AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.28
Data decisione, Autorità: 04.08.2022, CDP
Titolo: Limitazione dell’autorità parentale in relazione alla facoltà di determinazione delle cure mediche e all’autorizzazione alla somministrazione di farmaci, compito conferito alla curatrice educativa; diritto strettamente personale del minorenne capace di discernimento
Incarto n. 9.2022.28
Lugano 4 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell’Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la limitazione ex art. 308 cpv. 2 e 3 CC dell’autorità parentale della madre sul figlio
PI 1 rappr. da: CURA 1
giudicando sul reclamo presentato il 2 marzo 2022 da RE 1 contro la decisione emanata il 24 febbraio 2022 (ris. n. 338/2022) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dal matrimonio fra RE 1 e __________ è nato, il 2006, PI 1. Dal dicembre 2012 i genitori vivono separati.
B. Su richiesta 28 novembre 2013 della Pretura di __________, presso la quale erano pendenti due procedure a protezione dell’unione coniugale, con decisione 18 dicembre 2013 (ris. n. 132/2013) l’Autorità regionale di protezione __________, ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ex art. 308 cpv. 1 e 2 CC, nominando quale curatrice la signora __________, cui sono succedute dapprima __________ (decisione 28 novembre 2016, ris. n. 1227/2016 del 24 novembre 2016) e in seguito CURA 1 (decisione 15 luglio 2019, ris. n. 688/2019 del 15 luglio 2019), a tutt’oggi in carica.
C. A fronte dell’importante disagio del minore segnalato dalla scuola e per permettergli la continuazione del percorso scolastico, con decisione 6 febbraio 2015 il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato in via supercautelare il collocamento di PI 1 presso la struttura “__________” di __________. Il progetto educativo di affidamento è stato ratificato dal Pretore il 6 febbraio 2015, che ha successivamente stralciato le procedure pendenti dinnanzi a lui dai ruoli, senza modificare le misure di protezione adottate. Il divorzio tra i genitori di PI 1 è stato pronunciato con sentenza 10 maggio 2016 dal Pretore del Distretto di __________.
D. A seguito del trasferimento di RE 1 e di PI 1 da __________ a , con decisione 6 agosto 2015 (ris. n. 752/2015 del 30 luglio 2015) l’Autorità regionale di protezione ha assunto con effetto immediato l’incarto concernente il minore.
E. In ragione della chiusura di __________ e del trasferimento di alcuni minori ivi collocati presso l’Istituto __________ di __________, con decisione 15 marzo 2018 (ris. n. 228/2018 del 13 marzo 2018) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha formalizzato la modifica del collocamento di PI 1 presso tale istituto.
F. L’11 dicembre 2018 è improvvisamente deceduto __________.
G. Con decisione 23 gennaio 2020 (ris. n. 70/2020 del 21 gennaio 2020) l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento di PI 1 presso l’Istituto __________, ripristinando il diritto di RE 1, ormai unica detentrice dell’autorità parentale, di determinare il luogo di dimora del figlio. L’Autorità di protezione ha inoltre conferito un mandato al Servizio di sostegno e accompagnamento educativo di __________ (di seguito: SAE) affinché fornisca un sostegno educativo al nucleo familiare di PI 1, un mandato di controllo e informazione all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, settore famiglie e minorenni, di __________ (di seguito: UAP) e un mandato al Servizio medico-psicologico di __________ (di seguito: SMP) per una presa a carico psicologica del minore, se necessario con il coinvolgimento della madre.
H. A seguito del peggioramento della situazione di PI 1 (rapporto con la madre gravemente turbato, frequentazione di adulti con problemi di tossicodipendenza, commissione di atti di rilevanza penale), con decisione supercautelare 23 luglio 2021 (ris. n. 969/2021) l’Autorità regionale di protezione ha privato RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, collocato presso il reparto di pedopsichiatria/pediatria dell’Ospedale __________. I medici del nosocomio sono stati incaricati di svolgere una valutazione dello stato psicofisico di PI 1 e delle sue necessità future, nonché dell’entità del disturbo correlato all’uso di sostanze, dell’eventuale presenza e del trattamento della dipendenza, nonché la valutazione del quadro clinico in una situazione di astinenza come pure delle motivazioni alla base di tali abusi. Dopo aver sentito le parti e la rete, con decisione cautelare 19 agosto 2021 (ris. n. 1056/2021) l’Autorità di protezione ha riesaminato la sua decisione supercautelare, ripristinando il diritto di RE 1 di determinare il luogo di dimora di PI 1 dal momento delle dimissioni di quest’ultimo dall’Ospedale __________. L’Autorità di prime cure ha altresì previsto che le regole che verranno decretate dalla Magistratura dei minorenni saranno da considerare parte integrante alla decisione e ha modificato la presa a carico di PI 1 ordinando un incontro di monitoraggio medico psichiatrico ogni tre settimane presso l’SMP di __________. La madre è stata invitata ad intraprendere una presa a carico individuale per rafforzare il suo ruolo educativo.
