AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.53
Data decisione, Autorità: 30.09.2022, ICCA
Titolo: Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare intermedio Contributi alimentari per i figli e disciplina del diritto di visita
Incarto n. 11.2021.53
Lugano, 30 settembre 2022 /bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2020.788 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 luglio 2020 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 (ora patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 19 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto “nelle more istruttorie” il 31 marzo 2021 (inc. 11.2021.53)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.54);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1987) e AO 1 (1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E__________, nato il 5 aprile 2005 da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze sono nati N__________, il 9 gennaio 2012, ed Et__________, il 28 marzo 2018. Carpentiere di formazione, il marito ha lavorato fino al 31 dicembre 2020 quale assistente di volo per la __________ di __________, che ha poi disdetto il rapporto di lavoro per l'impossibi-lità di reinserirlo pienamente nelle attività di carico e scarico di materiale dopo un periodo di malattia. Il 1° febbraio 2021 AP 1 è stato assunto dalla __________ di __________ come impiegato in logistica per la sede di __________. In seguito egli ha avviato un'attività accessoria indipendente nel commercio di legna da ardere.
La moglie è infermiera e lavora al 60% per la __________ della Svizzera italiana. Fra il 2013 e il 2015 i coniugi si sono rivolti a più riprese al Pretore del Distretto di Blenio per regolare periodi di separazione, salvo poi riconciliarsi. Dal 2016, inoltre, l'Autorità di protezione regionale 15 si è interessata della famiglia e nel 2019 ha assunto una perizia sulle capacità genitoriali dei coniugi nella prospettiva di misure a protezione dei figli. AP 1 e AO 1 si sono nuovamente separati nell'aprile del 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi prima dai genitori e il 1° giugno 2020 in un appartamento preso in locazione a __________.
B. Il 27 luglio 2020 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata, ottenere l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli, la sospensione del diritto di visita a questi ultimi sino ad “accertamenti”, postulando contributi alimentari per ogni figlio di fr. 1250.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'aprile del 2020 fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale e l'assunzione integrale da parte del marito delle future spese straordinarie per i figli, “previa discussione in punto alla necessità ed entità delle stesse”. Essa ha postulato altresì una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Il 9 settembre 2020 AP 1 ha formulato anch'egli richiesta di gratuito patrocinio.
C. Al dibattimento del 5 ottobre 2020 AO 1 ha confermato la propria istanza. Il convenuto ha aderito alla richiesta di vita separata, all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie e all'affidamento dei figli alla medesima, accettando di assoggettarsi ai controlli e ai sostegni che sarebbero stati stabiliti dal giudice, chiedendo diritti di visita da esercitare nella misura più ampia (o, in caso di disaccordo, in almeno due fine di settimana ogni mese dal venerdì sera alle ore 18.00 o, nel caso in cui egli fosse di guardia, dal sabato alle ore 13.00 fino alla domenica sera alle 18.00), più una settimana durante le vacanze di Natale, una durante le vacanze di Carnevale o, alternativamente, a Pasqua e tre d'estate. Egli ha offerto inoltre complessivi fr. 800.– mensili a titolo di contributo di mantenimento per i due figli (assegni familiari non compresi), come pure l'assunzione della metà delle spese straordinarie per N__________ ed Et__________ da lui previamente autorizzate. In via cautelare egli ha sollecitato a sua volta una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Infine egli ha formulato istanza di informazione per ottenere la documentazione relativa ai debiti, ai redditi e alla sostanza della moglie, così come le dichiarazioni d'imposta e le tassazioni degli anni 2018 e 2019. L'istante ha replicato e il convenuto ha duplicato, confermandosi ognuno nelle rispettive domande. Entrambi hanno presentato richieste di prova. Al termine dell'udienza il Pretore aggiunto ha fissato provvisoriamente il diritto di visita del padre in una giornata ogni quindici dalle ore 9.00 alle 18.00, di regola la domenica, fissando le modalità di consegna dei figli. L'istruttoria è cominciata il 7 ottobre 2020.
