AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.111
Data decisione, Autorità: 31.05.2022, TRAM
Titolo: Licenza edilizia per la demolizione e ricostruzione di parte di uno stabile
Incarto n. 52.2020.111
Lugano 31 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2020 di
RI 2 RI 4 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 22 gennaio 2020 (n. 380) del Consiglio di Stato che respinge il loro ricorso avverso lo scritto del 10 ottobre 2018 e la decisione del 5 settembre 2018 del Municipio di Comano, che ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per demolire e ricostruire determinate facciate del suo stabile (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. a. CO 1 è comproprietario di un fondo (part. __________) situato a Comano, all'interno della zona residenziale estensiva (Re). Sul terreno vi è uno stabile residenziale di tre piani (sub B) e un fabbricato (sub D), un tempo adibito a uso agricolo. Tra i due volumi s'incastra, in contiguità, l'edificio sul fondo part. __________ che fino al 2021 apparteneva a __________. A nord, la part. __________ confina invece con il fondo con l'abitazione (part. __________) RI 1 rispettivamente quello (part. __________) già di proprietà di RI 3 (che ne è ora usufruttaria insieme al marito RI 4).
ESTRATTO MAPPA
b. Con domanda di costruzione dell'agosto 2017, CO 1 ha chiesto al Municipio il permesso di riattare e ampliare il predetto stabile residenziale e di trasformare in uno spazio disponibile il fabbricato sub D (eliminando anche altri due manufatti, sub E e C). Il progetto prevedeva in sostanza di demolire e rifare buona parte dell'edificio, mantenendo però le murature perimetrali interrate, la facciata sud e parte di quella ovest. Lo stabile, oltre ad essere parzialmente ampliato sul lato ovest, doveva essere innalzato alla gronda di m 2.40 a nord e m 0.55 verso sud (Hgronda 501.37 m/slm), sistemando il terreno sottostante con un terrapieno. Il 22 novembre 2017, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta.
B. a. Nel corso dei lavori, il 21 agosto 2018 CO 1 ha chiesto al Municipio, tramite il suo architetto, di demolire integralmente anche il muro esistente sul lato sud. Secondo la descrizione e i piani allegati, la domanda contemplava più precisamente l'abbattimento e la ricostruzione della facciata sud e ovest, che il progetto originario aveva previsto invece di mantenere per evitare arretramenti dovuti alla mancata distanza da confine con il mapp. __________. La modifica è stata giustificata con l'insufficiente coesione delle murature che, per essere conservate, avrebbero richiesto una controparete interna, riducendo la superficie abitabile. Alla stessa è stata inoltre allegata una convenzione con la quale il vicino __________ si è assunto la maggior distanza dal confine verso la part. __________, derivante dalla nuova parete.
b. Con decisione del 5 settembre 2018, il Municipio ha autorizzato - senza particolari formalità - la predetta istanza, disponendo tra l'altro che la demolizione concessa non modifica nella forma quanto approvato con licenza edilizia RM 21.11.2017. In particolare la posizione e la dimensione delle aperture dovranno rimanere immutate (ad punto 3).
C. a. Il 4 ottobre 2018, dopo essersi accorti della demolizione integrale dell'edificio, RI 1RI 1e RI 3e RI 4 si sono rivolti al Municipio, chiedendogli di intervenire. In particolare, posto che i lavori in corso non erano più riconducibili a una ristrutturazione dell'edificio esistente, ma a una sua ricostruzione integrale, hanno chiesto all'Esecutivo locale di ordinare a CO 1 la sospensione dei lavori e l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori.
b. Con scritto del 10 ottobre 2018, il Municipio ha comunicato ai vicini RI 1che il proprietario della part. __________ aveva regolarmente notificato la demolizione della muratura perimetrale, che era stata autorizzata il 5 settembre 2018.
c. Con gravame del 23 ottobre 2018, RI 1 e RI 2 e RI 3e RI 4 sono quindi insorti davanti al Governo. In particolare, gli hanno chiesto di annullare (o dichiarare nulla) l'autorizzazione del 5 settembre 2018 e la predetta decisione del 10 ottobre 2018 (che ha di fatto respinto le richieste di sospensione lavori e inoltro di una domanda a posteriori) o, in subordine, di accogliere il loro ricorso per denegata giustizia.