I. Successivamente alle dimissioni, PI 1 ha nuovamente assunto comportamenti a rischio, in particolare continuando la frequentazione di adulti con gravi problemi di tossicodipendenza e il consumo di alcool e sostanze, facendo emergere nella rete grandi preoccupazioni per la sua incolumità fisica. Il 3 settembre 2021 è stato condotto per ordine della Magistratura dei minorenni dapprima all’Ospedale __________ per accertamenti, in seguito all’Ospedale __________ (reparto pedopsichiatrico) per una valutazione e infine presso il reparto protetto della Clinica __________. Con decisione supercautelare 7 settembre 2021 (ris. n. 1203/2021) l’Autorità di protezione ha nuovamente privato RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 ed ha confermato il collocamento del minore presso il reparto protetto della Clinica __________, unica struttura sul territorio ritenuta in grado di garantire la protezione e l’incolumità del minore, sospendendo le relazioni personali con la madre. L’autorità di prime cure ha inoltre conferito un mandato alla Clinica in questione per un aggiornamento delle perizie già agli atti. A seguito dell’udienza tenutasi il 24 settembre 2021, con decisione di pari data (ris. n. 1256/2021) l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione supercautelare, conferendo altresì all’UAP il mandato di continuare la ricerca di una struttura adeguata per accogliere il minore, anche provvisoriamente.
L. La valutazione peritale effettuata dai medici della Clinica __________ ha evidenziato una diagnosi di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive: abuso nocivo” e di “disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio” (valutazione 19 ottobre 2021, pag. 4). In base a tale valutazione, PI 1 necessita di un collocamento presso un centro contenitivo (chiuso) e successivamente presso un centro terapeutico.
Con scritto 21 gennaio 2022 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di aver reperito una struttura idonea, e meglio la comunità terapeutica __________. Tale struttura, al momento piena, avrebbe disponibilità per accogliere PI 1 dal mese di aprile e il minore è stato inserito in lista di attesa. __________ richiede che il minore sia vaccinato contro il Covid-19 e che l’autorità parentale sottoscriva un formulario di consenso alle cure che permetta all’istituto di somministrare qualsiasi farmaco ritenuto necessario.
M. Dopo svariati scambi di corrispondenza e dopo una fuga di PI 1 dalla Clinica, a seguito della quale il minore si è fratturato entrambi i piedi, in data 24 febbraio 2022 è stata convocata dinnanzi all’Autorità di protezione un’udienza alla presenza degli attori della rete e di RE 1. In esito a tale udienza l’Autorità di protezione ha deciso (ris. n. 338/2022 del 24 febbraio 2022) di limitare l'autorità parentale della madre per quanto attiene la facoltà di determinazione delle cure mediche e l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci (vaccini compresi) per il figlio, attribuendo tale compito aggiuntivo alla curatrice educativa. L’Autorità di protezione ha altresì autorizzato l’UAP a trasmettere la documentazione medica e peritale necessaria all'inserimento del minore presso la struttura __________ o in altra struttura ritenuta idonea ad accoglierlo. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.
N. Con reclamo 2 marzo 2022 RE 1 è insorta contro questa decisione. La reclamante contesta la decisione dell’Autorità di protezione e postula che l’autorità parentale sul figlio le venga restituita integralmente. RE 1 chiede inoltre che PI 1 non venga obbligato ad uscire dal territorio elvetico, bensì che venga collocato in una delle strutture disponibili in Svizzera interna, da lei reperite ma che non sono state debitamente prese in considerazione, esprimendo preoccupazione in merito alla vaccinazione contro il Covid-19, necessaria per un simile collocamento.
