di Stato, lamentando l'operato dell'Ufficio dello stato civile in merito alla procedura della sua naturalizzazione, la quale non risultava conclusa, non essendo stata emessa una decisione motivata sulla medesima. Con risoluzione del 13 settembre 2017, ribadita il 22 novembre successivo, il Governo gli ha comunicato che la sua domanda di naturalizzazione era stata archiviata nel dicembre 2013, non avendo trasmesso i documenti richiesti ed essendosi reso irreperibile, considerato pure che l'autorizzazione federale era nel frattempo scaduta.
C. a. Poco meno di quattro anni più tardi, il 22 giugno 2021, RI 1 ha interpellato la Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, sollecitandola ad intervenire affinché venisse presa una decisione da parte del Gran Consiglio sulla sua domanda di naturalizzazione. Detta Commissione ha declinato la propria competenza, rilevando che l'incarto relativo alla procedura in parola non le era mai pervenuto siccome fermo presso l'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni.
b. L'8 ottobre 2021 RI 1 si è quindi rivolto all'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni, al quale ha chiesto di pronunciarsi emanando una decisione formale e motivata, corredata dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione, e che si esprima sul diniego/blocco della trasmissione della sua domanda di naturalizzazione al Gran Consiglio avvenuto nel gennaio 2012.
Il 27 gennaio 2022 tale Autorità gli ha comunicato che a seguito della sua partenza il 31 dicembre 2012 per destinazione sconosciuta senza notifica personale, la procedura di naturalizzazione era decaduta per la sua irreperibilità dal momento che non aveva informato alcuna autorità del suo trasferimento di domicilio e non aveva collaborato per comprovare la propria idoneità alla naturalizzazione.
D. Preso atto del contenuto di tali scritti, RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di accertare l'esistenza di un diniego di giustizia da parte del Servizio naturalizzazioni per avere indebitamente bloccato l'avanzamento della sua domanda per la cittadinanza svizzera presentata il 10 ottobre 2008, impedendogli in tal modo di ottenere una decisione da parte del Gran Consiglio che, nel caso in cui fosse stata decisa negativamente, avrebbe dovuto essere motivata. Chiede inoltre di ordinare al Servizio naturalizzazioni di trasmettere la sua domanda al Parlamento cantonale nello stato in cui si trovava in gennaio 2012, affinché si esprima sulla medesima.
In sostanza, egli rileva di avere sollecitato più volte sia il Servizio naturalizzazioni sia il Consiglio di Stato la trasmissione della sua pratica al Gran Consiglio, ma invano e nonostante la sua domanda fosse pronta per essere decisa.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Gran Consiglio, segnalando di non potersi pronunciare sulla domanda, non essendo mai stato formalmente investito della procedura di naturalizzazione di RI 1, la pratica essendo stata archiviata dal Servizio naturalizzazioni nel dicembre 2013. Per tale motivo, non è mai stato allestito alcun messaggio governativo all'indirizzo del Parlamento cantonale, che non si trova dunque nella situazione di adottare una qualsiasi decisione sul tema. Soggiunge di non disporre del potere coercitivo necessario per sollecitare o imporre al Servizio naturalizzazioni di procedere con i propri incombenti.
F. In sede di replica il ricorrente ribadisce ed amplia i propri argomenti, chiedendo di intimare il ricorso per denegata giustizia all'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni.
G. Con istanza del 18 maggio 2022, RI 1 chiede la ricusa del giudice preposto alla causa Matteo Cassina per non avere dato seguito alla sua richiesta formulata in fase di replica.
H. In sede di duplica, il Gran Consiglio ribadisce in sostanza quanto esposto nell'allegato di risposta.
I. Con sentenza del 27 settembre 2022, questo Tribunale ha respinto, in quanto ricevibile, la summenzionata istanza di ricusa di RI 1.
Considerato, in diritto
1.1. L'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sancisce il diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'Autorità competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura e dall'insieme delle circostanze del caso. In particolare, il termine entro il quale l'Autorità è tenuta a decidere può dipendere dalla natura, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, oltre che dal numero delle pratiche pendenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2 con rinvii, 124 I 139 consid. 2c, 117 Ia 193 consid. 1c, 107 Ib 160 consid. 3b e c; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 464).
L'art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) dispone che può essere interposto ricorso se l'Autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).
1.2. Ritenuto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito di una decisione del Gran Consiglio in materia di cittadinanza cantonale è retta dall'art. 41a cpv. 3 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 141.100), la medesima dovrebbe essere quindi data anche nella presente fattispecie, visto che riguarda la questione di sapere se il Gran Consiglio, Autorità decidente alla quale, secondo la procedura, dovrebbe essere incaricato di trattare la pratica dal momento che è già stata ottenuta l'autorizzazione federale, ha commesso un diniego di giustizia nella gestione dell'incarto dipendente dalla domanda di cittadinanza cantonale di RI 1.
Sennonché, bisogna considerare quanto segue.
1.3.
1.3.1. L'art. 18 cpv. 1 LCCit - nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi applicabile alla presente fattispecie in forza dell'art. 44 LCCit - dispone che una volta concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale (l'Ufficio dello stato civile, Servizio naturalizzazioni: cfr. art. 15 del regolamento del 13 dicembre 2017 della LCCit [RLCCit; RL 141.110]) trasmette la domanda all'autorità federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti.
Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, l'art. 19 cpv. 1 LCCit sancisce che il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.
Tale iter procedurale è ulteriormente precisato dall'art. 16 cpv. 1 RLCCit secondo cui, una volta concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale.
1.3.2.
