AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.221
Data decisione, Autorità: 28.03.2022, CDT
Titolo: Imposta sulla sostanza: valutazione della sostanza mobiliare, stima di un fondo d’investimento risultante dall’attestazione della banca depositaria, vincolante
Incarto n. 80.2021.221
Lugano 28 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 settembre 2021 contro la decisione del 1° settembre 2021 in materia di IC 2014-2015.
Fatti
A. a. Periodo fiscale 2014
Con dichiarazione fiscale IC/IFD 2014 RI 1 (18.2.1952), gestore patrimoniale, dichiarava un reddito imponibile di fr. 61'262.- ed una sostanza imponibile di fr. 537'294.-.
Il contribuente specificava, nel Modulo 2 “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali”, di aver ricevuto in donazione dalla madre, __________ (), l’importo di fr. 990'000.-. Il contribuente riceveva delle quote del fondo denominato “” (1'913.39 quote), del valore imponibile al 31.12.2014 di fr. 218'402.- (cfr. estratto fiscale della banca depositaria __________).
b. Periodo fiscale 2015
Per quanto concerneva il periodo fiscale 2015 il contribuente aveva regolarmente presentato la propria dichiarazione fiscale. Con l’intimazione del ricorso, questo Tribunale ha chiesto, come da prassi, all’Ufficio di tassazione di voler trasmettere gli incarti completi dei periodi fiscali sub judice. Il 2015 non è stato presentato. Su esplicita richiesta della Camera, l’autorità resistente ha comunicato di non essere riuscita a reperire i documenti richiesti. Neppure il contribuente, informato in merito, è riuscito a produrre copia di quanto trasmesso, a suo tempo, all’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) (cfr. scritto 3.3.2022 della CDT a RI 1 e sua risposta del 9.3.2022). Dalla decisione di tassazione si può comunque evincere che il contribuente aveva dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 61'239.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'000'717.-.
B. a. Periodo fiscale 2014
Con decisione di tassazione IC/IFD 2014 del 12.9.2018 l’UT stabiliva un reddito imponibile complessivo di fr. 50'400.- per l’IC ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'727'000.-. Per l’IFD il reddito accertato era di fr. 59'200.-. In particolare, nella sostanza, veniva aggiunto il valore del capitale di fr. 690'766.91 detenuto dal contribuente presso __________ __________ (conto nr. __________), così come stabilito dal verbale di audizione sottoscritto con l’Ufficio delle procedure speciali il 23.8.2017, nell’ambito della procedura di sottrazione d’imposta.
b. Periodo fiscale 2015
Con decisione di tassazione IC/IFD 2015 del 12.9.2018 l’UT stabiliva un reddito imponibile complessivo di fr. 46'300.- per l’IC e di fr. 55'100.- per l’IFD. Ai soli fini IC veniva computata una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'565'000.-.
C. Con unico reclamo 1°.10.2018, RI 1 si aggravava contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015. In particolare specificava di essersi accorto, dopo riesame della documentazione di aver indicato, nella sostanza, il valore del fondo denominato “__________”. Secondo l’insorgente, tale fondo non avrebbe in realtà alcun valore di mercato “(…) essendo invendibile sin dal 2009 come evidenziato dalla allegata documentazione”. Il prezzo di tale fondo sarebbe in costante diminuzione: nella realtà non poteva essere liquidato a nessun prezzo dal 2009. Motivo per cui avrebbe dovuto essere considerato a tutti gli effetti un titolo “tossico” “(…) che il gestore e la casa che lo hanno emesso cercano surrettiziamente di tenere in vita forse col timore di essere esposti a cause legali”. Il contribuente allegava al gravame della documentazione telematica a conferma dei numerosi contatti con il gestore del fondo, __________, intesi alla liquidazione della sua quota parte. RI 1 chiedeva pertanto di rivalutare il valore della quota parte detenuta nel fondo __________, sulla base delle nuove informazioni fornite.