O. Con scritto 11 marzo 2022 la curatrice educativa, CURA 1, ha presentato le sue osservazioni, senza formulare specifiche richieste di giudizio ma dichiarando di accettare l’incarico di occuparsi anche delle questioni sanitarie aggiuntive riguardanti PI
P. Con replica 5 aprile 2022 RE 1, patrocinata da una legale, ha ribadito la richiesta di annullamento della decisione impugnata, invitando l’Autorità di protezione ad esplorare, sotto la supervisione di questo giudice, le soluzioni di collocamento proposte in sede di reclamo e a finalizzarne una entro il 15 maggio 2022. Ha inoltre postulato l’ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Q. Con memoriale di duplica 19 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito le proprie argomentazioni, chiedendo la conferma della decisione impugnata. La curatrice educativa non ha duplicato.
R. Con scritto 13 luglio 2022 la patrocinatrice di RE 1 ha presentato un documento “che tratta della pericolosità dei vaccini contro il Covid-19”, chiedendone l’assunzione agli atti. La missiva non è stata oggetto di intimazione.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel suo reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di privarla parzialmente dell’autorità parentale, adottata a seguito della sua opposizione al collocamento del figlio PI 1 in una comunità terapeutica in __________. La reclamante postula la restituzione dell'autorità parentale e che il figlio non venga obbligato ad uscire dalla Svizzera, bensì che venga collocato in una delle strutture disponibili in patria, da lei reperite ma non considerate né dall’Autorità di protezione né dall’UAP.
2.1. La decisione impugnata è stata adottata a verbale dopo l’udienza tenutasi il 24 febbraio 2022. In quella sede la direttrice della Clinica __________, dr. med. __________, ha riferito gli ultimi agiti di PI 1, considerando che nel minore “stanno emergendo sempre di più i tratti antisociali e sadici” e che egli “ha bisogno di una struttura specializzata”. La direttrice ha affermato che “in questo momento il tema medico è secondario rispetto all'aspetto comportamentale” e che PI 1 (“che in questo momento non è in grado di seguire una psicoterapia”) deve essere “protetto dal rischio di mettere in pericolo sé stesso e gli altri” (verbale, pag. 1). L’Autorità di protezione ha spiegato “che si sta cercando una struttura adeguata” e che “l'orientamento è verso la __________”, una struttura terapeutica sita in __________; nel caso tale eventualità dovesse fallire “potrebbe essere la Struttura __________ ad entrare in linea di conto” (verbale, pag. 1-2). Non entrano invece in considerazione le strutture aperte individuate dalla madre, del tutto inadeguate per il minore, considerato che PI 1 “al momento deve essere contenuto affinché non metta a rischio la sua incolumità e quella degli altri”; l’Autorità di protezione ha affermato che alla luce degli ultimi agiti del minore “non si assumerà il rischio di collocare PI 1 in una struttura aperta”, considerazione condivisa dagli altri attori della rete presenti all’udienza (la curatrice educativa CURA 1, __________ e __________ dell’UAP, la Sostituta Magistrato dei minorenni avv. __________, __________ del Servizio educativo minorile, oltre alla già menzionata dr. med. __________).
Con riferimento alla questione delle cure mediche, in sede di udienza __________ ha riferito che “__________ per accogliere i ragazzi richiede il vaccino Covid e il consenso alle cure”, mentre RE 1 ha affermato “di essere d'accordo che PI 1 venga vaccinato all'influenza tradizionale o al nuovo vaccino presente in __________, ma non al vaccino Covid RNA” (verbale, pag. 2). Con riferimento all’assunzione di psicofarmaci, la madre “dichiara di essere d'accordo con la cura che sta seguendo ora” (verbale, pag. 2).
Richiamato l’art. 308 cpv. 2 CC e “preso atto della posizione altalenante nel tempo della signora RE 1, che più volte ha dichiarato la sua contrarietà ad autorizzare la somministrazione di farmaci al figlio e ritenuto come l'utilizzo di medicamenti, come pure l'adesione a determinate cure mediche possa apparire imprescindibile vista la criticità della situazione e la necessità di contenere i suoi agiti”, l’Autorità di protezione ha ritenuto che (“nonostante l’adesione odierna”) occorra “limitare l'autorità parentale della madre per quanto attiene la determinazione delle cure mediche e l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci e assegnare questo compito/rappresentanza alla curatrice educativa” (verbale, pag. 2-3). La scelta, secondo l’autorità di prime cure, “non può che considerare il rischio enorme che corre PI 1 non venendo inserito in una struttura adeguata, rispetto a quello nettamente inferiore di conseguenze legate al vaccino” (verbale, pag. 3).
