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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.107
Data decisione, Autorità: 08.08.2022, IICCA
Titolo: Appello - ritiro dell'appello - stralcio
Incarto n. 12.2021.107
Lugano 8 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello
quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l'appello 24 giugno 2021 presentato da
AP 1 patrocinata dall’ PA 1 e PA 2
contro la decisione 21 maggio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa - inc. n. OR.2014.175 - promossa dall'appellante il 16 settembre 2014 nei confronti di
CO 1 Hong Kong (HK) patrocinata da PA 3
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 21 maggio 2021 il Pretore ha respinto la petizione promossa il 16 settembre 2014 da AP 1 nei confronti di CO 1 e ha accolto la domanda riconvenzionale promossa il 17 novembre 2014 da CO 1 nei confronti di AP 1, che è così stata condannata a pagare alla controparte EUR 292'290.75 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2014, con tasse di giustizia, spese e ripetibili a carico della parte soccombente;
che con l’appello 24 giugno 2021 in esame, avversato da CO 1 con risposta 13 settembre 2021, AP 1 ha chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione, con conseguente condanna della controparte a pagarle EUR 424’311.52 oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2014, e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che con lettera 25 luglio 2022, firmata dai suoi patrocinatori, l’appellante ha comunicato a questa Camera di aver raggiunto con la controparte un componimento extragiudiziale della vertenza e ha pertanto dichiarato di ritirare l’appello, ritenuto che le spese processuali dovevano rimanere a suo carico e che le ripetibili dovevano essere compensate;
che l’appellata, a cui lo scritto in questione è stato notificato quello stesso giorno, non ha sollevato obiezioni;
che il ritiro dell’appello a seguito di una transazione extragiudiziaria comporta lo stralcio della procedura (art. 241 cpv. 3 CPC);
che le spese giudiziarie della procedura d’appello possono essere attribuite alle parti conformemente alla soluzione da loro concordata, secondo cui - come detto - le spese processuali rimangono a carico dell’appellante e le ripetibili sono compensate;
che per quanto attiene la tassa di giustizia, la stessa può essere fissata ai limiti inferiori della tariffa (art. 21 LTG), vista la buona volontà delle parti nel comporre la loro controversia;
che il valore di causa in appello ammonta a EUR 424’311.52.
Per questi motivi
decide:
L’appello 24 giugno 2021 di AP 1 è stralciato dai ruoli.
Le spese processuali di complessivi CHF 1’000.- sono poste a carico dell’appellante. Il maggior anticipo versato dall’appellante le sarà restituito. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il vicepresidente
D. Stefani
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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