D. a. Periodo fiscale 2014
Con decisione dopo reclamo del 1°.9.2021, l’autorità fiscale riconfermava la precedente decisione, con la seguente motivazione:
“Il contribuente contesta il valore fiscale delle 1'913.39 del fondo __________ di sua proprietà al 31.12.2014, dichiarando che, in realtà, questo fondo non ha alcun valore di mercato poiché esso risulta “invendibile” sin dal 2009. Secondo l’art. 45 LT, “i titoli che sono regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del giorno determinante per l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 LT). In generale, l’autorità fiscale accetta i dati che figurano nell’attestazione fiscale in quanto, per principio, queste si basano sui rendiconti di chiusura alla fine di ogni periodo contabile messi a disposizione dal fondo stesso. Ai fini della valutazione patrimoniale per la sostanza privata, le considerazioni relative ad eventuali perdite future non sono prese in considerazione. Visto quanto sopra esposto, l’autorità fiscale non può far altro che confermare la decisione di prima istanza del 12 settembre 2018”.
b. Periodo fiscale 2015
Con decisione dopo reclamo del 1°.9.2021, l’autorità fiscale riconfermava la precedente decisione, motivando la mancata modifica del valore del __________ in maniera analoga alla decisione del periodo fiscale 2014.
E. Con ricorso 16.9.2021 RI 1 impugna le decisioni su reclamo 2014 e 2015, per quanto concerne l’imposta sulla sostanza ed in particolar modo il valore attribuito al fondo __________. Il contribuente spiega che il fondo __________ è un Hedge Fund di diritto delle isole __________, non quotato. Il fondo investiva, sino al 2009, in polizze vita di cittadini americani. L’insorgente precisa che il contabile che aveva preparato la sua dichiarazione fiscale per il 2014, aveva indicato il valore pieno delle quote, come da attestazione fiscale. RI 1 asserisce di aver tentato di vendere tale fondo sul mercato “(…) scoprendo però che non poteva essere venduto al NAV poiché, stando a quanto comunicato dal Consiglio di Amministrazione dello stesso fondo, il numero elevato delle richieste di riscatto non consentiva una richiesta ordinata”. Il contribuente indica che al momento dell’inoltro del ricorso la quotazione del titolo era pari a USD 20.64, dopo una “(…) costante e a volte repentina discesa come evidenziato dai grafici allegati pubblicati dal sito del Financial Times e dal terminale Bloomberg”.
Secondo il contribuente l’UT, nella motivazione delle decisioni, avrebbe riconosciuto che i prezzi del fondo vengono forniti dal gestore del fondo e che la banca depositaria non fa altro che riportarli “tel quel” nell’attestazione fiscale e ritiene che, fintanto che la perdita non sarà realizzata non è possibile prendere in considerazione alcuna minusvalenza. Secondo RI 1, il gestore del fondo continuerebbe a percepire la commissione annuale dello 0.75% annua sul valore residuo del fondo. Il ricorrente sostiene che, oltre a subire le perdite accumulate dal fondo, deve corrispondere le commissioni di tenuta del conto deposito della banca e pagare le imposte sulla sostanza. La situazione sarebbe diventata per lui sempre più insostenibile siccome non dispone più né di alcun reddito né di altra sostanza. Il ricorrente precisa che, da quando è divenuto di sua proprietà, il fondo ha perso l’82.17% passando da USD 115.73 nel 2014 a USD 20.64 nel mese di maggio 2021. Il contribuente chiede pertanto di attribuire un valore nullo al fondo o, in alternativa, un valore “residuo” (non superiore all’ultimo valore di USD 20.64) e quindi “(…) inferiore a quello indicato dal gestore del fondo __________ per i periodi in questione”. Il fondo “__________” dovrebbe essere equiparato ad uno strumento finanziario di tipo “tossico”, e pertanto insolvente, tipo i titoli tossici detenuti da __________ durante la crisi del 2008.