1.3.2.1. Come accennato in narrativa, il 10 ottobre 2008 RI 1 ha depositato presso la cancelleria comunale di __________ una domanda, secondo la procedura ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri. Il 21 dicembre 2009 il Legislativo di __________ gli ha concesso l'attinenza comunale e il 1° aprile 2010 il Servizio naturalizzazioni ha trasmesso con il preavviso favorevole gli atti alla SEM, che gli ha rilasciato l'autorizzazione federale l'8 ottobre 2010. Preso atto che RI 1 non aveva fornito le informazioni necessarie che dovevano permettere di ritenere la sua conformità all'ordine giuridico svizzero e proseguire la trattazione della sua domanda di naturalizzazione, il 3 dicembre 2013 il Servizio naturalizzazioni ha retrocesso gli atti al Comune di __________ per l'archiviazione.
Il 17 agosto 2017 RI 1 ha inoltrato un reclamo al Consiglio di Stato, lamentando l'operato dell'Ufficio dello stato civile in merito alla procedura della sua naturalizzazione, non risultando conclusa senza che fosse stata emessa una decisione motivata sulla medesima. Con risoluzione del 13 settembre 2017, ribadita il 22 novembre successivo, il Governo gli ha comunicato che la sua domanda di naturalizzazione era stata archiviata nel dicembre 2013, non avendo trasmesso i documenti richiesti ed essendosi reso irreperibile, considerato pure che l'autorizzazione federale era nel frattempo scaduta.
Dopo che la Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio, interpellata il 22 giugno 2021, aveva declinato la propria competenza in quanto l'incarto non le era mai pervenuto siccome fermo presso l'Ufficio dello stato civile, l'8 ottobre 2021 RI 1 si è quindi rivolto al Servizio naturalizzazioni, chiedendogli di emettere una decisione formale, motivata e corredata dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione, sul diniego di trasmettere la sua domanda di naturalizzazione al Gran Consiglio. Il 27 gennaio 2022 il Servizio naturalizzazioni gli ha comunicato che la procedura di naturalizzazione era decaduta per la sua irreperibilità, non avendo informato alcuna Autorità del suo trasferimento di domicilio e non avendo collaborato al fine di dimostrare la propria idoneità all'ottenimento della cittadinanza cantonale.
Da qui il suo ricorso per denegata giustizia inoltrato l'8 marzo 2022 a questo Tribunale.
1.3.2.2. Alla luce dei fatti appena illustrati, bisogna considerare che il Gran Consiglio non è mai stato investito della procedura di naturalizzazione concernente il ricorrente, la pratica essendosi arenata dopo che l'UFM gli aveva rilasciato l'autorizzazione federale l'8 ottobre 2010, ciò che è pure ammesso dal ricorrente. Infatti il 3 dicembre 2013 il Servizio naturalizzazioni ha restituito l'incarto al Comune di __________ per l'archiviazione, ragione per la quale non è stato allestito nemmeno un messaggio governativo all'indirizzo del Parlamento cantonale. Il Gran Consiglio non dispone peraltro del potere coercitivo necessario per imporre ad un ufficio dell'amministrazione cantonale di procedere con i propri incombenti.
In ogni caso il Servizio naturalizzazioni dell'Ufficio dello stato civile è un'unità amministrativa subordinata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, incaricata di coordinare l'iter procedurale in materia di cittadinanza e formulare un preavviso (cfr. art. 18 LCCit). Esso non dispone di alcuna competenza decisionale. Non potendo il Servizio naturalizzazioni emanare degli atti suscettibili di essere impugnati a titolo indipendente, non risultano pertanto dati i presupposti per poter inoltrare un ricorso per denegata giustizia neppure sotto questo profilo.
Ma quand'anche, per pura ipotesi, quest'ultimo dovesse avere delle competenze decisionali, un eventuale ricorso contro la sua asserita inattività non andrebbe in ogni caso indirizzato a questo Tribunale ma dovrebbe semmai essere presentato dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale, fungendo in linea generale da Autorità di ricorso contro tutte le decisioni emanate dalle istanze subordinate dell'amministrazione cantonale (art. 80 LPAmm), sarebbe pure l'istanza competente ad esaminare un eventuale gravame per ritardata e/o denegata giustizia (art. 67 e seg. LPAmm; cfr. anche: Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 47).
1.3.3. Il ricorrente non può quindi pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo faccia ordine al Servizio naturalizzazioni di trasmettere la sua domanda al Gran Consiglio ticinese, affinché emani una decisione finale in merito al conferimento della cittadinanza cantonale.
A ben guardare, la richiesta di RI 1 si configura in realtà in un'istanza di intervento dopo che l'8 ottobre 2021 egli si era rivolto invano al Servizio naturalizzazioni, ponendogli un ultimo termine per fare avanzare la procedura. Visto l'insuccesso, egli avrebbe piuttosto dovuto adire in seguito l'Autorità gerarchicamente superiore, vale a dire il Consiglio di Stato, conformemente all'art. 3 cpv. 5 del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001 (RL 172.210) e non il Tribunale.
In applicazione dell'art. 6 cpv. 1 LPAmm, gli atti del presente procedimento vanno dunque trasmessi al Governo cantonale, per le proprie incombenze del caso. A questo proposito occorre osservare per completezza che l'attuale art. 19 cpv. 2 LCCit prevede che in assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, il richiedente può domandare al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale.
1.4. Stante quanto precede, il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
decide:
Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato, affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.-, sono poste a carico della parte ricorrente e vanno dedotte dall'importo di fr. 800.- già versato a titolo di anticipo. All'insorgente va quindi restituita la somma di fr. 400.-.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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