L’Autorità di protezione ha dunque deciso di limitare, ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 e 3 CC, l'autorità parentale di RE 1 “in particolare per quanto attiene la facoltà di determinazione delle cure mediche e l'autorizzazione alla somministrazione di farmaci (vaccini compresi) per il figlio” (disp. 1), attribuendo tale compito aggiuntivo alla curatrice educativa ai sensi dell'art. 308 cpv. 3 (disp. 2). L’Autorità di protezione ha altresì autorizzato l’UAP, ai sensi dell'art. 307 CC, “a trasmettere la documentazione medica e peritale necessaria all'inserimento di PI 1 alla __________ o in altra struttura ritenuta idonea ad accoglierlo” (disp. 3).
2.2. Nel suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di collocare il figlio PI 1 in una struttura __________ (“con una disponibilità a partire però solo tra diversi mesi”), senza prendere in considerazione altre strutture specializzate e idonee in Svizzera interna da lei reperite, con posti disponibili da subito, del tutto ignorate dall’UAP (pag. 1). La reclamante afferma di essersi “opposta al collocamento all'estero esclusivamente per la questione del vaccino sperimentale anti-Sars-Cov-2 (un trattamento sanitario ancora in fase sperimentale, e alla luce dei dati ufficiali, dalla dubbia efficacia) a cui dovrebbe sottoporsi con almeno 2 dosi prima di accedervi, e del Green-pass (uno strumento discriminante, con il quale verrebbe anche violata la sua privacy, avendo i suoi dati sensibili all'interno; che sia guarito, vaccinato, non vaccinato, o con un'esenzione)” (reclamo, pag. 1). Per questa sua opposizione, RE 1 sarebbe stata parzialmente privata dell'autorità parentale (reclamo, pag. 1).
La reclamante sostiene che l’Autorità di protezione, collocando il figlio in __________ contro la volontà materna, avrebbe violato l’art. 25 Cost. fed., per cui le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese (reclamo, pag. 2). L’autorità di prime cure avrebbe inoltre violato l’art. 307 CC nella misura in cui “è falso che io non ho rimediato o non ero in grado di rimediare alle minacce che incombono sul bene di mio figlio”: la reclamante sostiene invece di aver “sempre collaborato con i servizi sociali e mi sono molto attivata per trovare una possibilità di collocamento in una struttura svizzera. Tutte le soluzioni proposte dai servizi sociali, in Svizzera, hanno avuto ed hanno il mio consenso”, affermando di essersi solo opposta ad un collocamento all’estero. Ribadendo come tutta la rete concordi nel sostenere che l’attuale collocamento in una clinica psichiatrica non sia adeguato alla situazione del minore, la reclamante chiede che il figlio possa uscire al più presto e sia “collocato in una struttura sorvegliata, tenendosi attivo con varie attività, scuola o apprendistato all'interno” e possa “essere seguito nel miglior modo, anche con una psicoterapia, ma senza privarlo totalmente della sua libertà”, ciò che può essere garantito dalle strutture da lei reperite in Svizzera interna, “che se dovesse scappare si attiverebbero immediatamente contattando le forze dell'ordine e riaccogliendolo in sede” (reclamo, pag. 2).
RE 1 postula dunque che “mi venga restituita l'autorità parentale, e che mio figlio non sia costretto ad uscire dal nostro Paese, ma immediatamente collocato in una delle tre strutture in Svizzera __________” da lei reperite (preferibilmente l’Istituto __________; reclamo, pag. 2).
