AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.360
Data decisione, Autorità: 24.05.2022, TRAM
Titolo: Sanzione disciplinare
Incarto n. 52.2021.360
Lugano 24 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso dell'8 settembre 2021 dell'
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2021 (n. 20.2020.21) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 3'500.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 24 e 25 ottobre 2019 il notaio RI 1 ha rogato due atti di compravendita (costituzione di diritti di compera) mediante i quali i coniugi D__________ hanno venduto la loro abitazione primaria a Viganello ai signori P__________ e F__________ e acquistato la casa unifamiliare di questi ultimi a Gravesano. Nell'ambito della vendita dell'immobile di Viganello, il notaio era stato incaricato anche di procedere al deposito TUI (ciò che ha fatto il 30 gennaio 2020) e di inoltrare la relativa dichiarazione al competente ufficio.
b. A fine gennaio 2020, dopo il passaggio di proprietà (mediante esercizio incrociato dei diritti di compera il giorno 28), è sorta tra le parti una contestazione per dei difetti occulti nell'immobile di Viganello. In quel contesto, il 12 maggio 2020, il notaio è stato messo al corrente che venditori e acquirenti stavano cercando di trovare una soluzione che avrebbe verosimilmente comportato per i venditori di dover procedere al rapido pagamento di un importo ancora da definire, ragion per cui rivestiva una certa urgenza l'evasione della questione TUI. Il giorno successivo le parti hanno effettivamente trovato un accordo, con il quale i coniugi D__________ si sono impegnati a versare alla controparte l'importo di fr. 8'688.- entro il 31 maggio 2020, rispettivamente il 10 giugno successivo, contando sul fatto che, per quella data, avrebbero avuto a disposizione l'importo del deposito TUI che, in ragione del differimento della tassazione, avrebbe dovuto essere ritornato al notaio e da quest'ultimo a loro.
c. Il 5 giugno 2020 i coniugi D__________ hanno appreso che la dichiarazione TUI non era mai pervenuta al competente ufficio.
Il notaio - che ha sempre sostenuto di averla trasmessa tempestivamente - ha quindi provveduto a inoltrarla (a suo dire, nuovamente) l'8 giugno 2020.
d. Sulla scorta della decisione che dava atto del differimento della tassazione, il 25 giugno 2020 il notaio ha chiesto all'Ufficio esazione e condoni la restituzione di quanto versato a titolo di deposito. Dall'importo di fr. 46'500.- accreditato sul suo conto clienti l'8 luglio successivo, ha girato fr. 30'000.- ai coniugi D__________ e ha recuperato fr. 6'661.55 che aveva loro anticipato, trattenendo poco meno di fr. 10'000.- in attesa di chiarimenti da parte dei signori F__________ e P__________, comunicando il tutto agli interessati con e-mail del 13 luglio 2020.
e. Il 25 settembre 2020 D__________ ha chiesto al notaio il conteggio finale, la liberazione di fr. 1'150.45 (corrispondenti a fr. 46'500.- - fr. 30'000.- - fr. 6'661.55 - fr. 8'688.-) e un rimborso per le spese (dei precetti esecutivi e per l'assistenza legale) che si era dovuto accollare a seguito del tardivo pagamento ai coniugi F__________ e P__________.
B. a. Non avendo ricevuto nessuna risposta, con scritto del 26 ottobre 2020 i coniugi D__________ hanno segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) il notaio per avere accumulato un notevole ritardo nell'iter burocratico necessario per il differimento della TUI e il conseguente rimborso, oltre che per non avere mai inoltrato un conteggio finale e per non avere ancora liberato il restante denaro rimborsato della TUI.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 1° dicembre 2020 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.
Chiamato a pronunciarsi in merito (e sull'ulteriore documentazione prodotta da D__________), l'interessato ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha in particolare negato che i coniugi D__________ vantassero un credito nei suoi confronti, ritenuto come il piccolo importo (inferiore a fr. 2'000.-) ancora depositato sul suo conto avrebbe coperto soltanto una minima parte del suo onorario, ancora interamente scoperto. Ha tuttavia dato atto di non avere ancora emesso una nota professionale.
c. Con scritto del 2 giugno 2021 D__________ ha spiegato alla Commissione che ci sarebbe stato un fraintendimento visto che al momento della nostra segnalazione l'avvocato RI 1 non aveva ancora emesso la sua fattura e che l'importo indicato di CHF 1'150.45 non era un importo da restituirci ma da scalare come acconto.
