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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.7
Data decisione, Autorità:
07.01.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.7
Lugano
7 gennaio 2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
Visto l'appello
2 gennaio 2003 presentato da
(patrocinata
dall'avv. __________)
contro
la decisione 20
dicembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella
procedura promossa nei confronti di
(patrocinato
dall'avv. __________)
statuendo sulla
domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
considerato che
il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle
particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107
Ia 270);
rilevata la
mancanza di motivazione a sostegno della misura richiesta, l'insorgente non specificando
quali interessi apparirebbero minacciati ove la sentenza pretorile divenisse
esecutiva;
ritenuto che la
semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a
meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o
la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso
sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni neppure prospettate in
concreto;
richiamati gli
art. 418 e 398 cpv 2 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione
dell'effetto sospensivo all'appello 2 gennaio 2003 di cui sopra, è respinta.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Il
presidente
giudice
Cocchi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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