D. Il 4 dicembre 2020 AO 1 ha postulato provvedimenti cautelari perché il marito fosse tenuto a versarle contributi alimentari di fr. 1500.– mensili in favore di ogni figlio dal giugno del 2020 e a coprire la metà dei costi per una babysitter. Assunte informazioni dallo psicoterapeuta di N__________, dallo specialista che aveva allestito una valutazione su incarico dell'Autorità regionale di protezione e sentita personalmente la bambina, il Pretore aggiunto ha confermato il 4 febbraio 2021 in via supercautelare il diritto di visita del padre in una giornata ogni due settimane (dalle ore 9.00 alle 18.00, di regola la domenica), fissando le modalità di esercizio. Con osservazioni del 22 febbraio 2021 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare, ribadendo di non poter versare per i figli più di fr. 800.– mensili complessivi.
E. Statuendo del 31 marzo 2021 “nelle more istruttorie cautelari”, il Pretore aggiunto ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato i figli alla madre per la cura e l'educazione mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha confermato l'assetto del diritto di visita e le modalità di esercizio stabilite il 4 febbraio 2021 (consegna dei figli alla stazione ferroviaria di __________ e riconsegna al domicilio dei medesimi, con divieto di affidare Et__________ alla custodia di N__________, salvo per brevi periodi, come pure di far incontrare i bambini con la nonna paterna), obbligando AP 1 a versare alla moglie dall'aprile del 2021 contributi alimentari di fr. 609.45 mensili per N__________ e di fr. 914.15 mensili per Et__________, assegni familiari non compresi. Il giudizio sulle spese processuali è stato rinviato alla decisione finale, compensate le ripetibili. Sulle istanze di gratuito patrocinio il primo giudice si è riservato di decidere più tardi.
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 aprile 2021 in cui chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio e accordato al ricorso effetto sospensivo sui contributi di mantenimento, il suo diritto di visita sia esteso a un intero fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle 18.00, e a una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle ore 17.30 alle 20.00, con presa in consegna dei figli alla stazione ferroviaria di __________ e riconsegna al domicilio dei medesimi. Inoltre egli postula una riduzione dei contributi alimentari a fr. 200.– mensili per figlio, assegni familiari non compresi. Mediante decreto del 28 aprile 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Anche se sono stati adottati – come in concreto – prima che sia conclusa l'istruttoria, ma la controparte ha avuto modo di esprimersi almeno per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto in questione è giunto alla precedente patrocinatrice del marito l'8 aprile 2021 (tracciamento dell'invio n. 98__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 18 aprile 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 19 aprile 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello AP 1 acclude una serie di documenti nuovi (doc. D a H). Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), valevole anche per il debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 2 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_75/2020 del 12 gennaio 2022 consid. 6.4), nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
Litigiosi rimangono anzitutto i contributi alimentari per i figli. A tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito della moglie in fr. 3780.– mensili e quello del marito in fr. 4091.– mensili (fr. 4041.– stimati da attività dipendente e fr. 50.– per prestazioni di calla neve). Egli ha escluso dal computo invece ulteriori entrate del marito per un'attività accessoria legata al commercio di legname, apparentemente deficitaria, e per lavori da lui eseguiti nell'azienda agricola dei genitori. Il primo giudice ha poi calcolato il fabbisogno in denaro dei figli in fr. 1072.– mensili per N__________ (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 337.50 [1/4 di quello della madre], premio della cassa malati fr. 115.–, spese mediche fr. 19.65, spese di custodia fr. 400.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–) e in fr. 1644.05 mensili per Et__________ (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 337.50 [1/4 di quello della madre], premio della cassa malati fr. 41.30, spese mediche fr. 15.25, spese di custodia fr. 1050.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–).
Quanto al fabbisogno minimo dei coniugi, il Pretore aggiunto ha determinato quello della moglie in fr. 3325.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 675.– già dedotte le quote comprese nel fabbisogno dei figli, posteggio fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 482.–, assicurazione dell'automobile fr. 116.–, imposta di circolazione fr. 19.–, costi di trasferta fr. 583.–) e quello del marito in fr. 2567.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 500.–, spese accessorie fr. 100.–, premio dell'assicurazione malattia fr. 489.–, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 74.–, assicurazione dell'automobile fr. 134.30, imposta di circolazione fr. 70.10). Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore aggiunto ha garantito al convenuto il minimo vitale, calcolando in fr. 1523.60 mensili quanto costui può destinare al mantenimento dei figli, somma che ha ripartito in proporzione ai rispettivi fabbisogni, onde un contributo alimentare di fr. 609.45 mensili per N__________ e di fr. 914.15 mensili per Et__________.