C. Con decisione del 12 luglio 2021, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 3'500.-. La precedente istanza ha anzitutto circoscritto la fattispecie, spiegando che la sua competenza era limitata alla verifica della conformità alle norme professionali della gestione da parte del notaio della restituzione del deposito TUI ai venditori. Ha poi ritenuto che il pubblico ufficiale fosse incorso in un'importante violazione del proprio dovere di diligenza. Da un lato, per essersi assunto l'incarico di inoltrare la dichiarazione TUI, senza poi insistere presso la competente autorità per una decisione tempestiva e senza interessarsi circa le ragioni del ritardo, e ciò malgrado fosse a conoscenza dell'importanza che la restituzione della somma depositata aveva per i venditori D__________ (che avevano concluso con gli acquirenti un accordo che prevedeva un pagamento per effettuare il quale i primi avevano necessità di attingere al deposito TUI). Dall'altro, per avere trattenuto l'importo di fr. 1'150.45, senza spiegarne il motivo e senza disporre di alcun credito scaduto nei confronti dei coniugi D__________ da porre in compensazione (non avendo ancora emesso la propria nota professionale), né di un diritto di ritenzione. Nulla muterebbe a tale conclusione l'accordo raggiunto con i denuncianti dopo la segnalazione, portato alla sua conoscenza mediante lo scritto del 2 giugno 2021. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alle concrete circostanze e ai precedenti disciplinari del notaio.
D. Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, l'abbandono del procedimento disciplinare e, subordinatamente, la pronuncia nei suoi confronti di un semplice avvertimento. L'insorgente ribadisce anzitutto di avere tempestivamente inviato la dichiarazione TUI, che si sarebbe però smarrita durante il confinamento dovuto alla pandemia di Covid-19. Sostiene che i tempi di attesa della decisione di differimento della tassazione non potevano insospettirlo, ritenuto che in un altro caso aveva dovuto attendere oltre cinque mesi per l'evasione della pratica. Nega quindi che possa essere imputato unicamente a lui il ritardo nella procedura, dovuto alla necessità di ripetere l'invio della dichiarazione. Contesta inoltre recisamente di essere stato al corrente del fatto che, per procedere al pagamento convenuto con la controparte, i coniugi D__________ contassero sulla restituzione del deposito TUI. Nega in ogni caso di avere omesso di liberare a loro favore tutti i fondi di loro spettanza. Sostiene infatti di essere stato legittimato - in quanto così istruito dai clienti - a trattenere l'importo di fr. 1'150.45 che, già al momento della segnalazione, costituiva, anche a mente degli stessi, un acconto destinato al pagamento del suo onorario, come emergerebbe dallo scritto del 2 giugno 2021 di D__________. Contesta in ogni caso la sanzione inflittagli, che ritiene eccessiva, e l'accollo di tasse e spese processuali.
E. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.
F. In replica, il ricorrente si è limitato a riconfermarsi nelle proprie conclusioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi). 2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11, ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001 n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).
Giusta l'art. 12 LN, il notaio deve usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Secondo il codice professionale emanato dall'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (cfr. art. 15 cpv. 3 LN), il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1). Egli deve dunque consacrare il massimo impegno alla pronta esecuzione del compito che gli è affidato, trattando con solerzia le pratiche e garantendo ai piccoli incarti la stessa cura che dedica alle operazioni più importanti (cfr. Mooser, op. cit., pag. 89, n. 149). Il notaio - che ha l'obbligo di vegliare al rispetto di eventuali termini (cfr. Aron Pfammatter in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 20 ad art. 37 NG) - non deve necessariamente occuparsi dei suoi dossier secondo l'ordine cronologico con cui ha ricevuto gli incarichi, ma deve orientare la sua decisione in base alla possibilità che la sua inazione provochi un danno. Nello stabilire l'ordine di trattazione degli incarti, egli dispone di un certo margine di apprezzamento, ritenuto che il grado di diligenza dipende segnatamente dalla natura degli atti che è chiamato ad istrumentare (cfr. Mooser, op. cit., pag. 89, n. 149; Ruf, op. cit., pag. 269, n. 1015). Il dovere di diligenza - così come del resto quello di conservare debitamente i valori affidatigli in modo da poterli restituire in ogni momento (cfr. art. 14 cpv. 1 LN; cfr. pure art. 10 del codice professionale, secondo cui il notaio deve provvedere con la massima sollecitudine al pagamento delle tasse e delle imposte anticipategli dai clienti, nonché ai pagamenti a terzi di cui sia stato incaricato previo deposito, restituendo le cose fungibili alla prima richiesta), riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge; cfr. pure Mooser, op. cit., pag. 188, n. 281, pag. 272, n. 407a e pag. 274 seg., n. 412 seg.) - deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 4.3 e rif.).
