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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2003.2
Data decisione, Autorità: 03.02.2003, IICCA
Incarto n. 12.2003.2
Lugano 3 febbraio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00117 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione 14 dicembre 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. da
con cui l’attrice ha chiesto di accertare che essa nulla doveva alla convenuta a dipendenza della compravendita della part. n. __________ RFD di __________ e con ciò fosse annullato il PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande avversate dalla controparte e respinte dal Pretore con sentenza 25 ottobre 2002;
appellante __________ con atto di appello 18 novembre 2002 (inc. n. 12.2002.00200), impugnativa che, a seguito del mancato pagamento dell'anticipo di fr. 1'500.- nel termine assegnato, è stata stralciata dai ruoli da questa Camera con decreto 13 dicembre 2002;
ed ora sull’istanza 23 dicembre 2002 con cui __________ chiede la concessione di un ulteriore termine per provvedere al versamento dell'anticipo richiesto, con protesta di spese e ripetibili;
citate le parti all'udienza di discussione del 28 gennaio 2003, nel corso della quale la parte appellata ha postulato la reiezione dell’istanza di restituzione in intero, pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con ordinanza 21 novembre 2002 il presidente di questa Camera, nell’ambito della procedura ricorsuale dipendente dall’appello 18 novembre 2002 promosso da __________ (inc. no. 12.2002.00200), ha assegnato all’appellante un termine scadente il 9 dicembre 2002 per versare alla cassa del Tribunale un anticipo spese di fr. 1’500.- con la comminatoria di stralcio del gravame in caso di mancata osservanza dello stesso (art. 312 CPC);
che con decreto 13 dicembre 2002 questa Camera, preso atto che dalla copia della polizza di versamento annessa all'estratto del conto corrente postale del Tribunale d'appello del 12 dicembre 2002 risultava che l'importo in questione era stato pagato solo il 10 dicembre 2002, ha concluso per la tardività del versamento dell’anticipo ed ha pertanto stralciato l’appello dai ruoli;
che con l’istanza di restituzione in intero 23 dicembre 2002, che qui ci occupa, __________ chiede in sostanza la concessione di un ulteriore termine per provvedere al versamento dell'anticipo richiesto;
che, a sostegno dell’istanza, essa afferma che nel caso di specie la mancata osservanza del termine sarebbe dovuta a tutta una serie di circostanze, che hanno impedito all'amministratore unico della società __________ di prendere conoscenza per tempo dello stesso, senza che nell’occasione gli potesse essere rimproverata alcuna colpa: innanzitutto la missiva con cui il legale della società l'aveva a suo tempo invitato ad eseguire il pagamento nel termine era stata spedita solo per lettera semplice; allorché l'amministratore unico si era presentato negli uffici della società, il 2 dicembre, questa lettera -sempre che fosse già pervenuta- non gli venne sottoposta; egli avrebbe dovuto tornare in ufficio il 4 dicembre, ma un appuntamento improvviso con un cliente a __________ prima e la grave malattia della suocera a __________ poi l'hanno tenuto lontano dal suo domicilio fino al fine settimana; assente in Ticino il lunedì 9 dicembre, egli ha potuto rientrare presso gli uffici della società solo mercoledì 11 dicembre; nel frattempo, il 4 dicembre la segretaria della società __________ aveva preparato gli ordini di pagamento urgenti, tra cui quello in questione, in attesa che l'amministratore, l'unica persona abilitata a sottoscriverli, si presentasse negli uffici; il 5 dicembre essa provvide a inviargli un e-mail con cui menzionava questo pagamento, sennonché lo stesso venne mandato a un indirizzo di posta elettronica bloccato, senza che nessuno se ne accorgesse; tornata in ufficio martedì 10 dicembre ed accortasi che il pagamento non era stato effettuato, la segretaria ha bonificato quel giorno stesso l'importo in questione attingendo dai suoi conti personali;
che delle osservazioni esposte dalla convenuta nell'ambito dell'udienza di discussione si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
considerando
in diritto
che giusta l’art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza (lett. a), oppure ancora perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b);
che l'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini è in principio ammissibile anche contro la declaratoria d'inammissibilità per tardività di un appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 137) rispettivamente contro il decreto di stralcio per mancato o tardivo pagamento dell'anticipo spese (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 35 ad art. 137), essa essendo intesa a ripristinare la situazione processuale esistente al momento in cui è subentrata la preclusione, concedendo alla parte preclusa la possibilità di compiere l'atto processuale omesso senza sua colpa (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 252): la domanda di restituzione deve in tal caso essere formulata al giudice davanti al quale si è verificata la preclusione (Anastasi, op. cit., ibidem), nel caso di specie, trattandosi del termine per il versamento dell'anticipo per le spese d'appello, davanti a questa Camera;
che nel caso concreto l'istanza, pur essendo stata inoltrata all'autorità competente, deve però già essere respinta in ordine, in quanto non è stata presentata dall'appellante (), cioè dalla persona cui era stato a suo tempo assegnato il termine di cui si chiede la restituzione, ma da una terza persona (), che con essa nulla a che vedere (cfr. gli estratti a RC, assunti d'ufficio da questa Camera, da cui in particolare non risulta che __________ sia il successore in diritto di __________);
che, a prescindere da quanto precede, l'istanza in questione dev'essere respinta anche nel merito;
che lo scopo dell’istituto della restituzione in intero non è in effetti quello di sopperire alle eventuali negligenze dell'istante rispettivamente dei suoi rappresentanti o ausiliari (circostanza di cui l’istante è per altro pienamente cosciente, cfr. istanza p. 5: cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10, 11 e 12 ad art. 137; Rep. 1994 p. 381; IICCA 10 maggio 1995 in re G. SA/F., 14 luglio 1998 in re E. SA/C.; ICCTF 7 novembre 1996 in re M./M. SA);
che nel caso concreto è del tutto pacifico che l'ordinanza contenente il termine è entrata nella sfera di conoscenza dell'istante, tramite il suo legale, già il 22 novembre 2002: ne discende che tutti i successivi disguidi indicati nell'istanza -segnatamente l'invio per lettera semplice alla società, la successiva impossibilità di contattare l'amministratore unico, l'inconveniente dell'e-mail non ricevuto- sono in definitiva ascrivibili all'istante stessa, che non si è adeguatamente organizzata, in particolare per quanto riguarda la regolazione dei flussi informativi, per osservare quel termine, quando essa doveva senz'altro essere cosciente, avendo inoltrato un appello, che ben presto sarebbe stata richiesta dal tribunale di fornire le necessarie anticipazioni (cfr., per analogia, Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19-21 ad art. 137);
che l'istanza di restituzione in intero, nella misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinta;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di restituzione in intero 23 dicembre 2002 di __________ è respinta.
II. Le spese della presente procedura consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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