a) Per quel che attiene all'attività principale dell'appellante, agli atti figura unicamente il contratto di lavoro, dal quale risulta una retribuzione di fr. 4200.– mensili lordi per tredici mensilità (doc. 10). Il Pretore aggiunto ha così valutato le entrate nette di lui deducendo oneri sociali del 6.9% complessivi (non contestati) e fr. 180.– mensili stimati quale trattenuta per la cassa pensione (decreto impugnato, pag. 2 a metà). L'interessato sostiene che le sue entrate nette ammontano a fr. 3625.75 mensili, ma non spiega minimamente da dove tragga tale dato né contesta i parametri applicati dal primo giudice. Privo di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile.
Per il resto è vero che il rapporto di lavoro del convenuto è cominciato nel febbraio del 2021 e che di conseguenza per quell'anno la tredicesima mensilità va calcolata pro rata (doc. 10). L'appellante trascura tuttavia che i contributi alimentari stabiliti nel decreto impugnato decorrono unicamente dall'aprile 2021, sicché le entrate dei mesi precedenti poco importano. Senza dimenticare che il decreto in questione è stato emesso “nelle more istruttorie”, di modo che il Pretore aggiunto dovrà ancora emanare un decreto finale, una volta chiusa l'istruttoria cautelare, decreto che dovrà disciplinare i contributi di mantenimento per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza cautelare e il giorno della decisione (RtiD I-2019 pag. 619 consid. 6). A quel momento il primo giudice dovrà accertare la capacità contributiva del marito tenendo conto anche dei redditi conseguiti prima della fine dell'attuale contratto di lavoro.
b) Relativamente all'attività accessoria di calla neve, il Pretore aggiunto si è fondato sugli estratti del conto corrente postale prodotti dal convenuto (decreto impugnato, pag. 2 a metà). Il quale, del resto, non contesta di avere svolto in passato quelle prestazioni dietro compenso per C__________ R__________ (istanza, pag. 2; risposta, pag. 3). E neppure nega che i versamenti sul suo conto postale da parte del medesimo si riferiscano a simili prestazioni (doc. 12: accrediti di fr. 480.– il 30 ottobre 2017, di fr. 880.– il 14 maggio 2018 e di fr. 540.– il 5 aprile 2019). Che dalla documentazione fiscale non risultino tali entrate accessorie nulla muta. È possibile che nel 2020 AP 1 non abbia guadagnato nulla. Non pre-tende tuttavia di avere definitivamente concluso quell'attività. Che poi un'entrata del genere dipenda anche da fattori aleatori non toglie che per tre anni di seguito l'interessato ha potuto contare su un reddito accessorio di circa fr. 50.– mensili. A un sommario esame come quello che governa le decisioni a tutela dell'unione coniugale, pertanto, anche su questo punto la valutazione del primo giudice resiste alla critica, per lo meno allo stadio in cui è giunta l'istruttoria cautelare.
a) Sulla situazione di E__________ gli atti sono lacunosi. L'appellante sostiene che il ragazzo vive “pressoché esclusivamente” dal padre, come risulta dalle dichiarazioni rilasciate dalla moglie il 21 febbraio 2019 davanti all'Autorità regionale di protezione (incarto richiamato, nel fascicolo 2). È vero che AO 1 ha percepito assegni familiari per tre figli ancora nell'ottobre del 2020 (doc. U), ma tale circostanza non è determinante. Quanto al versamento di un eventuale contributo alimentare per E__________, nulla risulta dagli estratti conto più recenti (doc. P, Q, R e BB). Tutto si ignora, poi, sugli esborsi concretamente affrontati dalla madre nell'interesse del ragazzo. Sia come sia, il contributo alimentare per E__________ è destinato al mantenimento suo e l'interessato non può valersi di accordi intercorsi fra la moglie e il primo marito per sgravarsi da oneri di mantenimento nei confronti dei propri figli.
