AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.258
Data decisione, Autorità: 16.05.2022, TRAM
Titolo: Diniego licenza edilizia per la posa di una tenda
Incarto n. 52.2020.258
Lugano 16 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2020 di
RI 1 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione del 6 maggio 2020 del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti contro la risoluzione del 24 maggio 2019 con cui il Municipio di Capriasca ha concesso a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per la posa di una tenda amovibile (part. __________, sezione Lugaggia);
ritenuto, in fatto
A. a. CO 1e CO 2 sono comproprietari di un terreno (part. __________) con una casa d'abitazione situato nel comune di Capriasca, a Lugaggia, in zona residenziale estensiva (RE).
ESTRATTO MAPPA N
Sul lato nord dell'edificio, a confine con il fondo (part. __________) appartenente RI 1e RI 2, vi è un deposito attrezzi (sub B, ca. m 3 x 5), sopra il quale vi è un posteggio sovrastato da un pergolato. Quest'ultimo - formato da una struttura con quattro pilastri e traverse di legno e alto più di 5 m dal terreno sistemato ai piedi del deposito - è stato autorizzato con licenza edilizia del 20 maggio 2011.
b. Con notifica del 18 febbraio 2019, CO 1 e CO 2 hanno chiesto al Municipio il permesso di rimuovere parte del pergolato e posare una tenda amovibile. Il progetto prevede in particolare di togliere le traverse superiori (oblique) del pergolato e collocare una nuova tenda sorretta da quattro liste orizzontali (infisse nei pilastri esistenti); dalla facciata nord, la tenda scorrerà fino al confine, coprendo il posteggio. Secondo la relazione tecnica, la pendenza del manufatto per lo scorrimento dell'acqua sarà rivolta verso la gronda dell'abitazione e convogliata nel pluviale esistente.
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione RI 1 e RI 2i.
d. Il 24 maggio 2019, l'Esecutivo comunale ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio del 6 maggio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI 2 avverso la predetta decisione, che ha confermato. Circoscritto l'oggetto della lite, il Governo ha anzitutto tutelato la procedura di notifica seguita per l'installazione della tenda, che ha assimilato a una costruzione elementare, che non richiama l'applicazione di norme rimesse al giudizio dell'autorità cantonale (rinviando al foro civile eventuali contestazioni sullo scorrimento delle acque piovane). In tale contesto ha pure ricordato che la struttura in legno del pergolato era già stata autorizzata nel 2011 (al pari del parapetto che delimita il posteggio), escludendo inoltre che la tenda potesse modificare l'aspetto e il volume dello stabile. Infine, ha negato che l'opera fosse da conteggiare nella superficie edificata, non costituendo un edificio accessorio, né un ingombro dell'edificio principale.
C. Contro il predetto giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia. Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti ripropongono essenzialmente le censure sollevate senza successo in prima istanza. In sintesi, ribadiscono che l'opera avrebbe dovuto essere assoggettata alla procedura ordinaria (comportando problematiche relative all'evacuazione delle acque piovane di competenza dell'autorità cantonale e non essendo di secondaria importanza); il progetto avrebbe inoltre dovuto essere sottoscritto da un architetto o ingegnere autorizzato. Ritengono in sostanza che la tenda, avente una struttura fissa e destinata a coprire definitivamente il posteggio, sarebbe da computare nell'indice di occupazione e dovrebbe rispettare la distanza da confine (già oggi non rispettata dai manufatti esistenti, che in parte non sarebbero autorizzati). Per l'altezza delle opere su cui insiste, la stessa non potrebbe in ogni caso essere assimilata a una costruzione accessoria.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti, con argomentazioni che verranno riprese, nella misura del necessario, in appresso. Il Municipio postula la conferma della licenza edilizia rilasciata, richiamandosi ai suoi precedenti scritti.
E. Con replica e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio, ad eccezione del Consiglio di Stato che è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Dai piani agli atti relativi alla licenza edilizia del 20 maggio 2011 emerge con sufficiente chiarezza la natura e l'estensione delle opere a confine già approvate in passato (deposito, pergolato e posteggio). Il richiamo dell'incarto della licenza del 2001 e quello di un permesso del 2014 (in cui era stato allegato un calcolo degli indici), postulato genericamente dai resistenti, non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
Considerato che la posa della nuova tenda non può in ogni caso essere autorizzata per i motivi che seguono, non mette conto di dilungarsi sulle censure di natura procedurale riproposte dai ricorrenti.