In sede di replica RE 1, patrocinata da una legale, ha ribadito la richiesta di annullamento della decisione impugnata e ha chiesto a questo giudice di invitare l’Autorità di protezione ad esplorare, sotto la supervisione della Camera, le proposte di collocamento avanzate dalla madre. In considerazione della mancata disponibilità della struttura __________ in questione, è infatti venuta a cadere “la motivazione per cui l’ARP ha limitato l’autorità parentale alla madre (da ricercarsi nella fretta di concludere con __________ e nell'opposizione della madre al vaccino Covid-19, obbligatorio per accedere a __________)” (replica, pag. 2). Per il resto – al di là della vaccinazione contro il Covid-19 – non vi sono elementi che mostrino che la madre di PI 1 abbia rifiutato determinate cure per il figlio, ragion per cui i presupposti dell’art. 308 cpv. 2 e 3 CC non sono adempiuti nella fattispecie (replica, pag. 3). La reclamante afferma peraltro che “di fronte a genitori con idee contrapposte sui vaccini, se il bambino non è vaccinato, deve prevalere lo status quo” (replica, pag. 3).
Infine, RE 1 ritiene che il collocamento in __________ comprometterebbe il suo rapporto con il figlio vista la necessità “ancora presente in __________ di green pass rafforzato per entrare in visita nelle strutture medicalizzate”, oltre a non essere il periodo migliore per collocare un minore all’estero in considerazione di “tutte le incertezze geopolitiche” (replica, pag. 3-4).
La reclamante ribadisce l’urgenza di trovare una sistemazione adeguata per il figlio, e la necessità di prendere in considerazione le proposte da lei avanzate; l’unica alternativa considerata dall’Autorità di protezione, ovvero il carcere minorile di __________, non è ritenuta fattibile poiché non sarebbe fornito a PI 1 alcun supporto psicologico e inoltre quest’ultimo potrebbe ricominciare ad avere contatti con “uno dei ragazzi della banda che frequentava”, ovvero “uno dei soggetti più pericolosi per il suo percorso rieducativo” (replica, pag. 4-5).
2.3. Le censure della reclamante relative al collocamento di PI 1 in __________, presso la struttura __________, e le richieste riguardanti il collocamento in altre strutture svizzere da lei reperite sono irricevibili. Esse devono essere ritenute premature in quanto la decisione impugnata non ordina alcun tipo di collocamento per PI 1, né presso la __________ né presso altre strutture svizzere o all’estero. Il contestato trasferimento in __________ non risulta nemmeno essere stato deciso successivamente, in quanto – a tutt’oggi – il minore si trova ancora presso la clinica psichiatrica sita a __________ e, in base alle dichiarazioni delle parti, la struttura __________ non sembra poter avere dei posti liberi nel breve termine (cfr. e-mail UAP del 16 marzo 2022).
Al di là dell’oggettiva inadeguatezza del collocamento attuale del minore – inadeguatezza che emerge dagli atti dall’incarto ed è stata riconosciuta da tutte le parti al procedimento e da tutti gli attori della rete, e a cui occorre urgentemente porre rimedio, nonostante le tangibili difficoltà presenti – il reclamo sulla modifica del collocamento è da considerarsi privo di oggetto ed è quindi destinato ad un giudizio di irricevibilità.
In assenza di una formale decisione in merito, tutte le censure riguardanti il collocamento di PI 1 presso la struttura in questione (divieto di espulsione di cittadini svizzeri dal Paese; esistenza di strutture aperte alternative in Svizzera; pericolosità del vaccino contro il Covid-19; diradamento dei contatti con la madre che necessiterebbe del «green pass rafforzato» per fargli visita; inopportunità del collocamento all’estero in considerazione della situazione geopolitica) cadono pertanto nel vuoto.
2.4. Se le circostanze lo richiedono, ai sensi dell’art. 308 CC l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio (cpv. 1). L’autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l’accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali (cpv. 2). L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata (cpv. 3).
2.5. Per quanto attiene alla limitazione dell’autorità parentale su PI 1 – appartenente in via esclusiva alla madre RE 1 dal momento del decesso di __________, padre del minore – in relazione alla facoltà di determinazione delle cure mediche e all’autorizzazione alla somministrazione di farmaci (vaccini compresi), conferita alla curatrice educativa CURA 1, occorre in primo luogo osservare quanto segue.
Il tema della vaccinazione di PI 1 contro il Covid-19 è emerso con riferimento al collocamento del medesimo presso la , comunità terapeutica che – in base a quanto riferito dall’UAP – richiede tale immunizzazione per potervi accedere (cfr. scritto UAP 21 gennaio 2022, pag. 2; più sfumato, scritto UAP 22 dicembre 2021: “non possiamo escludere che sia necessario il vaccino contro il covid”). Analogamente a quanto affermato sopra, il collocamento di PI 1 presso tale struttura non risulta essere stato oggetto di una decisione da parte dell’Autorità di protezione e non risulta nemmeno attuabile nel breve periodo (l’UAP riferisce che la struttura si è vista assegnare un certo numero di minori non accompagnati provenienti dall’, ciò che ha comportato l’allungamento delle tempistiche di ammissione di coloro che sono in lista di attesa di un posto libero; cfr. e-mail UAP del 16 marzo 2022).
