AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.42
Data decisione, Autorità: 27.04.2022, CDT
Titolo: Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, multa per violazione degli obblighi procedurali, certificato medico generico allestito al momento del reclamo
Incarti n. 80.2022.42 80.2022.44
Lugano 27 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 febbraio 2022 contro le decisioni del 12 gennaio 2022 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura e di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Nonostante il richiamo (in data 17 maggio 2021) e la proroga (al 30 settembre 2021), RI 1, non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) gli ha pertanto notificato una diffida in data 11 ottobre 2021 e poi, con decisione del 16 novembre 2021, gli ha inflitto una multa di fr. 800.- per violazione degli obblighi procedurali, attribuendogli un termine di 20 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali e avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 21 dicembre 2021, il contribuente ha contestato sia la diffida sia la multa, affermando che non gli era stato possibile osservare i termini per far fronte agli obblighi fiscali a causa di una malattia “accertata con visita medica il 14 ottobre 2021”. Allegava un certificato medico della dr. med. __________ del 15 dicembre 2021, che attestava che il paziente “causa malattia acuta debilitante non può mantenere i termini di inoltro della dichiarazione delle imposte 2020”.
C. Con due decisioni del 12 gennaio 2022, l’autorità di tassazione ha, da un lato, dichiarato irricevibile il reclamo contro la diffida e, dall’altro, respinto il reclamo contro la multa. In merito alla diffida, argomentava che il reclamo presentato non soddisfaceva i requisiti formali siccome era tardivo. Per quanto riguarda la multa disciplinare, l’autorità di tassazione sottolineava che il certificato medico prodotto non attestava che “nel periodo che ci interessa, la malattia era tanto grave da rendere impossibile al contribuente di intraprendere l’atto richiesto oppure da impedirgli di autorizzare un rappresentante ad intraprenderlo”.
D. Con ricorso del 27 gennaio 2022, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 contesta le decisioni dell’UT e ribadisce che l’inosservanza dei termini per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2020 è da attribuire a malattia. Chiede pertanto di considerare ricevibile e accolto il reclamo contro la diffida del 12 ottobre 2021 “con richiesta di restituzione dei termini” e il reclamo contro la multa disciplinare del 16 novembre 2021. Allega un nuovo certificato medico del 20 gennaio 2022, con il quale la dr. med. __________ attesta che il paziente “ha una malattia grave debilitante tanto grave già dall’estate 2021 da rendergli impossibile di intraprendere gli atti necessari per l’inoltro della dichiarazione delle imposte e di impedirgli di autorizzare un rappresentante ad intraprenderli”.
E. Con osservazioni del 16 febbraio 2022 l’UT propone di respingere il ricorso, sostenendo che i due certificati medici sono ritenuti insufficienti a giustificare l’annullamento della multa.
Diritto
I. Diffida ad adempiere gli obblighi procedurali
Quando, come nella fattispecie, è impugnata una decisione, con la quale l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro una decisione, la Camera di diritto tributario può unicamente verificare la legittimità della decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera non potrà che respingere il ricorso.
1.2.
Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente contro la diffida, in quanto interposto dopo la scadenza del termine previsto dalla legge e non essendo adempiuto alcuno dei presupposti per la restituzione del termine di reclamo.
La Camera di diritto tributario deve pertanto limitarsi a verificare se il reclamo fosse effettivamente tardivo e non vi fosse un motivo di restituzione del termine.
Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
2.2.
Nella fattispecie, l’11 ottobre 2021 al contribuente è stata intimata una diffida a presentare la dichiarazione d’imposta 2020.
Il contribuente ha interposto reclamo contro la decisione in questione solo il 21 dicembre 2021, quando ha impugnato anche la multa per violazione degli obblighi procedurali, inflittagli con decisione del 16 novembre 2021.
Il reclamante ha chiesto la restituzione del termine di reclamo per malattia, allegando un certificato medico del 15 dicembre 2021.
2.3.
La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
Se una malattia viene invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).
2.4.
Nella fattispecie, il contribuente ha allegato al suo reclamo un certificato medico del tutto generico, dal quale non risulta né la malattia da cui era affetto né la data in cui la stessa è insorta né l’eventuale data in cui è intervenuta la guarigione (“causa malattia acuta debilitante”). D’altronde, la stessa formulazione del certificato dimostra che lo stesso è stato allestito espressamente per le esigenze processuali dell’insorgente (“non può mantenere i termini di inoltro della dichiarazione delle imposte 2020”).
In ogni caso, come sottolineato dallo stesso UT nelle osservazioni al ricorso, è inspiegabile il fatto che il contribuente fosse così gravemente ammalato da non poter presentare la dichiarazione d’imposta e reclamare contro la diffida, ma che abbia tuttavia potuto interporre il reclamo contro la multa e poi il ricorso alla Camera di diritto tributario. Si deve concludere come minimo che la malattia non sia stata tanto grave da impedirgli almeno di conferire il mandato a una terza persona.
2.5.
Nella misura in cui concerne la decisione con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo contro la diffida dell’11 ottobre 2021, il ricorso è pertanto respinto.
II. Multa per violazione degli obblighi procedurali
La multa disciplinare è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
3.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente uguale è l’art. 174 LIFD.
3.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni distinte:
· la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;
· e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
Nella fattispecie, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020 entro il termine impartitogli, e nonostante un richiamo, una proroga e la diffida.
4.2.
Il contribuente non ha inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine impartitogli dopo la decisione di proroga e neanche nel termine fissato dalla diffida. Egli ha dunque commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale.
Il contribuente invoca tuttavia una malattia, in corso “da mesi”, che non gli avrebbe consentito di far fronte agli obblighi fiscali. Come già rilevato in precedenza, con riferimento al ricorso contro la diffida, il certificato medico prodotto dall’insorgente con il reclamo è tuttavia estremamente generico ed è chiaramente stato redatto in modo funzionale alle sue esigenze processuali. Se, da un lato, non precisa la natura della malattia né la sua durata, dall’altro, attesta con chiarezza che la stessa gli ha impedito di presentare la dichiarazione d’imposta. Dopo che l’autorità di tassazione, respingendo il suo reclamo, ha sottolineato come il certificato medico prodotto non attestasse che “nel periodo che ci interessa, la malattia era tanto grave da rendere impossibile al contribuente di intraprendere l’atto richiesto oppure da impedirgli di autorizzare un rappresentante ad intraprenderlo”, il ricorrente ha allegato al ricorso un nuovo certificato medico, che fa risalire la malattia “all’estate 2021”, non senza precisare che la stessa gli ha impedito non solo di “intraprendere gli atti necessari per l’inoltro della dichiarazione delle imposte”, ma anche di “autorizzare un rappresentante ad intraprenderli”. Da questo secondo certificato emerge ancor più chiaramente il carattere funzionale dello stesso. La malattia, che continua a non essere nominata, si sarebbe manifestata nell’estate del 2021, ma è stata certificata solo il 20 gennaio 2022, pochi giorni prima dell’inoltro del ricorso. Inoltre, pur non essendone noti i sintomi, avrebbe impedito al ricorrente anche solo di conferire un mandato ad un rappresentante.
La decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha respinto il reclamo contro la decisione con cui aveva inflitto al contribuente una multa per violazione degli obblighi di procedura, è pertanto legittima. Anche volendo ammettere che il contribuente sia stato ostacolato dalla malattia nell’adempimento dei suoi obblighi fiscali, è escluso che l’impedimento fosse tale da non consentirgli perlomeno di conferire un mandato ad un rappresentante.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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