AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.95
Data decisione, Autorità: 30.09.2022, CEF
Titolo: Ricorso contro lo stato di riparto del ricavo della realizzazione del pegno. Contestazione delle ipoteche legali a favore degli enti pubblici
Incarto n. 15.2022.95
Lugano 30 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 agosto 2022 di
RI 1 (GR)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro lo stato di riparto depositato il 2 agosto 2022 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________, promossa dalla __________ nei confronti di
PI 1 __________
procedura che interessa anche:
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________ PI 4, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 10 settembre 2021 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato agli interessati l’elenco oneri, in cui sono stati iscritti segnatamente lo Stato del Cantone Ticino, il PI 3 e il PI 4 per pretese di rispettivamente fr. 11'821.75, 13'547.15 e 402.–, garantite da ipoteche legali di diritto pubblico (art. 836 CC), come pure RI 1 per un credito di fr. 977'500.– garantito da due cartelle ipotecarie di quarto e quinto grado;
che il 7 ottobre 2021, l’UE ha aggiudicato il fondo a RI 1 per fr. 1'560'000.–;
che il 2 agosto 2022 l’UE ha emesso lo stato di riparto, che prevede il versamento di fr. 11'821.75 allo Stato, fr. 13'547.15 al Comune, fr. 402.– al Consorzio, fr. 1'344'327.10 alla creditrice ipotecaria procedente a saldo della sua pretesa ammessa definitivamente e fr. 54'149.55 a RI 1 (scoperto: fr. 923'078.35, fatto salvo l’eventuale riversamento di un’eccedenza se l’imposta sull’utile immobiliare dovesse essere inferiore a fr. 122'705.–);
che con il ricorso in esame, del 12 agosto 2022, RI 1 contesta il riparto a favore dei creditori di diritto pubblico, sostenendo che solo l’imposta immobiliare comunale e i contributi di miglioria possono essere garantiti da ipoteche legali di diritto pubblico;
ch’egli spiega di non aver ricorso contro l’elenco oneri, dando per scontato che gli enti pubblici insinuano le proprie pretese in modo corretto, ma auspica che le insinuazioni, in quanto manifestamente errate, possano essere rettificate in questa sede;
che come giustamente rilevato dall’UE nelle osservazioni al ricorso, i crediti definitivamente accertati nell’elenco oneri non possono poi più essere contestati giudizialmente (art. 112 cpv. 1, 2° periodo RFF), ma neppure con un ricorso all’autorità di vigilanza in sede di riparto (art. 43 cpv. 1 per il rinvio dell’art. 102 RFF; sentenza della CEF 15.2010.100 del 10 settembre 2010), trattandosi di decisioni (dell’UE) definitive, onde l’irricevibilità del ricorso;
che può essere lasciata indecisa la questione di sapere se sia possibile, come auspica il ricorrente, modificare una pretesa definitivamente ammessa all’elenco oneri in caso di un errore manifesto, giacché le pretese da lui contestate non appaiono manifestamente errate;
che, in effetti, il beneficio dell’ipoteca legale di diritto cantonale è sì dato solo “per crediti direttamente connessi con il fondo gravato” (art. 836 cpv. 1 CC), ma fra i crediti fiscali “con una relazione particolare con l’immobile di un contribuente”, la legge tributaria, la giurisprudenza e la dottrina annoverano in particolare non solo l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche (art. 291 segg. LT), ma pure l’imposta sugli utili immobiliari (TUI, art. 123 segg. LT), l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (art. 95 segg. LT), l’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 20 LT) e sugli utili delle persone giuridiche (art. 67 segg. LT), limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile (affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione), e l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’imposta di successione e donazione, limitatamente alla sostanza immobiliare (art. 42 e 158 LT), dedotti i debiti che vi si riferiscono (art. 47, 160 e 161 LT) (art. 252 cpv. 1 LT; sentenza della CEF 15.2012.55 dell’11 giugno 2012, consid. 2.6 e i rinvii);
che nella fattispecie non vi sono evidenti indicazioni che le pretese contestate dal ricorrente non si riferiscano a nessuno dei tipi d’imposta appena evocati o, trattandosi del credito del Consorzio, a contributi di miglioria (cfr. art. 19 della legge sui contributi di miglioria [RL 703.100]);
che, ad ogni modo, l’accertamento dell’(in)esistenza delle ipoteche legali rivendicate dai creditori di diritto pubblico è di competenza del giudice di merito nel quadro di un’azione di contestazione dell’elenco oneri, che RI 1 avrebbe dovuto provocare contestando l’elenco oneri entro dieci giorni dal suo deposito (art. 140 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; 37 e 102 RFF);
che il ricorso va pertanto respinto, ciò che rende superfluo la sua comunicazione agli interessati, come invece richiesto dal ricorrente nella sua replica del 27 settembre 2022 (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), come pure la notificazione loro del giudizio odierno;
che a scanso di equivoci l’ordinamento legale appena ricordato – imperniato sul principio della responsabilità individuale degli interessati nella procedura di realizzazione del pegno – non esclude la potenziale esistenza d’indebiti arricchimenti ove non siano tempestivamente contestati nelle forme prescritte dalla legge;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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