4.1. Con la decisione impugnata, la precedente istanza ha ritenuto che il notaio RI 1 fosse incorso in un'importante violazione del suo dovere di diligenza. Gli ha in particolare rimproverato di essersi assunto il compito di inoltrare la dichiarazione TUI, senza poi debitamente seguire la procedura, insistendo presso l'autorità competente affinché, alla luce della semplicità del procedimento (tendente al differimento della tassazione) e dell'importanza che la restituzione della somma depositata sapeva rivestire per i coniugi D__________ (poiché era a conoscenza dell'accordo concluso con gli acquirenti), emanasse tempestivamente la propria decisione e senza interessarsi circa le ragioni del ritardo, che i predetti hanno dovuto scoprire in altro modo. La Commissione ha inoltre biasimato il notaio per avere (almeno fino al 25 gennaio 2021, allorquando ha presentato le proprie osservazioni al procedimento disciplinare) trattenuto dal deposito ritornatogli l'importo di fr. 1'150.45, senza spiegarne il motivo e senza disporre di alcun credito scaduto nei confronti dei coniugi D__________ da porre in compensazione (non avendo ancora emesso la propria nota professionale), né di un diritto di ritenzione. Ha infine ritenuto irrilevante l'accordo tra il notaio e i __________ di cui farebbe stato lo scritto del 2 giugno 2021 trasmessole da D__________, in quanto successivo alla segnalazione.
4.2. Ora, dagli atti emerge che, a seguito dell'esercizio dei reciproci diritti di compera il 28 gennaio 2020, era sorta una lite tra i venditori D__________ e gli acquirenti P__________ e F__________ in relazione a dei difetti riscontrati nell'immobile di Viganello, di cui il notaio era stato subito messo al corrente (cfr. e-mail del 30 gennaio 2020 e ricorso, pag. 4). Per chiudere la controversia, con accordo del 13 maggio 2020 i signori D__________ - nel frattempo rivoltisi all'avv. T__________ - si sono per finire impegnati a versare alla controparte l'importo di fr. 8'688.- entro il 31 maggio, rispettivamente il 10 giugno 2020. Onere, questo, che andava a sommarsi alle loro altre fatture in sospeso e per rispettare il quale il rimborso del deposito TUI era diventato di vitale importanza (cfr. doc. 1.1 allegato alla segnalazione). Vista la situazione, l'avv. T__________ si è quindi attivato per determinare quali fossero le ragioni alla base del mancato rimborso del citato deposito, giungendo a scoprire (dopo essersi rivolto al competente ufficio) che il problema era riconducibile al mancato, rispettivamente errato, inoltro della dichiarazione TUI da parte dell'insorgente, cui - con e-mail del 5 giugno 2020 - ha di conseguenza intimato di rimediare al più presto. L'8 giugno successivo il ricorrente ha quindi provveduto a inoltrare - a suo dire, nuovamente - la dichiarazione in questione all'autorità di tassazione.