3.1. Secondo l'art. 13 lett. a cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Capriasca, sezione Lugaggia (NAPR), nelle zone edificabili i nuovi edifici devono rispettare la distanza minima: di 3 m (se alti fino a 7.50 m) verso fondi aperti o semplicemente cinti, nonché verso edifici esistenti su fondi confinanti, costruiti prima dell'entrata in vigore del PR; di 6 m verso edifici esistenti su fondi confinanti, costruiti dopo l'entrata in vigore del PR. In base all'art. 14 lett. a cpv. 1 NAPR, le costruzioni accessorie possono invece sorgere, alternativamente, o a confine o alle distanze previste per gli edifici principali. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 NAPR, si ritengono accessorie le co-struzioni al servizio di un edificio principale o per un uso particolare del fondo, che non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non siano moleste. In virtù dell'art. 20 NAPR, l'altezza massima prescritta per queste opere, dal filo del terreno sistemato rispettivamente dal filo del terreno confinante, è di 3 m. La trasformazione di una costruzione accessoria in costruzione principale deve rispettare tutte le disposizioni previste per le nuove costruzioni (cfr. art. 8 cpv. 3 NAPR).
3.2. Qui controversa è la rimozione della parte superiore del pergolato esistente e la posa di una nuova tenda scorrevole, che dalla facciata nord coprirà il posteggio realizzato sopra il deposito giardino, a confine con il fondo dei ricorrenti. Ora, come essenzialmente eccepiscono questi ultimi, non vi è anzitutto alcun dubbio che il pergolato oggetto d'intervento - che al pari di qualsiasi altra costruzione è soggetto al rispetto delle altezze e delle distanze (cfr. STA 52.2011.201 del 16 luglio 2012 consid. 2.1) - è un'opera in contrasto con le norme esistenti. Il manufatto, tenuto conto dell'ingombro del fabbricato sottostante, presenta infatti un'altezza superiore a 5 m dal terreno sistemato ai suoi piedi (cfr. incarto licenza edilizia del 2011, sezione B-B e prospetto nord). Va quindi assimilato a una costruzione principale, che non rispetta già solo la distanza minima di 6 m verso l'edificio dei ricorrenti (cfr. citato incarto del 2011, planimetria 1:1000), posteriore all'entrata in vigore del primo PR. Stabile al quale appare peraltro addossata anche un'ulteriore costruzione più bassa (cfr. foto agli atti). Dal profilo degli ingombri, il pergolato non può invece essere ricondotto a un'opera accessoria, che può sorgere a confine (ex art. 14 lett. a cpv. 1 NAPR), poiché supera l'altezza massima (3 m) per questo genere di manufatti - e non tanto quella, inapplicabile, riguardante le opere di cinta evocata dagli insorgenti (cfr. ricorso, pag. 7). Nonostante il contrasto con tali norme, il pergolato è stato tuttavia approvato con la predetta licenza edilizia del 20 maggio 2011: in tal senso, non configura quindi un'opera venuta a trovarsi in contrasto con il nuovo diritto (come assumono i resistenti, cfr. duplica pag. 7), ma una costruzione formalmente autorizzata, in urto con il diritto materiale applicabile. A torto le precedenti istanze hanno ignorato tale circostanza. Ferma questa premessa, resta quindi da verificare se la stessa possa essere trasformata così come previsto dal progetto.
4.2. Analogamente, il diritto cantonale disciplina il caso delle costruzioni esistenti all'interno delle zone edificabili divenute in contrasto con il nuovo diritto, laddove la collisione può concernere sia la conformità di zona sia altre norme edilizie, come quelle, ad esempio, sulle altezze o sulle distanze. Di queste opere è consentita la conservazione e la manutenzione, nonché, a determinate condizioni, la trasformazione (cfr. art. 66 cpv. 1 e 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100] e art. 86 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011 [RLst; RL 701.110).
Il diritto cantonale stabilisce inoltre, all'art. 18 cpv. 1 LE, che la licenza edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni di diritto pubblico, qual è la licenza rilasciata con risoluzione municipale n. 187 del 16 maggio 2011, può essere revocata, precisando al cpv. 2 che, se importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata, la revoca è possibile solo se l'istante ha ottenuto il permesso inducendo l'autorità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono. In quest'ultima evenienza è dovuta un'indennità se il provvedimento equivale a espropriazione (espropriazione materiale).