D. Dopo aver rigettato un'istanza provvisionale (intesa a bloccare i lavori), con giudizio del 22 gennaio 2020 il Consiglio di Stato ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il gravame. Il Governo ha anzitutto ritenuto che l'impugnativa fosse inammissibile in quanto rivolta contro lo scritto del 10 ottobre 2018 (assimilato a una comunicazione, sprovvista di effetti giuridici), e priva d'oggetto in quanto riferita al diniego di giustizia (volto a ottenere la sospensione dei lavori, ormai ultimati). In seguito, ha considerato che la licenza edilizia del 5 settembre 2018, nonostante l'omessa pubblicazione, non era nulla e che il ricorso contro la stessa - seppur tempestivamente inoltrato entro 30 giorni dalla sua conoscenza - era infondato, visto che non era stata eccepita alcuna obiezione di merito che ne giustificasse l'annullamento.
E. Contro tale pronuncia, i vicini RI 1 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata con le decisioni municipali del 5 settembre e 10 ottobre 2018. In sintesi, ripercorsi i fatti, i ricorrenti contestano anzitutto il carattere di semplice comunicazione della decisione del 10 ottobre 2018, che andava invece assimilata a un rifiuto del Municipio di disporre il blocco lavori e avviare una procedura edilizia in sanatoria. Negano inoltre di non aver sollevato delle obiezioni di merito contro il contestato permesso: rimproverano quindi al Governo una violazione del loro diritto di essere sentiti, indicando poi punto per punto per quali motivi di ordine formale (omessa pubblicazione e avviso ai vicini, ecc.) e materiale (non rispetto dei requisiti per la costruzione in contiguità, della distanza da confine, dell'altezza massima di 7 m, ecc.) la licenza andrebbe quantomeno annullata. Rilevano pure come il proprietario CO 1 si sia ulteriormente scostato dal progetto approvato, dando luogo ad altre procedure edilizie, che richiamano. Egli non si sarebbe infine nemmeno attenuto alla condizione sulle aperture impostagli con l'autorizzazione del 5 settembre 2018, circostanza che, da sola, ne comporterebbe la decadenza.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione pervengono il Municipio e CO 1, con argomenti che nella misura del necessario verranno discussi nei considerandi di diritto.
G. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le rispettive tesi.
H. a. Il 31 marzo 2021, il Governo ha annullato un'altra licenza edilizia a posteriori rilasciata il 4 maggio 2020 al resistente per delle ulteriori modifiche all'edificio (aperture, ampliamento balconi, ecc.) e alla sistemazione esterna. In particolare, ha stabilito che tale permesso non poteva essere subordinato alla condizione (n. 1b) fissata dal Municipio ("la licenza edilizia è negata per quanto concerne la sistemazione esterna a sud in quanto provoca la disattenzione dell'altezza massima della costruzione ammessa dal PR e le aree di posteggio che rendono insufficiente la superficie a verde"), ma doveva essere rifiutato per violazione dei predetti parametri.
b. Con giudizio separato di medesima data, il Consiglio di Stato ha inoltre respinto il gravame di CO 1 contro un successivo diniego d'autorizzazione in sanatoria (del 12 novembre 2020) per la sistemazione esterna e il ricalcolo dell'area verde. Ha in particolare sottolineato che l'altezza dello stabile superava a sud quella massima (m 7) ammessa nella zona Re, precisando che la stessa non poteva essere determinata dal terrapieno realizzato oltre un camminamento in trincea ai piedi dell'edificio. Inoltre, ha aggiunto, nemmeno la superficie minima di area verde (40%) era rispettata.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dagli incarti richiamati relativi ai due giudizi del 31 marzo 2021 del Governo di cui si è detto in narrativa, noti alle parti.
Licenza edilizia del 5 settembre 2018
Qui controversa è anzitutto la licenza edilizia del 5 settembre 2018 per la demolizione e la ricostruzione muro esistente sul lato sud, e meglio della facciata sud e parte di quella ovest, che il progetto approvato nel 2017 aveva invece previsto di mantenere. Alla luce delle successive modifiche apportate all'edificio - che su questo fronte è stato ulteriormente innalzato e massicciamente alterato con nuove e differenti aperture, eliminando in pratica qualsiasi traccia delle murature perimetrali oggetto del permesso del 2018 (cfr. incarto richiamato EDI.2020.163, atti relativi alla licenza edilizia del 4 maggio 2020: piante PT, 1P e attico, prospetti sud, ovest e sezione A-A; cfr. pure foto doc. C e foto doc. 3 prodotto davanti al Governo) - v'è da chiedersi se sussista ancora un interesse pratico e attuale alla verifica della sua legittimità. Tale licenza, da cui il resistente si è chiaramente scostato e che era oltretutto subordinata alla condizione di mantenere immutate la posizione e le dimensioni delle aperture, è in pratica diventata inutilizzabile. La questione può comunque rimanere aperta, dato che la stessa - come si vedrà di seguito (infra consid. 4) - deve essere in ogni caso annullata.