F. Con osservazioni 7/11.10.2021 l’UT si riconferma nelle proprie decisioni.
G. Con scritto 3.3.2022, questa Camera si è rivolta al contribuente chiedendo di voler produrre copia della dichiarazione fiscale 2015 comprensiva dei relativi allegati (ed in particolare quelli riguardanti il __________), poiché i documenti non erano stati prodotti dall’autorità resistente, siccome irreperibili. Con missiva 8/9.3.2022 RI 1 produceva la documentazione inerente le quote detenute nel __________ (estratto fiscale della Banca __________). L’insorgente allega anche l’ultimo NAV disponibile, tratto dal sito del Financial Times e risalente al 31.10.2021, dal quale si evince l’ulteriore valutazione al ribasso del fondo in questione.
Diritto
L’UT è di diversa opinione e sostiene invece di aver accertato correttamente la sostanza del ricorrente, basandosi sugli estratti patrimoniali al 31.12.2014 e 2015, prodotti dal contribuente e allestiti dalla __________.
L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1 LAID).
La sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LAID).
Essa si compone della totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente (art. 44 cpv. 2 LT).
2.2.
Come detto, all’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona secon
Il contribuente ha allegato alla propria dichiarazione l’attestazione fiscale rilasciata dalla __________. In particolare si evince che il 29.1.2014 l’Istituto di credito ha immesso sul deposito del contribuente 1'913.393 quote del fondo __________ –A- (fondo domiciliato nelle __________, avente codice ISIN __________, e commercializzato nelle __________ cfr. https://markets.ft.com, sito consultato il 14.3.2022) trasferiti dal conto della __________. L’estratto fiscale al 31.12.2014 indicava, sempre per quanto concerne il __________, un totale di 1'913.39 quote (rimasto invariato dal 29.1.2014) ed un valore imponibile in fr. 218'402.- (fr. 114.8753 per quota).
Per quanto riguardava invece il periodo fiscale 2015, al 31.12.2015, il saldo delle quote era aumentato a 2'083.88 (il 17.7.2015 era stato effettuato un acquisto di 170.49 quote) ed il valore era pari a fr. 215'384.- (fr 103.2526 per quota).
3.2.
3.2.1.
Secondo l’art. 125 cpv. 1 lit. c LIFD (di analogo tenore l’art. 199 cpv. 1 lit. c LT) le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare:
a. (…);
b. (…);
c. Gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti.
3.2.2.
Compilando l’elenco titoli, il contribuente indica tutti gli averi di risparmio ed altri investimenti in capitale che lui stesso, il suo coniuge ed i figli sotto la sua autorità parentale detengono. Spetta all’usufruttuario dichiarare il capitale ed i redditi di cui è titolare nella sua dichiarazione fiscale. La data determinante è la fine del periodo fiscale.
L’elenco titoli dà un’immagine statica e non riflette i cambiamenti avvenuti sugli averi durante l’anno (Althaus-Houriet, Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], Basilea, 2a ed, n. 36-37 ad art. 125 LIFD; Beusch/Rohner, Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Einreichung von Steuererklärungen bei den direkten Steuern, in zsis) 2006, Aufsätze Nr. 4); Zweifel/Hunziker, Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], Basilea, 3a. ed., n. 19-22 ad art. 125 LIFD).
La prassi delle banche svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei ad essere allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr. la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3; Beusch/Rohner, op. cit., pag. 18; Locher, Kommentar DBG, Basilea 2015, n. 7 ad art. 125; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar Zürcher StG, Zurigo, 4a. ed., n. 12 ad art. 134 StG).
3.3.
L’art. 127 cpv. lit. b LIFD prevede che devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente, i creditori e i debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti. Di analogo tenore l’art. 201 cpv. 1 lit. b LT.