b) Circa l'immobile a __________, il valore locativo è un fattore puramente tributario (I CCA, sentenza inc. 11.2016.135 del 17 settembre 2019 consid. 12 con rinvio). Se mai potrebbe entrare in considerazione un reddito potenziale dalla locazione. Nel fascicolo processuale però figurano unicamente un estratto del registro fondiario (doc. O) e la comunicazione per posta elettronica di un consulente bancario che esclude la possibilità di concedere un mutuo ipotecario su quel fondo (doc AA). Gli atti sono dunque insufficienti per valutare se un siffatto reddito sia concretamente esigibile, per tacere del fatto che alla moglie andrebbe concesso allora un termine adeguato per cercare un inquilino. Sulla questione il primo giudice potrà eventualmente tornare nel decreto cautelare finale, alla luce di nuove risultanze istruttorie.
a) L'interessato postula un aumento della spesa per le trasferte professionali da fr. 74.– a fr. 264.– mensili e il riconoscimento di fr. 300.– mensili per pasti fuori casa. Fa valere che la sua abitazione è situata in una zona discosta, a 3 km dalla fermata del mezzo pubblico, e che perciò egli deve recarsi al lavoro in automobile. Rivendica così una spesa di fr. 264.– mensili, calcolando che percorre due volte 11 km per 20 giorni mensili a fr. –.60/km, come riconosce l'autorità tributaria in casi del genere. Egli espone inoltre una spesa di fr. 15.– per 20 pasti mensili, analogamente a quanto ammette il fisco.
Sta di fatto che in concreto il Pretore aggiunto ha già inserito nel fabbisogno minimo di AP 1, oltre all'importo di fr. 74.– mensili per l'abbonamento ai mezzi pubblici, il premio dell'assicurazione auto (fr. 134.30 mensili) e l'imposta di circolazione (fr. 70.10 mensili), per complessivi fr. 278.40 mensili. Il convenuto non può dunque pretendere di vedersi riconoscere anche l'indennità di trasferta chilometrica, la quale copre tutti i costi d'esercizio di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione (RtiD II-2017 pag. 781 consid. 7b con rinvii). Se mai nel caso specifico l'indennità di fr. 74.– mensili ammessa dal Pretore aggiunto per l'uso del mezzo pubblico si giustifica per la spesa del carburante, ma nulla più. In merito ai pasti fuori casa l'interessato allega la pretesa per la prima volta in appello, senza fondarla su fatti nuovi né prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC). La richiesta non è dunque ammissibile.
b) L'appellante rivendica inoltre nel proprio fabbisogno minimo fr. 9.– mensili per la tassa base sui rifiuti e per quella prelevata sui sacchi, fr. 22.60 mensili per la tassa d'uso delle canalizzazioni e fr. 8.– mensili per la tassa base dell'acqua potabile. Il costo dell'acqua potabile rientra già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Non può quindi essere computato due volte. Quanto alle altre tasse, il primo giudice ha già riconosciuto nel fabbisogno minimo del marito fr. 100.– mensili per le spese accessorie alla pigione, posta che l'interessato non aveva neppure quantificato, limitandosi a evocare imprecisati costi per il riscaldamento e l'acqua potabile (osservazioni del 22 febbraio 2021, pag. 5). Nel risultato, e a un sommario esame, il sindacato del primo giudice non è censurabile.
c) Il convenuto lamenta poi che nel suo fabbisogno minimo il Pretore aggiunto non ha aggiornato il premio della cassa malati per il 2021, che chiede di portare a fr. 501.– mensili. In prima sede egli aveva invero esposto un premio di fr. 501.– mensili (osservazioni del 22 febbraio 2021, pag. 5). Agli atti, tuttavia, figurava unicamente la polizza per l'anno 2020 con un premio di fr. 442.15 mensili per la copertura di base e di fr. 47.60 mensili per l'assicurazione complementare (documentazione allegata all'istanza di gratuito patrocinio del 9 settembre 2020). Il Pretore aggiunto ha così inserito nel fabbisogno minimo del marito una spesa di fr. 489.– mensili (decreto impugnato, pag. 3 in basso). E così facendo si è dimostrato finanche generoso, giacché in caso di ristrettezze economiche – come in concreto – può essere riconosciuta unicamente la copertura obbligatoria, ma non l'assicurazione complementare (DTF 147 III 281 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 11). All'appello l'interessato acclude ora una fattura dell'assicurazione malattia per il marzo del 2021, dalla quale risulta unicamente però un premio complessivo di fr. 501.15 (doc. D di appello). A quanto ammonti quello per la copertura di base non è dato di sapere.