4.3. La rinuncia o l'impossibilità di procedere alla revoca di una licenza rilasciata in contrasto con il diritto non significa che le costruzioni autorizzate formalmente, ma materialmente abusive, vadano trattate alla stessa stregua di quelle che, oltre a beneficiare di un permesso, sono conformi al diritto. In difetto di una specifica norma, non si giustifica neppure di assimilarle alle costruzioni divenute non conformi al diritto entrato in vigore dopo la loro costruzione. In quanto formalmente legali, esse beneficiano tuttavia (almeno) della tutela (cd. Bestandesschutz) derivante dalla validità del permesso (cd. Bestandeskraft der Bewilligung) e fondata direttamente sugli art. 9 (principio della buona fede) e 26 (garanzia della proprietà) della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101; cfr. Bernhard Waldmann, in: Griffel et al. [curatori], Fachhandbuch öffentliches Baurecht - Expertenwissen für die Praxis, Zurigo 2016, n. 6.3 e 6.52; Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 25; Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 34 seg. e 170). Questa tutela (ridotta) conferisce al beneficiario del permesso il diritto di utilizzare l'edificio o l'impianto secondo la sua destinazione e di conservarlo. Il permesso ricomprende inoltre il diritto di effettuare lavori di manutenzione (inclusi lavori di riparazione, con sostituzione di parti difettose) e di ammodernamento (che non trascendono l'usuale rinnovamento dell'opera; ad esempio, per riportare gli impianti tecnici agli standard attuali; cfr. Waldmann, op. cit., n. 6.52). La situazione non è sostanzialmente dissimile da quella delle costruzioni materialmente illegali erette fuori della zona edificabile, il cui ripristino è escluso siccome sproporzionato o contrario al principio dell'affidamento, oppure a causa del lungo tempo trascorso, e che, in quanto tali, sono semplicemente tollerate (cfr., a questo riguardo, STF 1A.17/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.2.5-2.2.7, pubbl. in: ZBl 106/2005 pag. 384 segg. con commento redazionale di Arnold Marti, secondo il quale, in applicazione del principio di proporzionalità, oltre ai lavori di manutenzione [inclusi le riparazioni e gli ammodernamenti], dovrebbero essere ammissibili pure piccoli interventi di modifica, nella misura in cui non vi sia un consolidamento o aggravamento del contrasto; STA 52.2016.250 del 30 maggio 2018 consid. 2; cfr. per tutto quanto precede: STA 52.2019.409 del 26 febbraio 2021 in RtiD II-2021 n. 24, consid. 5).
4.4. In concreto, è escluso che il progetto che prevede come detto la rimozione della parte superiore del pergolato esistente e la posa di una nuova tenda scorrevole (supportata da quattro liste orizzontali, infisse nei pilastri esistenti) possa essere ricondotto a un mero intervento di manutenzione, riparazione o anche solo rinnovamento ai sensi della giurisprudenza sopraesposta. L'intervento, destinato a coprire il posteggio sottostante con ogni tempo (sole e pioggia), rappresenta al contrario una trasformazione del pergolato, che non sarà più una semplice impalcatura formata da alcuni elementi in legno destinati a supportare della vegetazione (non considerata una componente dell'opera edilizia, cfr. STA 52.2011.201 del 16 luglio 2012 consid. 2.1), ma un manufatto diverso, in sostanza più riconducibile a una vera e propria tettoia, avente dimensioni non trascurabili (ca. 15 mq) e, al di là delle affermazioni dei resistenti su una sua possibile "rimozione quotidiana", oggettivamente atta a riparare giorno e notte la sosta auto precedentemente scoperta (cfr. incarto citato del 2011, piante). Inoltre, anziché rimuovere il momento di contrasto esistente con le distanze, l'intervento in questione finisce pure per consolidarlo, incrementando gli ingombri a confine. Il progetto travalica insomma i limiti dei lavori di natura essenzialmente conservativa ammissibili su costruzioni formalmente autorizzate, ma materialmente lesive del diritto. Già solo per questo motivo - e senza che occorra soffermarsi sulle altre censure sollevate dai ricorrenti - la licenza edilizia e il giudizio che la tutela non possono quindi essere confermati. Ai resistenti resta semmai riservata la possibilità di far crescere sul pergolato una pianta rampicante, così come già previsto (cfr. citato incarto del 2011, relazione tecnica).
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è a carico dei resistenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimi rifonderanno agli insorgenti, patrocinati, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Il Comune non deve contribuire al pagamento degli oneri processuali, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 46 cpv. 6 LPAmm), rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 6 maggio 2020 (n. 2283) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 24 maggio 2019 rilasciata dal Municipio di Capriasca a CO 1e CO 2.
Ai ricorrenti va restituito l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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