I ricorrenti lamentano preliminarmente una violazione del diritto di essere sentiti, poiché il Governo non si sarebbe confrontato con tutte le obiezioni sollevate contro la licenza edilizia in questione. La censura non è affatto destituita di fondamento (cfr. sull'obbligo di motivazione, tra tante: DTF 142 II 154 consid. 4.2; STA 52.2018.470 del 21 settembre 2020 consid. 2): la precedente istanza ha effettivamente passato sotto silenzio le eccezioni di merito che gli insorgenti hanno sollevato contro il permesso in questione (quale ad es. il mancato rispetto delle condizioni per costruire in contiguità ex art. 15 delle norme di attuazione del piano regolatore di Comano; [NAPR], cfr. ricorso al Governo pag. 8 e replica pag. 8). Non occorre ad ogni modo dilungarsi su tale aspetto considerato che il gravame
4.1. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LE, la pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura d'approvazione o successivamente. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, soggiunge la norma (cpv. 2), è applicabile la procedura della notifica, che si differenzia da quella ordinaria soltanto perché prescinde da un coinvolgimento dell'autorità cantonale. Differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono invece a formalità di sorta.
Per stabilire se una variante sia da assoggettare alla procedura ordinaria o a quella di semplice notifica, rispettivamente se possa essere approvata prescindendo da qualsiasi formalità, occorre essenzialmente riferirsi sia all'importanza quantitativa della modifica, sia alla suddivisione delle competenze tra l'autorità comunale e quella cantonale, rispettivamente al coinvolgimento di terzi e all'esigenza di offrire loro la possibilità di eventualmente opporvisi (cfr. STA 52.2016.213 del 10 ottobre 2017, 52.2008.390 del 29 maggio 2009 consid. 3.3; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 900 ad art. 16 LE). Anche se apparentemente modeste, certe modifiche vanno comunque sottoposte all'autorità cantonale se riguardano l'applicazione di norme rimesse al giudizio di quest'ultima (cfr. STA 52.2019.365 del 1° marzo 2021 in RtiD II-2021 n. 7 consid. 3.2, 52.2018.171 del 27 maggio 2019 consid. 3.1, 52.2013.250-251-252 del 23 giugno 2014 consid. 2.1). Parimenti vanno portate a conoscenza dei vicini se sono atte a lederne gli interessi.
4.2. In concreto, anche se l’intervento in oggetto potesse essere assimilato a una variante del progetto precedentemente autorizzato - e non a una nuova costruzione, come pretendono i ricorrenti (cfr. sul tema: STA 52.2019.365 citata consid. 3.3 e rimandi; cfr. pure STA 52.2016.63 del 25 luglio 2017 consid. 3) - non v'è chi non veda come la demolizione e ricostruzione di un intero fronte, articolato su tre piani e lungo oltre una dozzina di metri, non può essere annoverata tra le differenze di poco conto, rientranti nei limiti di una ragionevole tolleranza, che non soggiacciono a formalità di sorta. Per la sua importanza, la stessa era perlomeno atta a incidere sulla natura e sull'estensione degli interventi all'edificio esistente (per finire, demolito e ricostruito interamente, anche in quelle parti in cui erano localizzati dei momenti di contrasto con il diritto, cfr. infra consid. 5) e a toccare gli interessi di altri vicini, inclusi i qui ricorrenti: la proposta di modifica avrebbe quindi dovuto essere pubblicata, quantomeno sotto forma di notifica, per dare l'occasione ai terzi di far eventualmente valere i loro diritti di difesa. Dal canto loro, i ricorrenti si sono comunque sollecitamente attivati a seguito dell'esecuzione dei lavori, impugnando tempestivamente la licenza edilizia del 5 settembre 2018 entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza (avvenuta con lo scritto del 10 ottobre 2018), come essenzialmente rilevato dalla precedente istanza (cfr. pure STA 52.2000.220-227 del 14 dicembre 2000, consid. 3; 52.2008.353-363 del 26 febbraio 2009 consid. 2.3, 2.4 confermata da STF 1C_168/2009 del 25 settembre 2009). In definitiva, non sono quindi stati menomati nell'esercizio dei loro diritti. Resta a questo punto da verificare la legittimità materiale dell'intervento.
5.2. Anzitutto va osservato che, sul versante sud, la vecchia casa esistente non rispettava non solo la distanza minima di 4 m dal confine sud con la part. __________ (cfr. art. 11 NAPR), ma nemmeno l'altezza massima prescritta dall'art. 51 NAPR, come indicato dai ricorrenti (cfr. rilievo prospetto sud del 2017, da cui risulta che il vecchio edificio, in corrispondenza dello spigolo contiguo allo stabile sulla part. __________, era alto almeno m 7.50; inoltre, prospetto ovest e sezione geometra 1, che ne raffigura la sagoma e l'altezza alla gronda [500.82 m/slm]).