d) Il marito sottolinea di avere incontrato di recente seri problemi di salute e di essere stato licenziato proprio per tale motivo, dolendosi che nel fabbisogno minimo non gli siano state riconosciute spese mediche. Egli adduce di avere affrontato nel 2020 esborsi per fr. 1223.05, oltre a fr. 300.– di franchigia della cassa malati, e chiede che gli sia riconosciuta almeno una media di fr. 127.– mensili. Ora, dalla documentazione prodotta in appello risulta che nel 2020 AP 1 ha dovuto assumere la partecipazione massima di fr. 700.– annui e la franchigia di fr. 300.– della cassa malati (doc. E di appello: conteggio dell'11 novembre 2020). Altre spese non coperte dall'assicurazione malattia per il 2020 non risultano. Davanti al Pretore aggiunto il convenuto aveva documentato invero per il 2019 una franchigia di fr. 1664.40, quell'anno pattuita in fr. 2000.– (documentazione allegata all'istanza di gratuito patrocinio del 9 settembre 2020, conteggio del 15 novembre 2019), ma i contributi alimentari fissati nel decreto impugnato decorrono dall'aprile del 2021, sicché le spese affrontate prima di allora poco giovano. Né l'interessato pretende di accusare tuttora problemi di salute che rendano verosimile la necessità di trattamenti medici ricorrenti in tale misura (cfr. RtiD II-2016 pag. 603 n. 6c consid. 10b). A un sommario esame, anche sotto questo profilo il giudizio appellato è quindi condivisibile.
e) L'interessato rimprovera al Pretore aggiunto di non avergli riconosciuto la rata del leasing da lui esposta, di fr. 162.70 mensili, che a suo avviso sarebbe finanche di fr. 250.– mensili. Davanti al primo giudice tuttavia egli aveva dichiarato che il leasing era terminato nell'ottobre del 2020 (verbale del 5 ottobre 2020, pag. 7 in fondo) e nelle osservazioni all'istanza cautelare inoltrate il 22 febbraio 2021 non aveva più esposto tale spesa (pag. 5 seg.). Per di più, i contributi alimentari litigiosi decorrono ‒ come detto ‒ dall'aprile del 2021. In appello il convenuto produce una comunicazione 19 aprile 2021 del Garage __________, secondo cui “la rata per l'acquisto del pick up tramite finanziamento (…) si aggira sui fr. 250.–/300.–” (doc. F di appello), ma ciò non basta per rendere verosimile che un contratto di leasing sussista. Sulla necessità e l'entità del nuovo esborso, pertanto, tornerà se mai il Pretore aggiunto nel decreto cautelare finale.
f) L'appellante rivendica infine un'indennità forfettaria di fr. 70.– mensili per le trasferte dovute all'esercizio del diritto di visita, pari a quattro viaggi mensili di 14.5 km alla tariffa di fr. ‒.60/km. Il problema è che i costi per l'esercizio del diritto di visita rientrano nel cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile” (DTF 147 III 281 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; I CCA sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 11), mentre in caso di gravi ristrettezze può essere riconosciuto a un debitore alimentare il solo fabbisogno minimo del diritto esecutivo. Ne segue, una volta ancora, l'infondatezza dell'appello.
a) Per quanto concerne il costo dell'alloggio, il convenuto lamenta che il Pretore aggiunto ha dedotto la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli comuni, ma non quella che rientra nel fabbisogno in denaro di E__________. Chiede pertanto di ridurre quel costo da fr. 675.– a fr. 540.– mensili, previa deduzione della quota di un quinto per ciascuno dei tre figli. Si è visto però (consid. 5a) che da tempo E__________ vive prevalentemente dal padre, dove il ragazzo ha trasferito il proprio domicilio. Non si giustificano pertanto altre deduzioni dal costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo della madre.
b) L'interessato pretende che il costo del posteggio è già compreso nella pigione dell'appartamento appigionato dall'istante. In realtà nel contratto di locazione accanto alla precisazione “posteggio scoperto ‒ coperto al 50%” figura la cifra “100.–” (doc. E). L'importo appare dunque dover essere pagato in aggiunta alla pigione.