4.3. Il ricorrente contesta fermamente di essere stato a conoscenza del predetto accordo e della necessità dei coniugi D__________ di attingere al deposito TUI. A torto. Come visto in narrativa, dagli atti emerge infatti che egli è stato messo al corrente della situazione al più tardi il 12 maggio 2020, ovvero appena il giorno precedente il raggiungimento dell'intesa. Proprio con l'e-mail allegata al ricorso (doc. C), inviatagli quel giorno dall'avv. T__________, egli è stato informato che i coniugi D__________ stavano cercando di trovare una soluzione con gli acquirenti e che la stessa avrebbe con ogni verosimiglianza implicato la richiesta da parte degli acquirenti di un rapido pagamento di un importo ancora da definire. In questo contesto, l'avv. T__________ ha specificato che posta la Tua disponibilità a corrispondere agli acquirenti la cifra che ti verrà indicata come transattiva da chi rappresento, si pone ora la questione a sapere quando detto pagamento potrà avvenire. Riveste per questo motivo una certa urgenza l'evasione della questione fiscale, della quale Ti stai occupando direttamente (sott. del red.). Nonostante l'esplicita richiesta di indicare quando era prevista l'evasione della pratica TUI (in modo da poter indicare agli acquirenti le tempistiche per l'eventuale pagamento, cfr. citato doc. C), l'insorgente è rimasto passivo. Non ha in particolare contattato l'autorità di tassazione per verificare l'avanzamento della pratica e indagare le ragioni alla base del ritardo nell'emanazione della decisione di tassazione. L'avesse fatto, si sarebbe infatti reso conto del problema, ovvero che al competente ufficio non era ancora pervenuta alcuna dichiarazione TUI. Ciò che per finire ha invece dovuto scoprire l'avv. T__________, come emerge dalla sua e-mail del 5 giugno 2020, con la quale ha sollecitato il ricorrente a procedere al più presto nei suoi incombenti oltre che sbloccare anticipatamente a favore dei coniugi D__________ almeno fr. 20'000.-, vista l'imminente scadenza del termine fissato (al 10 giugno 2020) per il pagamento (cfr. doc. 8.16; cfr. pure risposta del ricorrente sub doc. 8.18). In queste circostanze, correttamente la Commissione ha ritenuto che l'insorgente ben dovesse sapere che i coniugi D__________ contavano sulla restituzione del deposito TUI per poter effettuare il pagamento ai signori P__________ e F__________. Ora, pur volendo ammettere che il ricorrente - nonostante la sorprendente totale assenza di prove a sostegno della sua tesi - abbia inviato già prima dell'8 giugno 2020 la dichiarazione TUI (che sarebbe tuttavia andata persa durante il lockdown), forza è constatare che egli non ha debitamente seguito la pratica (come alla fin fine ha riconosciuto anche lui, cfr. ricorso, pag. 11), sollecitando la decisione di tassazione e la conseguente restituzione del relativo deposito (visto il caso di differimento dell'imposizione ex art. 125 della legge tributaria del 21 giugno 1994; LT; RL 640.100). E ciò malgrado fosse, come visto, a conoscenza, almeno dal 12 maggio 2020, dell'importanza per i segnalanti di attingere al più presto alla somma depositata. In queste circostanze, caratterizzate da urgenza, nulla può dedurre dal fatto che in un precedente caso aveva dovuto attendere oltre cinque mesi per l'evasione della pratica e che quindi anche in concreto i tempi di attesa (comunque inferiori) per la decisione di tassazione di una transazione immobiliare iscritta a registro fondiario il 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 8.21) non dovevano insospettirlo. A prescindere da quel precedente, la situazione che gli si presentava in concreto gli imponeva infatti di informarsi e di rimanere aggiornato sul seguito della procedura di tassazione degli utili immobiliari (che, proprio vista la sua semplicità, è peraltro poi stata sbrigata nel giro di un mese soltanto; cfr. doc. 8.17, 8.21 e 8.22). Non avendolo fatto, è incorso in una violazione del dovere di diligenza che incombe al notaio e che gli impone di eseguire prontamente i compiti affidatigli. Da questo profilo, la decisione della Commissione merita dunque piena tutela. Peraltro, giova in generale pure osservare che per velocizzare la pratica il notaio avrebbe potuto richiedere la riduzione del deposito TUI (cfr. circolare n. 26/2020 della Divisione delle contribuzioni, pag. 7 seg. e 13, che ha ripreso la precedente circolare del 1° gennaio 2016, pag. 5 seg. e 11; cfr. pure Anna Maestrini, L'istituto del deposito nelle transazioni immobiliari, in: Novità fiscali 01/2018, pag. 25; Riccardo Varini, Novità legislative in tema di deposito TUI nell'ambito delle transazioni immobiliari, in: Novità fiscali 08/2021, pag. 425 seg.).
4.4. Non possono invece essere condivise le critiche mosse all'insorgente per avere trattenuto dalla somma restituitagli dall'Ufficio esazione e condoni l'importo di CHF 1'150.45 senza spiegarne il motivo e senza poter compensare il credito dei coniugi D__________ con un proprio credito "scaduto" (cfr. decisione impugnata, pag. 4). La Commissione ha infatti considerato ininfluente lo scritto del 2 giugno 2021 di D__________ (doc. 9), ritenendo che lo stesso facesse stato di un accordo raggiunto dalle parti successivamente alla segnalazione. In realtà, da un'attenta lettura del citato scritto si evince chiaramente che la dichiarazione di D__________ si riferisce a un momento precedente, senz'altro antecedente la segnalazione. A tal proposito, val qui la pena di riprodurre il citato scritto, nel quale il denunciante così si è espresso:
Egregio Avvocato Crespi,
nella pratica sopra citata la informo che abbiamo potuto verificare che al momento della nostra segnalazione l'avvocato RI 1 non aveva ancora emesso la sua fattura e che l'importo da noi indicato di fr. 1'150.45 non era un importo da restituirci ma da scalare come acconto (sott. del red.). C'è stato un fraintendimento sul fatto se l'avvocato RI 1 avesse già trattenuto o no, l'importo per la sua fattura come gli avevamo chiesto di fare. In realtà, anziché trattenere l'intera fattura come pensavamo aveva trattenuto solo fr. 1'150.45 come acconto. Da qui è partito il malinteso.