L’Autorità di protezione non giustifica la necessità di una simile vaccinazione sulla scorta di altri motivi di salute del minore, ma unicamente in ragione delle richieste della comunità terapeutica __________. Non appare dunque fondato il conferimento alla curatrice, sin da subito, della facoltà di decidere della vaccinazione di PI 1, a prescindere dall’effettivo – e ancora incerto – inserimento di PI 1 nella suddetta struttura. Senza contare che, visto l’orizzonte temporale ancora tutto da definire, i presupposti potrebbero ulteriormente variare a dipendenza dell’evolversi della situazione sanitaria. Un simile restrizione dell’autorità parentale andrà dunque se del caso valutata e pronunciata, nel caso in cui la posizione materna non si sarà modificata, quando vi sarà una decisione che collocherà PI 1 nella struttura in questione ed un’effettiva esigenza di ricorrere a tale immunizzazione.
Per la questione, più generale, della somministrazione di farmaci deve essere considerato che anch’essa appare in parte legata all’inserimento nella comunità terapeutica __________, e meglio alla necessità della struttura di ottenere un “formulario di consenso alle cure” che la autorizzi “a somministrare qualsiasi farmaco che essa ritiene necessario, compresi quindi psicofarmaci e sedativi” (cfr. scritto UAP 21 gennaio 2022, pag. 2; v. anche scritto UAP 22 dicembre 2021). In tal senso si può ribadire quanto illustrato sopra, nella misura in cui il conferimento di una simile facoltà alla curatrice (ai fini della sottoscrizione di un tale formulario) andrebbe valutato e pronunciato unitamente alla decisione che collocherà PI 1 nella struttura in questione. Tuttavia, la problematica della somministrazione di farmaci a PI 1 è più ampia e si pone anche nel contesto del suo soggiorno presso la Clinica __________, nel corso del quale esiste un piano terapeutico che prevede l’assunzione di alcuni medicamenti (in particolare del cosiddetto Seroquel; cfr. valutazione 19 ottobre 2021, pag. 4) che almeno inizialmente sono stati oggetto di aspra contestazione da parte della madre (che avrebbe preferito una cura a base di melatonina; cfr. lettera avv. __________ 11 novembre 2021, pag. 2; scritto RE 1 accluso a lettera avv. __________ del 15 dicembre 2021; lettera avv. __________ 10 gennaio 2022, pag. 2). Seppure RE 1 abbia successivamente aderito alla terapia farmacologica prescritta (scritto 24 febbraio 2022; verbale di udienza 24 febbraio 2022, pag. 2), appare in questo caso giustificato conferire la facoltà decisionale discendente dall’autorità parentale alla curatrice educativa, affinché vengano tempestivamente e opportunamente valutati i bisogni terapeutici di PI 1, evidenziati dai medici della clinica (cfr. scritto dr. med. __________ 27 dicembre 2021, necessità di somministrare “farmaci ad azione anti impulsiva”; i medici hanno peraltro lamentato il fatto che la madre non sembri “tenere conto delle reali priorità di salute del figlio”, scritto dr. med. __________ 2 dicembre 2021). In tal senso, e con le indicazioni concernenti il vaccino Covid-19 sottolineate sopra, la limitazione dell’autorità parentale decisa dall’Autorità di protezione e la conseguente delega della facoltà decisionale alla curatrice educativa possono dunque essere confermate.
2.6. Occorre nondimeno imperativamente sottolineare quanto segue.
Giusta l’art. 19 cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali, fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale. Ai sensi dell’art. 305 cpv. 1 CC il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali. L’art. 16 CC definisce come capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.
