AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.252
Data decisione, Autorità: 16.03.2022, CDT
Titolo: Deduzioni: spese di disabilità, conguaglio retta casa anziani, deduzione secondo il principio di cassa e non di competenza
Incarti n. 80.2021.252 80.2021.253
Lugano 16 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 novembre 2021 contro la decisione del 6 ottobre 2021 in materia di IC e IFD 2020.
Fatti
A. Con dichiarazione di imposta IC/IFD 2020, la signora RI 1 dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 45'989.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 174'075.-. In particolare, la contribuente chiedeva in deduzione fr. 6'725.- quali “spese per disabilità”.
B. Con decisioni di tassazione IC/IFD 2020 del 12 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 50'700.- per l’IC e in fr. 55'500.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 174'000.-. In particolare, l’UT riconosceva, quali “spese per disabilità” unicamente fr. 2'000.-, con la seguente motivazione:
“15.1 Sono deducibili le sole spese di retta per degenza in casa anziani ridotte della quota non deducibile come al modulo 6.1”.
C. Con tempestivo reclamo del 19 maggio 2021, RA 1 – a nome e per conto della contribuente – contestava la correzione fiscale apportata alla deduzione “spese per disabilità”, sottolineando che:
“Di fatto durante il 2020 la contribuente ha soggiornato per 5 mesi nella __________, così come indicato nel Modulo 6.1, con un esborso totale di fr. 12'225.- (media fr. 2'445.-/mese). L’esborso di fr. 12'225.- è composto da fr. 7'650.- di rette provvisorie per il 2020 e da fr. 4'575.- di conguaglio rette per il 2019 (poiché superati i limiti dei 3 mesi del soggiorno annuale temporaneo) à conguaglio rette 2019 ricevuto e pagato solo nel luglio 2020”.
Con scritto e-mail del 22 settembre 2021, il rappresentante contrattuale della contribuente comunicava all’UT che “per il 2021 la Casa per anziani __________ ci ha confermato che non verrà emesso alcun conguaglio retroattivo della retta 2020”.
D. Con decisioni del 6 ottobre 2021, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, ritenendo che “la retta della casa anziani, considerato come sia una spesa ricorrente, debba essere inserita e dedotta nel periodo fiscale di competenza e nel caso specifico quindi nel 2019”. Secondo l’UT la contribuente avrebbe dovuto presentare un’istanza di revisione riferita al periodo fiscale 2019, a seguito della scoperta “di nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi”. L’autorità fiscale aggiungeva poi che “allo stesso tempo, non si può non tener conto come la dichiarazione d’imposta 2019 sia stata consegnata in data 16.07.2020 e la relativa decisione di tassazione emessa in data 16.09.2020. Oltre ad essere ancora valido il termine di 90 giorni per la domanda di revisione, la contribuente o il suo rappresentante avrebbero dovuto comunicarci il ricalcolo della retta già al momento della consegna della dichiarazione d’imposta 2019, in quanto già a conoscenza di questo fattore. Inoltre, anche a seguito della decisione di tassazione 2019 avrebbe potuto interporre un reclamo formale entro 30 giorni dalla notifica”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 2 novembre 2021, RI 1 insorge contro le decisioni su reclamo IC/IFD 2020. In particolare, la contribuente ribadisce che “nell’anno 2020 le sono stati conteggiati 75 giorni di degenza retroattiva del 2019 […]; onere supplementare non conteggiato nel periodo fiscale 2019 in quanto pagato nel 2020”, sottolineando che “sulla Circolare N. 9/2005 DEDUZIONE DELLE SPESE DI MALATTIA; INFORTUNIO E DISABILITA emanata dalla Divisione delle contribuzioni, viene esplicitamente indicato (pagina 15) Il momento determinante per la deduzione è quello del pagamento della prestazione da parte del contribuente”.
F. Con osservazioni del 12 novembre 2021, l’autorità fiscale si riconferma nella motivazione esposta in sede di “decisione su reclamo” ed aggiunge “che il tipo di spesa è da considerarsi ricorrente, motivo per cui deducibile nell’anno di competenza, ovvero il periodo fiscale 2019. Inoltre, si precisa che la deduzione poteva essere fatta valere con domanda di revisione come prescritto dalla legge”.
Diritto
A livello federale la base legale per la deducibilità delle spese di disabilità si trova, nello stesso tenore di quella cantonale, all’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD.
Il momento determinante per la deduzione è quello del pagamento della prestazione da parte del contribuente (cosiddetto “principio di cassa” o “Ist-Methode”). Il rimborso della cassa malati o dell’istituto assicurativo (che permette anche di calcolare la quota di spesa a carico e deducibile) è di conseguenza riportato a quel momento (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 33f ad art. 33 LIFD, p. 838; nello stesso senso: Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 86 ad art. 33 LIFD, p. 1009; inoltre: Circolare n. 9/2005, p. 15).
