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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.49
Data decisione, Autorità: 16.05.2022, IICCA
Titolo: Procedura sommaria - sfratto - appello irricevibile per carente motivazione
Incarto n. 12.2022.49
Lugano 16 maggio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.1229 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 7 marzo 2022 da
AO 1 AO 2
contro
AP 1
con cui gli istanti hanno chiesto l’espulsione immediata del convenuto dall’ente locato per mora nel pagamento del canone di locazione;
domanda accolta dal Pretore con decisione 25 marzo 2022;
appellante il convenuto con appello 7 aprile 2022, con cui ha chiesto una proroga del termine di sfratto di almeno 15 giorni;
osservato che l’appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che RA 1 e AO 2 hanno concesso in locazione a AP 1 a partire dal 1° dicembre 2018 un appartamento adibito ad abitazione familiare sito in via San Bernardo 17 a Canobbio per una pigione mensile complessiva di fr. 1'490.- comprese le spese accessorie (doc. A);
che i locatori con invio raccomandato del 24 novembre 2021 hanno regolarmente diffidato il conduttore a volere versare entro 30 giorni il saldo scoperto di fr. 3'670.- a titolo di pigione e spese accessorie, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il termine, il contratto di locazione sarebbe stato disdetto ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B);
che non essendo intervenuto il pagamento di quanto richiesto con modulo ufficiale 14 gennaio 2022 i locatori hanno notificato al conduttore la disdetta straordinaria del contratto menzionato per il 28 febbraio 2022 (doc. C);
che per tale data il conduttore non ha provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato;
che con istanza 7 marzo 2022, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), i locatori hanno convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la sua espulsione immediata dai locali ancora occupati, con le comminatorie di rito;
che il convenuto non ha presentato osservazioni nel termine a lui assegnato dal Pretore con ordinanza 8 marzo 2022;
che con sentenza 25 marzo 2022 il primo giudice ha accolto l’istanza di espulsione e ha fatto ordine al conduttore, con le comminatorie di rito, di mettere a libera disposizione della parte istante l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.- a carico del convenuto e obbligandolo a rifondere agli istanti fr. 100.- a titolo di indennità;
che con appello 7 aprile 2022 il convenuto ha impugnato la decisione pretorile senza formulare un’esplicita richiesta di annullamento o di riforma, limitandosi a esporre una serie di circostanze personali che lo impedirebbero di procedere alla riconsegna dei locali e chiedendo una proroga di almeno 15 giorni;
che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);
che, contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.-, come in concreto stabilito dal Pretore e non contestato, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che legalmente possiede effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che la decisione 25 marzo 2022 è stata notificata alle parti il medesimo giorno e ritirata dall’appellante il 1° aprile 2022; l’appello 7 aprile 2022, inoltrato nel termine indicato, è pertanto tempestivo;
che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr. II CCA del 22 marzo 2021, inc. 12.2020.156);
che nel caso concreto il conduttore ha presentato un breve scritto con il quale non contesta le circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel pagamento delle pigioni scadute, la validità della disdetta straordinaria e la mancata riconsegna dell’ente locato, limitandosi a esporre i motivi a fondamento della richiesta di proroga di almeno 15 giorni;
che tale modo di argomentare non rispetta le suddette esigenze e comporta l’irricevibilità del gravame per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che abbondanzialmente va pure rilevato come la valida disdetta straordinaria per mora nel pagamento delle pigioni precluda la facoltà di richiedere una protrazione della locazione per tenere conto delle difficoltà personali dell’appellante (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);
che in concreto il conduttore ha di fatto già beneficiato di una dilazione del termine, di modo che un’ulteriore proroga non entra in linea di conto;
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma, date le circostanze particolari del caso, si ritiene opportuno rinunciarvi, il convenuto, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha infatti agito di propria iniziativa senza l’ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si assegnano indennità alla controparte a cui non è stato notificato l’appello;
che il valore litigioso della presente controversia, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è stato quantificato dal Pretore in fr. 53’640.- ed è rimasto incontestato in questa sede;
che vertendo la controversia in esame su una decisione adottata in procedura sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza, la stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 107 CPC,
decide: 1. L’appello 7 aprile 2022 di AP 1 è irricevibile.
Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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