Fanno parte dei diritti strettamente personali il diritto all’integrità fisica e psichica e il diritto di decidere se sottoporsi o meno ad un trattamento medico (DTF 114 Ia 350 consid. 7a; DTF 133 III 121 consid. 4.1.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 518; con particolare riferimento ai minori, cfr. STF 2C_5/2008 del 2 aprile 2008, consid. 4.1; Obergericht Luzer, II Kammer, decisione del 3 dicembre 2007, in: FamPra.ch 2/2008, consid. 4.2 e seg., pag. 445; v. anche Margot, Zwischen Autonomie und fürsorglicher Fremdbestimmung: Partizipationsrechte von Kindern und Jugendlichen im Bereich medizinischer Heilbehandlungen, in: FamPra.ch 2/2008, pag. 243, pag. 244-249).
A livello cantonale, ai sensi dell’art. 7 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan, RL 801.100) e riservato l’art. 5 cpv. 2 LSan, il consenso informato del paziente capace di discernimento, maggiorenne o minorenne, è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propostagli (cpv. 1); riservati i casi di cui all’art. 16 CC, la capacità di discernimento è presunta nei minorenni che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (cpv. 2). L’art. 5 cpv. 2 LSan riserva inoltre le disposizioni del diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d’internamento, le disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d’assistenza e le disposizioni in materia di immunizzazione e di lotta alle malattie trasmissibili.
Il 24 febbraio 2022, nel corso dello scambio dei memoriali scritti del procedimento di reclamo, PI 1 ha compiuto 16 anni. Le varie indagini peritali agli atti, cui è stato sottoposto nell’ambito del procedimento di protezione, non hanno mai evidenziato una compromissione della sua capacità di discernimento (se non nei momenti in cui egli è stato ritrovato dai sanitari sotto l’effetto di sostanze). Per questo motivo, ai sensi delle norme summenzionate, per qualsiasi tipo di prestazione sanitaria proposta a PI 1 è dunque ormai imprescindibile ottenere il suo consenso informato, e non quello della madre. Una restrizione della facoltà di rappresentanza materna, derivante dall’autorità parentale, appare dunque oggigiorno in parte superata in quanto spetta a quest’ultimo esprimere il suo parere sui suddetti trattamenti, anche sulla vaccinazione contro il Covid-19 (v. anche COPMA, Vaccination contre le COVID-19: qui décide selon quels critères ? Aide-mémoire del 22 gennaio 2021, pag. 4). In proposito, nulla è dato di sapere della volontà di PI 1, sia con riferimento alla somministrazione di farmaci nell’ambito della sua permanenza presso la Clinica __________, sia con riferimento alla vaccinazione che sarebbe eventualmente richiesta dall’Istituto __________ per il collocamento del minore.
Un trattamento sanitario cui PI 1 non consente non potrà essergli somministrato tramite consenso del detentore dell’autorità parentale (o del rappresentante cui questa autorità è stata delegata) bensì unicamente alle condizioni previste dalle disposizioni di diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d’internamento o dalle disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d’assistenza (cfr. art. 5 cpv. 2 LSan). Un’eventuale rappresentanza di PI 1 in materia di trattamenti sanitari assumerà eventualmente rilievo nel caso in cui quest’ultimo si trovasse in una situazione di incapacità di discernimento.
La decisione di limitare l’autorità parentale della madre ex art. 308 cpv. 2 e 3 CC e di conferire alla curatrice educativa i compiti di rappresentanza di PI 1 nell’ambito delle cure mediche e della somministrazione di farmaci, può dunque essere mantenuta, ritenuto che:
la rappresentanza di PI 1 da parte della curatrice educativa, al posto della titolare dell’autorità parentale, potrà aver luogo soltanto in caso di incapacità di discernimento del minore;
nella misura in cui PI 1 risulti capace di discernimento, la sua opposizione a trattamenti di tipo sanitario potrà essere superata unicamente con una decisione dell’Autorità di protezione (conformemente alle disposizioni relative alla privazione della libertà a scopo d’assistenza) o delle autorità penali (in relazione alle misure terapeutiche e d’internamento).
Con queste precisazioni, la decisione di prima istanza merita conferma e il reclamo deve essere respinto, nella misura della sua ricevibilità.
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
La documentazione preannunciata a due riprese nel memoriale di replica (pag. 5 e pag. 6, “doc. G: formulario comunale per la richiesta di gratuito patrocinio (seguono allegati)”) non è tuttavia mai stata fatta pervenire a questo giudice. Non essendo comprovata la situazione di indigenza della richiedente, l’istanza deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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