Eccezionalmente, si ammette l’applicazione del “principio di competenza” (“Soll-Methode”). Ciò si verifica, ad esempio, quando le spese sono imputabili ad un evento unico chiaramente collocabile nel tempo (come nel caso di un infortunio o quando ci si sottopone ad un trattamento importante dal dentista) e il loro ammontare e la loro scadenza incontestabilmente da ricondurre ad un unico periodo fiscale, ma tuttavia, a causa di una infelice tempistica dei trattamenti e della fatturazione da parte dei vari medici, i pagamenti avvengono in periodi fiscali diversi, pur essendo molto vicini fra loro. Altrimenti, in casi simili, si otterrebbe il risultato discutibile che una parte dei pagamenti non potrebbe essere dedotta del tutto o solo parzialmente a causa della franchigia, anche se i costi sono indubbiamente attribuibili a un singolo evento e la capacità contributiva è ridotta di conseguenza (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op.cit., n. 33f ad art. 33 LIFD).
2.2.
Nel caso qui in esame, la contribuente chiede in deduzione sia le “spese di retta per la degenza in casa anziani” sostenute nel 2020 sia parte dei costi riconducibili all’anno 2019 ed ascrivibili al calcolo rettificato dal Cantone in data 27 maggio 2020. Infatti, la retta giornaliera pagata dalla signora RI 1 per il soggiorno in casa anziani nel 2019 ammontava inizialmente a fr. 84.-. Tale importo era poi stato aumentato a fr. 145.- nel corso del 2020. Tale “conguaglio retroattivo” veniva poi pagato dalla contribuente a fine luglio 2020.
Per contro, l’UT ritiene che la richiesta di deduzione della ricorrente non possa trovare accoglimento, poiché “il tipo di spesa è da considerarsi ricorrente, motivo per cui deducibile nell’anno di competenza, ovvero il periodo fiscale 2019”.
2.3.
È vero che il “conguaglio retroattivo”, richiesto alla ricorrente dalla casa anziani nel corso del 2020 concerne prestazioni erogate l’anno precedente. Si deve tuttavia ritenere che non si tratti di uno di quei casi eccezionali, nei quali il rispetto del “principio di cassa” produce un risultato in contrasto con il principio di capacità contributiva. Non basta, per giustificare l’applicazione del principio di competenza, il semplice fatto che la “spesa è da considerarsi ricorrente”. D’altronde, nel caso in esame, la contribuente non trae alcun vantaggio dal fatto di dedurre l’importo litigioso dal reddito del 2020, come potrebbe accadere se nel 2019 non avesse già beneficiato di una deduzione di spese per disabilità. In altri termini, ha già fatto valere spese che eccedono la quota deducibile (di fr. 1'100.-) per il 2019.
Per lo stesso motivo, anche il fatto che il nuovo calcolo della retta per la degenza in casa anziani sia stato ricevuto dall’insorgente prima che la stessa compilasse la dichiarazione di imposta 2019, risulta essere privo di rilievo.
Pertanto, considerata l’applicazione del “principio di cassa”, l’agire dell’UT non può essere condiviso. Di conseguenza, nemmeno la tesi secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto presentare istanza di revisione merita di essere tutelata.
2.4.
Tuttavia, il calcolo dell’importo chiesto in deduzione dalla contribuente non trova riscontro nei fatti, poiché la stessa ha effettuato una media tenendo in considerazione, per il costo, l’intero esborso pagato nel 2020, mentre per il numero dei giorni di soggiorno, unicamente la permanenza del 2020. Pertanto, la cifra deve essere ricalcolata, differenziando tra i due periodi di degenza in casa anziani:
· conguaglio anno 2019: (fr. 1'855,417 [retta mensile: fr. 61.- {fr. 145-84} x 365 giorni / 12 mesi] – fr. 1'100.- (quota non deducibile) x 2,466 mesi [12 mesi x 75 giorni / 365 giorni] ≈ fr. 1'865.-;
· anno 2020: (fr. 1'525.- [retta mensile: fr. 50.- x 366 giorni / 12 mesi] – fr. 1'100.- (quota non deducibile) x 5 mesi [12 mesi x 153 giorni / 366 giorni] ≈ fr. 2'125.-.
Pertanto, è ammesso in deduzione l’importo complessivo di fr. 3'990.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 6 ottobre 2021 è riformata, nel senso che sono ammesse le deduzioni per “le spese di cura per gli ospiti di case per anziani” pari a fr. 2'125.- (anno 2020) e a fr. 1'865.- (conguaglio anno 2019).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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