c) Il marito chiede di ridurre le spese di trasferta nel fabbisogno minimo della moglie da fr. 583.– a fr. 115.– mensili, sostenendo che costei lavora a __________ e non ha dimostrato di lavorare anche a __________. Nella sua istanza l'interessata aveva precisato di dover affrontare trasferte mensili da __________ a __________ per 13 giorni e da __________ a __________ per tre giorni mensili (pag. 4). Il convenuto non ha mosso contestazioni al proposito: non nel memoriale del 5 ottobre 2020 (pag. 2 a 5) né all'udienza del 5 ottobre 2020 (verbale citato, pag. 6 a 8) e neppure nelle osservazioni del 22 febbraio 2021 (pag. 5 segg.). Secondo il contratto di lavoro, inoltre, l'istante è tenuta a prestare servizio nelle sedi di __________, __________, __________ e nella “équipe mobile” (doc. D). A un sommario esame non v'era motivo dunque per dubitare delle allegazioni di lei. Né l'appellante può rimproverare per la prima volta all'istante di non avere reso verosimile un'allegazione mai contestata e pretendere di scostarsene ora senza addurre elementi concreti che smentiscano la valutazione del primo giudice.
a) Con riferimento al costo dell'alloggio, l'interessato ribadisce che la quota da inserire nel fabbisogno in denaro dei due figli va ridotta a fr. 270.– mensili ciascuno perché essi vivono in comunione domestica con E__________. Già si è visto tuttavia che, per quanto risulta dagli atti, il ragazzo abita dal padre (sopra, consid. 5a e 7a). L'argomentazione cade dunque nel vuoto.
b) Circa la custodia dei figli da parte di terzi, il convenuto afferma che i costi esposti dalla moglie sono eccessivi e che il documento da lei prodotto, così come la deposizione della di lei sorella sono insufficienti per rendere verosimile l'entità della pretesa in mancanza di un contratto di lavoro e di una prova dei versamenti. Egli soggiunge altresì che non occorre affida-
re i figli a due persone e che, data la difficile situazione economica della famiglia, la moglie dovrebbe cercare soluzioni più economiche. Infine egli assume che, rivolgendosi alla Federazione ticinese famiglie diurne, costei potrebbe contenere la spesa, grazie a tariffe commisurate al reddito, in fr. 346.– mensili per Et__________ e in fr. 173.– mensili per N__________.
Le argomentazioni che precedono sono inconsistenti. Per quanto attiene alla cura di Et__________ la madre ha prodotto due ricevute, del 5 giugno e del 4 luglio 2020, e una richiesta di pagamento per luglio e agosto del 2020 che attestano una spesa media di fr. 1350.– mensili (doc. M). Il marito medesimo, poi, ha allegato un plico di ricevute relative al periodo dal febbraio del 2019 all'aprile del 2020 per una spesa media di fr. 1050.– mensili (doc. 3). L'esborso di fr. 1050.– mensili accertato dal primo giudice trova conferma, pertanto, anche in documentazione prodotta dall'appellante, la quale precisa le ore di custodia e la tariffa applicata. Pretendere in simili circostanze che la spesa non sia stata resa verosimile non è serio. Per quanto concerne N__________, la documentazione si limita invero a una distinta e a due conteggi (doc. M). La sorella dell'istante ha confermato tuttavia di accudire N__________ fin dalla nascita dietro versamento di fr. 400.– mensili (deposizione di S__________ B__________ del 3 febbraio 2021, verbale pag. 19 a metà). Anche tale spesa è dunque resa sufficientemente verosimile. Sapere poi se soluzioni più economiche siano concretamente possibili e compatibili con il bene dei figli è una questione che andrà affrontata, se mai, nel decreto cautelare finale.
Se ne conclude che con un reddito di fr. 4091.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2567.40 mensili l'appellante può far fronte ai contributi di fr. 609.45 mensili per N__________ e di fr. 914.15 mensili per Et__________ senza veder intaccare il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo, che gli è garantito (DTF 144 III 380 consid. 7.1.2.1).
In relazione alla disciplina del diritto di visita, l'appellante definisce il decreto impugnato eccessivamente severo. Fa valere che dagli atti non traspaiono indizi circa una sua inidoneità genitoriale e che eventuali problemi sorti con la nonna paterna non revocano in dubbio la sua capacità di curare i figli adeguatamente per un fine settimana o di incontrarli per una cena settimanale. A mente sua, inoltre, il Pretore aggiunto ha trascurato che la moglie manipola N__________ e che fra la nuora e la suocera sussiste un forte dissidio, al punto che costoro si sono querelate reciproca-mente. Chiede pertanto che il diritto di visita sia esteso a un intero fine settimana su due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle 18.00, e a una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì dalle ore 17.30 fino alle 20.00, senza altra condizione se non le modalità di presa in consegna alla stazione ferroviaria di __________ e riconsegna dei figli a domicilio.