Nemmeno il progetto approvato col permesso del 22 novembre 2017, che prevedeva di mantenere il fronte sud, innalzandolo leggermente alla gronda, ossequiava invero il predetto limite (cfr. prospetto sud 2017, da cui si evince che l'altezza di 7 m, dal terreno sistemato con un terrapieno al filo superiore del cornicione di gronda [Hgronda 501.37], era rispettata solo nella parte sud-ovest, ma non verso il predetto spigolo, dove superava 8 m). Ancor meno lo rispetta di riflesso l'intervento qui controverso, avente per oggetto la demolizione e ricostruzione di tutto il fronte fino alla predetta quota (Hgronda 501.37 m/slm; cfr. piani allegati alla notifica del 21 agosto 2018). Anche assimilando tale modifica a una variante contro la quale sono proponibili solo contestazioni che riguardano le opere direttamente interessate (cfr. STA 52.2019.365 citata consid. 3.3, 52.2016.63 citata consid. 3, 52.2012.172 dell'11 dicembre 2012 consid. 2; cfr. Scolari, op.cit., n. 902 ad art. 16), è quindi certo che la stessa non è conforme all'art. 51 NAPR e che il Municipio non avrebbe potuto autorizzarla.
Da questo profilo, nulla potrebbe dedurre il resistente dalla pregressa citata licenza del 2017: quest'ultima non gli conferisce in particolare un diritto a ottenere un'ulteriore autorizzazione per un'opera, di maggiore portata, che non rispetta le norme applicabili (cfr. anche infra consid. 5.4). Tanto meno per gli asseriti motivi strutturali, che avrebbero semmai richiesto una ricostruzione delle murature nel rispetto del limite d'altezza.
5.3. A identica conclusione si perviene se si assimila il vecchio edificio sulla part. __________ a una costruzione esistente al beneficio della tutela delle situazioni acquisite, cui tornano applicabili gli art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e 86 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110): al di là del fatto che di tale stabile non è in pratica rimasto più nulla (cfr. pure foto plico doc. C), come essenzialmente rilevano i ricorrenti, queste norme non permettono in ogni caso di demolire e ricostruire un edificio, tanto meno le parti d'opera in cui sono localizzati momenti di contrasto col nuovo diritto (cfr. STA 52.2018.412 del 16 aprile 2020 in RtiD II-2020 n. 7 consid. 3.2 e rinvii).
5.4. Ad analogo esito si giunge infine se si considera il controverso intervento alla stregua di una modifica di una costruzione formalmente autorizzata, ma in contrasto con il diritto materiale (visto che nemmeno il progetto originario del 2017 rispettava come detto il limite d'altezza ex art. 51 NAPR). Anche in una simile costellazione, la demolizione e ricostruzione integrale di un intero fronte non potrebbe comunque essere autorizzato: su tali costruzioni non sono infatti ammessi lavori che travalicano quelli di manutenzione, a maggior ragione laddove perpetuano un contrasto con le norme applicabili (cfr. STA 52.2019.409 del 26 febbraio 2021 in RtiD II-2021 n. 24 consid. 5.3).
Decisione del 10 ottobre 2018
Resterebbe infine da esaminare se a torto o a ragione il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso degli insorgenti contro lo scritto del 10 ottobre 2018, con cui gli è stata comunicata l'esistenza della licenza edilizia del 5 settembre 2018. Atto che essi assimilano a un rifiuto implicito - impugnabile - di ordinare la presentazione di una domanda di costruzione a posteriori e di sospendere i lavori. Considerato che i lavori all'edificio sono stati frattanto ultimati e che il resistente ha già avviato due ulteriori procedure edilizie, sfociate in altrettanti dinieghi del permesso, per gli interventi concretamente attuati all'edificio (scostandosi anche dall'autorizzazione del 5 settembre 2018), v'è da ritenere che su questo punto il ricorso sia divenuto privo d'oggetto. Spetterà semmai al Municipio valutare se e quali ulteriori provvedimenti eventualmente adottare alla luce delle predette procedure e delle opere concretamente eseguite.
8.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e dell'autorizzazione municipale del 5 settembre 2018.
8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è a carico del resistente soccombente, il quale rifonderà inoltre ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Il Comune non deve contribuire al pagamento degli oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione del 22 gennaio 2020 (n. 380) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 5 settembre 2018 rilasciata dal Municipio a CO 1.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà inoltre ai ricorrenti RI 1 complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio. Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 2 patrocinato da: PA 3 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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