AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.10
Data decisione, Autorità: 25.03.2022, CDT
Ricorso: TF 2C_312/2022 - 18.05.2022
Titolo: Imposta sulla sostanza: diritto di abitazione, valore locativo, nudi proprietari non imponibili
Incarto n. 80.2022.10
Lugano 25 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC 2019.
Fatti
A. __________ (29.12.1999), __________ (31.12.1996), __________ (10.03.1997) e __________ (22.09.1993) e __________ 03.11.1991 sono comproprietari del mapp. n. __________ RFD di __________ e del foglio di proprietà per piani (PPP) n. __________ sul fondo base n. __________ RFD di __________. Entrambi i fondi sono gravati da un onere di abitazione vita natural durante a favore di RI 1.
Nella dichiarazione d’imposta IC 2019, RI 1 ha fatto valere un reddito e una sostanza imponibili nel Canton Ticino pari a fr. 0.-.
B. Con decisione del 27 gennaio 2021, l’Ufficio di tassazione di Lugano (nel seguito UT) ha notificato a RI 1 la tassazione IC 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 4'300.- e quello determinante per l’aliquota in fr. 314'100.-; la sostanza imponibile ammontava a fr. 83'000.- e quella determinante per l’aliquota a fr. 1'209'000.-. Il reddito degli immobili nel Canton Ticino era stato stabilito in fr. 8'707.- ed erano poi stati dedotti in particolare le spese di manutenzione (fr. 1'741.-) e gli interessi passivi (fr. 2'277.-).
Questa la motivazione della decisione:
Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti.
Imposizione del valore di stima della sostanza immobiliare goduta in usufrutto o sulla quale si ha un diritto di abitazione.
C. Con reclamo del 22 febbraio 2021, RI 1 ha censurato la ripresa del valore locativo dell’abitazione secondaria sita a Lugano__________, sostenendo che l’immobile non è più di sua proprietà e il diritto di abitazione è esteso anche ai suoi figli, pertanto “si deve al meno dividere 6966 per 4, e dopo dedurre le altre cose”.
Con decisione del 15 dicembre 2021, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale 2018 [recte: 2019] è stato presentato reclamo, a motivo degli imposti fattori di reddito e sostanza relativi agli immobili in Canton Ticino. Tali immobili sono parzialmente di proprietà dei figli del contribuente; tali quote di spettanza sono gravate da un onere di abitazione iscritto a registro fondiario a favore del contribuente, il quale si vede imporre i fattori di reddito e sostanza in virtù della loro condizione (paragonabile fiscalmente) ai detentori di un diritto di usufrutto. Visto quanto precede il reclamo non può essere ammesso, e la decisione di prima istanza viene riconfermata.
D. Con ricorso del 13 gennaio 2022, RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, censurando l’assoggettamento alle imposte sul reddito e sulla sostanza degli immobili di Lugano__________. Egli motiva come segue:
[…] è scritto, che parte della famiglia RI 1 della casina __________ a __________ è in usufrotto di me. Questo non è così: Non è in usufrotto di me!
__________, __________, __________, e io hanno ognuno 1/4 di diritto/onere di abitazione. (supplemento 1)
Per questo (come penso io) si deve dividere le tasse del reddito per 4 (o per 3, come io avevo scritto nel reclamo). (supplemento 2)
E per la sostanza: lo stesso (o magari anche 0 per me, perché non sono proprietario, e perché la casina non è in usufrotto di me).
L’UT ha rinunciato a presentare le proprie osservazioni scritte.
Diritto
L’art. 13 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta totale (cpv. 1) e che la sostanza gravata da usufrutto sia computata all’usufruttuario (cpv. 2).
Le disposizioni citate sono state riprese dal legislatore all’art. 40 cpv. 1 e cpv. 2 LT.
Prassi e dottrina non concordano in merito all’assimilazione del diritto di abitazione all’usufrutto, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza (Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, n. 29 ad art. 13 LAID, p. 447 s.).
Nel Canton Ticino, la prassi della Divisione delle contribuzioni sottopone il diritto di abitazione allo stesso trattamento previsto per la sostanza gravata da usufrutto (cfr. Circolare n. 1/2003 della Divisione delle contribuzioni, Usufrutto e diritto di abitazione nell'ambito dell'imposta ordinaria, abrogata ma ancora pubblicata in https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2003_01.pdf).
1.2.
La decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha attribuito al ricorrente il valore degli immobili di __________, è conforme alla prassi menzionata.
L’affermazione del ricorrente, secondo cui __________, __________, __________ e lui stesso avrebbero “ognuno ¼ di diritto/onere di abitazione” non trova riscontro nell’estratto del Registro fondiario allegato al ricorso. In effetti, i primi tre hanno altrettante quote di comproprietà degli immobili, mentre l’insorgente beneficia del diritto di abitazione. Non si vede pertanto su quali presupposti il valore degli immobili dovrebbe essere suddiviso fra quattro persone, quando una sola ne ha il godimento.
L’eventuale circostanza, menzionata nel reclamo del 22 febbraio 2021, secondo cui i figli si sarebbero assunti l’impegno di pagare le imposte, non ha alcuna ripercussione sul rapporto giuridico d’imposta. Infatti, in nessun caso, convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993 n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p. 17).
Giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT e l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
2.2.
In ambito fiscale, la nozione di usufrutto va interpretata in senso economico, nel senso cioè di un godimento e non nel ristretto senso civilistico del termine, come parrebbe invece suggerire la lettera degli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, che è frutto di una infelice traduzione restrittiva del testo francese e di quello tedesco, che, come rilevato dal Tribunale federale, usano la nozione di “Nutzungsrecht für Eigengebrauch” e non di “Nutzniessung”, di “droit de jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002 pag. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28).
Per l’imposizione del reddito della sostanza immobiliare non è pertanto determinante la configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il diritto di godimento (Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 23 ad art. 21 LIFD, p. 550). In altre parole, costituiscono altra forma di godimento non soltanto l’usufrutto, espressamente menzionato dalla norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di abitazione (art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779l CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri rapporti giuridici assimilabili all’usufrutto, segnatamente negozi di carattere obbligatorio (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 79 ad art. 21 LIFD, p. 440-441).
2.3.
Per il fatto che il ricorrente sia beneficiario del diritto di abitazione sugli immobili di __________, si giustifica la decisione dell’autorità di tassazione di attribuire a lui e non ai figli il relativo valore locativo. Egli li ha infatti a sua disposizione per uso proprio in forza di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (“Nutzungsrecht für Eigengebrauch”). Anche in questo caso, l’esistenza di un eventuale accordo fra le parti in merito al pagamento delle imposte sul reddito non sarebbe opponibile all’autorità fiscale.
L’insorgente non contesta peraltro il calcolo in sé del valore locativo, ragione per cui la questione non deve essere ulteriormente approfondita.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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