AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.53
Data decisione, Autorità: 03.05.2022, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi procedurali: mancata presentazione della dichiarazione, sollecito inviato all’autorità fiscale per emettere la tassazione del periodo precedente, non proroga
Incarto n. 80.2022.53
Lugano 3 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° marzo 2022 contro la decisione del 24 febbraio 2022 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Nonostante le proroghe concesse e dopo il richiamo dell’11 ottobre 2021, i coniugi RI 1 e RI 2 non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. Con diffida del 18 gennaio 2022, l’RS 1 (nel seguito: UT) gli ha attribuito un termine di venti giorni, avvertendoli che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali e avrebbe potuto procedere ad una tassazione d’ufficio.
Con e-mail del 2 febbraio 2022, RI 1 ha chiesto all’UT l’invio di “copia della notifica 2019”, per “poter completare la dichiarazione delle tasse per il 2019”. L’UT ha risposto lo stesso giorno, indicando le modalità per la richiesta di copie di documenti e rilevando che verosimilmente la sua domanda si riferiva alla notifica di tassazione relativa al 2018. Il contribuente ha replicato, confermando che gli serviva la tassazione del 2019, “perché dobbiamo completare la tassazione 2020”. La cancelleria dell’UT ha allora risposto che la “notifica 2019” non era ancora stata emessa e che avrebbe sollecitato il tassatore dei contribuenti.
Con decisione del 15 febbraio 2022, l’UT ha inflitto una multa disciplinare di fr. 1'800.-- e ha attribuito un termine di 20 giorni ai contribuenti per adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 18 febbraio 2021 [recte: 2022], i contribuenti hanno chiesto l’annullamento della multa disciplinare e la proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2020 a fine marzo 2022 previo ricevimento della “tassazione 2019”. A loro avviso, per inoltrare la dichiarazione d’imposta 2020 necessitavano della “tassazione 2019”, in quanto erano stati fatti “alcuni cambiamenti societari” e volevano “essere sicuri prima di procedere con il 2020”. Ritenevano che vi fosse stato un malinteso, per il fatto che la notifica di tassazione 2019 non gli era ancora pervenuta e dallo scambio di email intervenuto con l’UT avevano pensato che “era possibile ritardare la notifica”. Inoltre, la “lettera precedente […] è arrivata ma non è stata aperta perché finita in mezzo ad altre carte”.
C. Con decisione del 24 febbraio 2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, argomentando che, nel termine assegnato tramite diffida, non era stata presentata la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga. Rilevava inoltre che “poiché ogni periodo fiscale è a sé stante, la circostanza che non siano ancora stata notificate al contribuente le decisioni di tassazione per i periodi fiscali precedenti non è motivo sufficiente a giustificare un’inosservanza dei termini per l’adempimento degli obblighi di collaborazione”. Precisava infine che, nello scambio di e-mail del 2.2.2022, i contribuenti non avevano richiesto un’ulteriore proroga “che, se motivata e giustificata, avrebbe potuto essere concessa”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 2 e RI 1 chiedono l’annullamento della multa disciplinare. Ribadito che, pur avendo ricevuto la diffida, non l’avevano letta, sottolineano di aver richiesto la decisione di tassazione del periodo fiscale 2019, “che [gli] serviva, e [gli] serve tuttora, per controllare le informazioni prima di inoltrare la dichiarazione 2020”. Nella risposta alla loro e-mail del 2 febbraio 2022, l’UT li aveva “informati che il tassatore sarebbe stato sollecitato e, forse ingenuamente, a[vevan]o pensato di aspettare la notifica 2019”. D’altronde, nella risposta non era stato fatto “nessun riferimento al ritardo della dichiarazione cosa che [gli] ha fatto pensare ancora una volta che forse poteva[n]o aspettare”.
Diritto
La multa disciplinare è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente uguale è l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni distinte:
· la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;
· e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
Nel caso di specie, gli insorgenti hanno indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale per l’anno fiscale 2020, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine impartitogli con l’ultima decisione di proroga, scadente il 31 dicembre 2021.
2.2.
Va ricordato che, prima che gli fosse inflitta la multa, i contribuenti erano già stati diffidati, con decisione del 18 gennaio 2022.
A tal proposito, questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2).
I ricorrenti riconoscono di aver ricevuto la diffida del 18 gennaio 2022, ma gli sarebbe “sfuggita” e non l’avrebbero letta. In tal modo, essi ammettono una propria negligenza. L’efficacia della diffida non può certo dipendere dal fatto che il destinatario la legga o meno. In ogni caso, gli insorgenti sapevano che il termine, dopo l’ultima proroga loro concessa, scadeva il 31 dicembre 2021.
2.3.
I contribuenti sostengono che, per poter adempiere i loro obblighi procedurali, avrebbero necessitato della “notifica del 2019” per “controllare le informazioni prima di inoltrare la dichiarazione 2020”.
Come rilevato dallo stesso Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la Camera di diritto tributario ha già avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una multa disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi fiscali precedenti. Infatti, l’obbligo di dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro (cfr. le sentenze CDT n. 80.2016.46 del 13 luglio 2016; 80.2001.85 del 14 settembre 2001; 80.1997.132 dell’8 ottobre 1997).
Il fatto di non aver ancora ricevuto la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale precedente non giustifica pertanto l’inosservanza del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta.
2.4.
2.4.1.
I ricorrenti ritengono inoltre che l’e-mail del 2 febbraio 2022, loro inviata dall’autorità fiscale, potesse conferirgli una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2020, nella misura in cui li informava che il loro tassatore sarebbe stato sollecitato.
2.4.2.
Nel diritto fiscale i termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la procedura (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 1 ad art. 119 LIFD).
Un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
2.4.3.
A parte il fatto che, avendo già chiesto in precedenza delle proroghe, i contribuenti sapevano di dover rispettare dei requisiti di forma, è francamente difficile interpretare come domanda di proroga la loro richiesta di ricevere la “notifica 2019 che ci serve per potere completare la dichiarazione delle tasse per il 2019 [recte: 2020]”. Ancor meno si può considerare come una decisione che concede una proroga del termine la seguente frase, contenuta nell’ultima e-mail del 2 febbraio 2022: “La notifica 2019 non è ancora stata emessa, la sollecito al suo tassatore”. Indipendentemente dalla forma della decisione, sarebbe del tutto insolita una proroga sine die.
2.4.4.
A ciò si aggiunga che, quando il ricorrente avrebbe inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il 2 febbraio 2022, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione, già prorogato per la seconda volta fino al 31 dicembre 2021, era ormai scaduto.
Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga deve tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111).
Anche volendo interpretare l’email del contribuente come una domanda di proroga, la stessa sarebbe stata tardiva.
Secondo la tabella per la determinazione delle multe, allegata alla suddetta circolare, se il totale dell’imposta cantonale annua dovuta secondo l’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato supera l’importo di fr. 75'001.--, allora la multa base per i contribuenti imponibili illimitatamente nel Cantone ammonta a fr. 1'800.--.
Nel caso di specie, l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta dai contribuenti nell’anno 2018 ammontava a fr. 84'421.80. È pertanto corretto il calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione, che ha commisurato la multa disciplinare in fr. 1'800.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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