Gli obblighi di produrre le attestazioni all’autorità fiscale spettano, in prima linea, al contribuente. Oltre al dovere di presentare il certificato all’autorità fiscale, nonché all’obbligo di fare tutto quanto possibile per permettere una valutazione completa e corretta della propria situazione, si aggiunge l’esigenza, imposta al contribuente, di controllare gli attestati da trasmettere. Quest’ultimo, per quanto possibile e ragionevole, deve verificare personalmente la completezza e la correttezza degli attestati.
Se del caso, è il contribuente a dover chiedere al terzo, che ha l’obbligo di rilasciare delle attestazioni, di completare o modificare l’attestato. Nel caso in cui il terzo dovesse rifiutarsi di rilasciare un attestato oppure di modificare un dato inesatto, il contribuente deve informare l’autorità fiscale. In caso di inosservanza dell’obbligo di controllo – che gli compete – il contribuente viola gli obblighi procedurali (art. 125 cpv. 1 lit. a LIFD e art. 126 cpv. 2 LIFD) (Zweifel/Hunziker, Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], op. cit., n. 19-22 ad art. 125 LIFD).
3.4.
Ora il ricorrente, come visto, ha correttamente proceduto a presentare la documentazione bancaria relativa al sito visualizzato il 14.3.2022), dal quale si può evincere una pressoché ininterrotta perdita di valore del fondo dal 2014 in avanti.
Al 31.10.2021 il valore di una quota era pari a USD 20.20.
Paragonando il grafico prodotto dall’insorgente ed estrapolato dal sito del Financial times alla documentazione bancaria della banca depositaria __________ in relazione al valore delle quote del __________, si può facilmente verificare il prezzo di ogni singola quota del fondo alla fine del 2014 e del 2015: i valori
di queste due fonti sono i medesimi (allegato doc. F alla lettera consegnata brevi manu il 9.3.2022 dall’insorgente).
3.5.
Il ricorrente, produce, a suffragio della sua tesi e meglio del valore pressoché nullo delle quote del __________, la corrispondenza e-mail intrattenuta tra fine 2016 ed il 2017 con il manager del fondo, __________, dalla quale trasparirebbe la difficoltà nella vendita delle quote.
Ora, come visto in precedenza, l’autorità fiscale, nel determinare il valore del __________ si è correttamente basata sull’attestato fiscale della banca __________. Il contribuente non ha contestato il valore del fondo vis-à-vis della banca: egli ha infatti prodotto, unitamente alle dichiarazioni 2014 e 2015, l’attestato fiscale, senza sollevare problematiche di sorta né indicare di essersi adoperato con la Banca, rispettivamente con il gestore del fondo per modificare il valore delle quote.
Unicamente con il reclamo presentato il 1°.10.2018 egli ha asserito che il valore del fondo era nullo, dato che le sue quote risultavano di fatto invendibili e ciò sulla base della sola conversazione telematica avuta con il gestore del fondo (nel 2016-2017).
RI 1 dimentica tuttavia che sub judice sono unicamente i periodi fiscali 2014 e 2015: lo stato della sostanza si determina, in maniera statica, al 31.12. Non possono essere tenute in considerazione ulteriori variazioni di valore future.
In questi due periodi, il fondo non aveva ancora perso un’importante parte del suo valore (come è invece attualmente il caso, sulla base delle informazioni finanziarie più recenti e risalenti alla fine di ottobre del 2021, cfr. sito del Financial Times), ma si attestava attorno ai fr. 100.- per quota, come stabilito anche dalla stessa banca presso la quale erano depositati i titoli nonché dal sito __________ (fonte citata dallo stesso contribuente).
3.6.
In conclusione non vi sono agli atti elementi per cui questo Tribunale possa, rispettivamente debba discostarsi dal valore delle singole quote del __________ attestato ufficialmente dalla banca depositaria ____________________ al 31.12.2014 ed al 31.12.2015, che corrisponde a quanto indicato anche dai dati reperiti e consultati sul sito __________.
Si ricorda a titolo abbondanziale che secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 6.2.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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