AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.23
Data decisione, Autorità: 29.09.2022, CCR
Titolo: Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n. 16.2022.23
Lugano 29 settembre 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2022 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 6 luglio 2022 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2022.395 (espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 29 aprile 2022 dalla
CO 1 (rappresentata dallo RA 1, ),
premesso che con sentenza del 6 luglio 2022 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a RE 1 di liberare entro il 15 luglio successivo un appartamento situato ad __________ appartenente alla CO 1, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 200.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 luglio 2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza;
rammentato che il 14 luglio 2022 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 2 agosto successivo la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 29 agosto 2022 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine improrogabile fino al 14 settembre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – , .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster