AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.283
Data decisione, Autorità: 11.03.2022, CDT
Titolo: Procedura: ricorso, termine, forma, email indirizzato alla CDT il giorno della scadenza, invio postale il giorno successivo, tardivo
Incarto n. 80.2021.283
Lugano 11 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 dicembre 2021 contro la decisione del 19 dicembre 2021 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. a.
Il 12 ottobre 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) infliggeva alla signora RI 1 una multa disciplinare per non aver presentato la dichiarazione di imposta del periodo fiscale 2020.
b.
Il 21 ottobre 2021, la contribuente interponeva reclamo contro la decisione del 12 ottobre 2021 dell’UT. La signora RI 1, pur ammettendo (indirettamente) di non aver presentato la dichiarazione di imposta entro il termine impartito, chiedeva l’annullamento della multa, poiché “una minima tolleranza è sempre applicata”.
c.
Il 19 novembre 2021, l’UT respingeva il reclamo presentato dalla contribuente e confermava la multa disciplinare.
B. Il 20 dicembre 2021 la signora RI 1, mediante invio elettronico, interpone ricorso contro la decisione dell’RS 1 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Nello scritto e-mail la contribuente afferma che avrebbe dovuto presentare il ricorso entro il 20 dicembre 2021. La stessa tuttavia non sarebbe riuscita a consegnare il memoriale alla Posta svizzera, poiché si sarebbe presentata dopo gli orari di chiusura presso gli sportelli postali (di Mendrisio e di Chiasso).
La ricorrente sottolinea inoltre che avrebbe proceduto ad inviare l’incarto o a portarlo brevi manu presso la Camera di diritto tributario, qualora “la notifica” fosse stata ritenuta “valida”.
C. Il 21 dicembre 2021 la signora RI 1 ha prodotto all’attenzione della Camera di diritto tributario il ricorso anticipato tramite invio elettronico.
D. Con scritto del 23 dicembre 2021, inviato mediante Posta APlus e recapitato il 24 dicembre 2021 alle ore 0902, la Camera di diritto tributario ha indicato alla ricorrente che “il termine di ricorso è scaduto alla mezzanotte del 20 dicembre 2021, mentre il ricorso è stato consegnato alla Posta svizzera solo il 21 dicembre 2021. D’altra parte, l’invio tramite email del 20 dicembre 2021 non può essere preso in considerazione, non trattandosi di una forma prevista dalla legge”. La Camera di diritto tributario ha poi reso attenta la signora RI 1 della possibilità di eventualmente ritirare il gravame e le ha assegnato un termine di dieci giorni per esprimersi in tal senso, avvertendola che in caso di mancata risposta, il ricorso sarebbe stato “con ogni probabilità” dichiarato irricevibile.
L’insorgente non ha dato seguito allo scritto della Camera di diritto tributario.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
2.1.
Ai sensi dell’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (analoga disposizione a livello federale, art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata ad un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (artt. 192 LT e 133 LIFD).
In merito alla forma del ricorso, quest’ultimo deve essere presentato in forma scritta: l’invio per e-mail (come del resto pure quello tramite telefax), dovendo il ricorso ossequiare la forma scritta, non è sufficiente, essendo sprovvisto della firma autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad art. 140 LIFD).
2.2.
2.2.1.
Come già menzionato, la ricorrente ha presentato il proprio ricorso tramite invio elettronico al 20 dicembre 2021, chiedendo contemporaneamente alla Camera di diritto tributario di comunicarle se “la notifica è valida”, così da presentare il reclamo brevi manu o da spedirlo. Solo il giorno seguente la contribuente ha prodotto il memoriale in forma scritta.
2.2.2.
Ora, ai sensi dei considerandi che precedono è chiaro che il ricorso presentato il 20 dicembre 2021 (in via elettronica) dalla signora RI 1 non rispetta i dettami imposti dalla LT e dalla LIFD, poiché non redatto in forma scritta. Motivo per il quale, lo stesso non può essere considerato per determinare il rispetto del termine di trenta giorni. Pertanto, considerato che questo scritto non può essere ritenuto un ricorso, resta da verificare la ricevibilità di quello prodotto il 21 dicembre 2021.
2.2.3.
Il termine perentorio per presentare ricorso decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (artt. 192 cpv. 1 LT e 119 cpv. 1 LIFD).
2.2.4.
Nella fattispecie, è la stessa ricorrente a dichiarare, nel suo scritto e-mail del 20 dicembre 2021, che avrebbe “dovuto spedire per raccomandata il ricorso (e relativi allegati) entro il giorno 20” e di non essere riuscita a trasmettere il memoriale, trovando gli sportelli degli uffici postali chiusi.
Ad ogni modo, anche senza considerare l’affermazione della ricorrente, si giunge alla conclusione che il termine è scaduto il 20 dicembre 2021: la decisione su reclamo è datata 19 novembre 2021 (venerdì), presumendo – anche in mancanza di elementi contrari – che la stessa è stata spedita lo stesso giorno tramite posta semplice, la signora RI 1 avrebbe dovuto ricevere lo scritto il 20 novembre 2021 (sabato). Il termine sarebbe quindi iniziato a decorrere il giorno seguente e sarebbe giunto a scadenza il 20 dicembre 2021.
Il gravame contro le decisioni è stato spedito il 21 dicembre 2021, sicché il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
A titolo abbondanziale, si precisa che non sarebbe nemmeno data una restituzione dei termini. Ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, quest’ultima è data quando è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
3.2.
Dagli atti si conclude chiaramente che nessun motivo di impedimento ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD è dato. Infatti, come si evince dal ricorso, la signora RI 1 non sarebbe riuscita a consegnare il memoriale alla Posta svizzera, unicamente poiché si sarebbe presentata dopo gli orari di chiusura presso gli sportelli postali (di Mendrisio e di Chiasso).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese processuali, per un totale di fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
Contro il prese
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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