Nel frattempo è arrivata la fattura che abbiamo provveduto a saldare e la situazione contabile è stata chiarita.
Seppur in un primo momento i segnalanti avessero rimproverato al notaio di non avere restituito integralmente l'importo di loro spettanza e sebbene dalla corrispondenza agli atti e dalle sue stesse osservazioni del 25 gennaio 2021 non emerga in modo chiaro l'esistenza di un accordo in merito a un acconto, a fronte dell'eloquente e inequivocabile dichiarazione di D__________ non è possibile ritenere che il ricorrente abbia trattenuto l'importo in questione senza motivo. In queste circostanze, cade di riflesso nel vuoto anche il rimprovero relativo all'impossibilità per il notaio di compensare il credito dei coniugi D__________ con un proprio credito scaduto, ritenuto che il notaio - che la legge autorizza a chiedere alle parti il versamento di un anticipo (cfr. art. 93 cpv. 3 LN e 25 della legge sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013; LTN, RL 952.300) - può senz'altro liberamente convenire con le parti anche il pagamento di acconti (cfr., per analogia, Walter Fellmann, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 475 segg. ad art. 394 CO), cosi come risulta essere avvenuto in concreto. Se è vero che di principio gli stessi si fondano su una fattura intermedia (cfr., per analogia, Fellmann, op. cit., n. 479 ad art. 394 CO; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2986), nulla vieta alle parti di accordarsi diversamente. Nulla può dunque essere rimproverato all'insorgente da questo profilo. Ne discende che, su questo punto, il ricorso dev'essere accolto.
5.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:
l'avvertimento;
l'ammonimento;
la multa fino a fr. 20'000.-;
la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).
5.2. In concreto, seppur il rimprovero relativo alla trattenuta sia venuto a cadere, è innegabile che il notaio RI 1 - che ha peraltro pure tardato a fornire il conteggio finale richiestogli dagli interessati - ha infranto in modo piuttosto grave i suoi doveri deontologici. L'aver omesso di seguire diligentemente l'iter tendente alla restituzione del deposito TUI (come tutto sommato ha riconosciuto anche il ricorrente) ha comportato per i venditori - che non hanno potuto dar seguito agli impegni assunti nei confronti degli acquirenti - degli inconvenienti e delle spese (segnatamente legali ed esecutive, cfr. doc. 1.1 allegato alla segnalazione). Neppure può essere trascurato che l'insorgente è già stato oggetto di due sanzioni disciplinari in passato. Il 5 maggio 2017 la Commissione ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento (per avere violato i suoi doveri di diligenza e di restituzione, in relazione a un deposito TUI), che questo Tribunale ha confermato con decisione del 22 novembre 2017 (inc. 52.2017.337), mentre il 24 luglio 2018 la Commissione gli ha invece inflitto una multa di fr. 1'000.- (per violazione del suo obbligo di restituzione). A suo favore va invece tenuto conto del fatto che il ricorrente ha nel frattempo adottato degli accorgimenti per ovviare a situazioni analoghe a quella all'origine del presente procedimento disciplinare (come il sistematico invio per raccomandata delle dichiarazioni TUI, cfr. ricorso, pag. 11). Alla luce di tutto quanto esposto, pur tenuto conto dei citati precedenti, avuto riguardo al proscioglimento dalla fattispecie relativa alla trattenuta, si giustifica pertanto di ridurre la multa pronunciata dalla Commissione a fr. 2'000.-. La sanzione così ricommisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta maggiormente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dei precedenti disciplinari dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
6.2. La tassa di giustizia di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato è tuttavia tenuto a rifondere al ricorrente, che in questa sede si è avvalso dell'assistenza di un legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1.1. Al notaio RI 1 è inflitta una multa di fr. 2'000.-.
1.2. Le spese della procedura disciplinare di fr. 800.- sono poste a carico del notaio RI 1.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, cui va restituito l'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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