Per uno sviluppo equilibrato di un figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8). Le visite del genitore non affidatario meritano pertanto di essere promosse per quanto possibile (I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020 consid. 5). Nella fattispecie non consta però che il convenuto abbia chiesto al Pretore aggiunto di avere i figli con sé anche una sera infrasettimanale (osservazioni del 5 ottobre 2020, pag. 10). È senz'altro possibile che tale modalità di visita sia compatibile con il bene dei ragazzi e persino auspicabile, ma tale richiesta va sottoposta anzitutto al Pretore aggiunto, poiché andrà appurata nell'ambito dell'istruttoria cautelare in corso.
Quanto al diritto di visita di una giornata ogni due settimane (invece che di un fine settimana su due, come chiede l'appellante), nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha rilevato che dal-
l'ascolto di N__________ appariva necessario un approfondimento specialistico e che, per il momento, era opportuno confermare l'assetto supercautelare (decreto impugnato, pag. 1 in fondo). Con tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi ad asserire che la figlia è manipolata dalla madre. Per altro anche la valutazione peritale commissionata dall'Autorità di protezione regionale 15, prima della separazione dei coniugi, denotava punti critici e fragilità di entrambi i genitori, sebbene le loro capacità educative e parentali apparissero “sufficientemente adeguate” (referto del 7 giugno 2019, pag. 40 seg., nel fascicolo 1). Da tale rapporto traspaiono altresì difficoltà del padre nel trovare il tempo necessario per occuparsi dei figli compatibilmente con il lavoro svolto nell'azienda agricola dei genitori (referto, pag. 21, 23 e 29). Se si considera poi che nel frattempo il convenuto ha avviato anche un'attività accessoria (commercio di legname), la prudenza del primo giudice intesa a limitare l'impegno richiesto al padre per l'esercizio del diritto di visita appare legittima.
Quanto al divieto di far incontrare ai figli la nonna paterna, l'interessato medesimo riconosce che i rapporti fra la nonna e la moglie sono pessimi, tanto da essere culminati in reciproche querele (doc. G di appello). E nel caso specifico il problema non è di indagare sulle responsabilità del dissidio, ma di evitare che per il loro bene i minori vi si trovino coinvolti in conflitti del genere. Che in passato i figli abbiano sofferto di tali litigi non è contestato neppure dal padre. Del resto, N__________ è fortemente restia a passare il tempo con la nonna (referto citato, pag. 29). Anche su questo punto, pertanto, a un sommario esame l'apprezzamento del Pretore aggiunto sfugge a censura. Eventuali adattamenti del diritto di visita alla luce delle risultanze istruttorie nel decreto cautelare finale sono già riservati nel giudizio impugnato.
Infine l'appellante chiede che le spese processuali siano addebitate interamente la moglie e che questa sia tenuta a rifondergli un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili, esprimendo dubbi che costei, proprietaria di un immobile non gravato da ipoteche, abbia diritto al beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore aggiunto, da parte sua, ha rinviato il giudizio sulle spese processuali alla decisione finale (art. 104 cpv. 3 CPC) e ha compensato le ripetibili, mentre sulle istanze di gratuito patrocinio ha rimandato la decisione a più tardi. Nella misura in cui postula l'addebito delle spese processuali alla moglie, l'appellante formula perciò una richiesta prematura, su tali oneri il Pretore aggiunto non avendo ancora statuito. Riguardo alle ripetibili, il Pretore aggiunto ne ha motivato la compensazione con la “soccombenza più o meno paritaria delle parti” (decreto impugnato pag. 4 in alto). L'appellante non contesta che l'esito del giudizio giustifichi un simile riparto. Anche su tale aspetto l'appello è votato dunque all'insuccesso.
Se ne conclude che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1. Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (DTF 112 II 291 consid. 1). Trattandosi in concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cautelare, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
La richiesta di gratuito patrocinio in appello è respinta.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster