AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.22
Data decisione, Autorità: 23.02.2022, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi di procedura: multa per aver inoltrato di dichiarazione d’imposta dopo la scadenza del termine, inoltro in forma elettronica, decisivo l’invio della ricevuta cartacea firmata
Incarto n. 80.2022.22
Lugano 23 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 gennaio 2022 contro la decisione del 22 dicembre 2021 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. In data 12 ottobre 2021 l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli (in seguito UT) ha inviato a RI 1 e RI 2 una diffida a presentare la dichiarazione fiscale IC/IFD 2020, avvertendoli che, in caso di mancata collaborazione entro 20 giorni, gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Il 7 novembre 2021 i contribuenti hanno inoltrato la dichiarazione in forma elettronica; il 15 novembre 2021 hanno consegnato manualmente la ricevuta di invio elettronico e gli allegati.
Con decisione del 16 novembre 2021, l’UT ha infitto loro una multa di fr. 100.- per violazione degli obblighi procedurali, in applicazione degli artt. 257 LT e 174 LIFD. Veniva inoltre rinnovata la diffida a presentare la dichiarazione fiscale entro 20 giorni con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, si sarebbe potuti procedere con la tassazione d’ufficio secondo gli artt. 204 LT e 130 LIFD.
B. Con reclamo del 7 dicembre 2021, i contribuenti hanno contestato la decisione di multa, affermando che la dichiarazione di imposta 2020 era stata inoltrata per via elettronica l’8 novembre 2021, mentre “l’incarto con gli allegati” era stato “depositato nella cassetta che si trova presso” l’UT. Essi hanno poi dichiarato quanto segue:
Pur ammettendo che la diffida pervenutaci il 15 ottobre ci concedeva ulteriori 20 giorni e gli stessi terminavano il 4 novembre, ci permettiamo di inoltrare reclamo e, confidando nella vostra comprensione, chiediamo che ci venga tolta la multa in oggetto.
Con decisione notificata ai reclamanti mediante invio APlus in data 22 dicembre 2021, l’UT ha respinto il gravame, in quanto .l contribuente ha omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020 e gli allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 11.10.2021, con cui l’autorità di tassazione ha lo invitava a collaborare”. La multa sarebbe stata “calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativa all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2019 per il quale tale importo era stato stabilito definitivamente in CHF 415.60”.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano nuovamente la multa per violazione degli obblighi procedurali e ribadiscono di aver presentato la dichiarazione in formato elettronico l’8 novembre 2021. In particolare indicano quanto segue:
Avrei compreso una multa per ritardo nell’inoltro ma se, come scritto, la multa ci viene data per mancato inoltro e, come da loro stessi dichiarato, rientri considerati fino al 14 novembre, allora non posso considerarla ammissibile.
D. Con osservazioni 28 gennaio 2022, l’UT di Biasca e Valli chiede che la multa disciplinare per la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta 2020 venga confermata per i seguenti motivi:
Dichiarazione d’imposta inoltrata l’8 novembre 2021 in modo elettronico;
Consegna manuale, nella bucalettere dell’ufficio di tassazione, della ricevuta e degli allegati in data 15 novembre 2021;
Registrato rientro della dichiarazione il 16 novembre 2021 (vedi allegato);
I rientri di tassazione sono stati considerati sino al 14 novembre 2021 prima di emettere la multa disciplinare.
Diritto
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Nel caso in disamina, i ricorrenti contestano la multa disciplinare di fr. 100.-, inflittagli con decisione dell’UT del 16 novembre 2021, in quanto, a loro dire, la dichiarazione d’imposta sarebbe stata inoltrata l’8 novembre 2021 per via elettronica e il 15 novembre 2021 brevi manu. A mente dei ricorrenti, infatti, l’UT avrebbe dichiarato che i rientri erano considerati fino al 14 novembre 2021 e pertanto non sarebbe giustificato il rimprovero di non aver dato seguito alla diffida.
L’autorità fiscale ritiene, per contro, che la multa disciplinare sia da confermare in quanto la dichiarazione è stata registrata solamente in data 16 novembre 2021.
2.2.
Come già ricordato, la contravvenzione prevista dagli articoli 174 LIFD e 257 LT è punibile anche quando il contribuente compie l’atto procedurale solo dopo la scadenza del termine che l’autorità gli ha attribuito (v. supra, consid. 1.3; inoltre Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 7 ad art. 174 LIFD, p. 1108 e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, ai ricorrenti è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato la dichiarazione di tassazione all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine di 20 giorni, impartitogli con la diffida del 12 ottobre 2021. I ricorrenti dichiarano di aver ricevuto la quest’ultima in data 15 ottobre 2021 (cfr. reclamo contro la decisione di multa del 7 dicembre 2021).
Il termine di 20 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo alla notifica, ossia il 16 ottobre 2021, giungeva a scadenza giovedì 4 novembre 2021 (come pure riconosciuto dai ricorrenti in sede di reclamo sulla decisione di multa del 7 dicembre 2021)
Ne consegue che, anche volendo considerare determinante la data dell’invio elettronico della dichiarazione (7.11.2021), lo stesso sarebbe avvenuto dopo la scadenza del termine attribuito ai contribuenti con la diffida.
2.3.
Nelle sue osservazioni al ricorso, l’UT afferma tuttavia di aver considerato “i rientri… sino al 14 novembre 2021 prima di emettere la multa disciplinare”.
L’autorità fiscale ha dunque adottato una prassi più favorevole ai contribuenti, concedendo loro una sorta di termine di grazia, fra la scadenza del termine previsto dalla diffida e l’adozione del provvedimento punitivo. Tale prassi non implica tuttavia che la consumazione della fattispecie penale della violazione degli obblighi procedurali sia differita fino al giorno in cui l’autorità decide di sanzionare il contribuente. Quest’ultimo non conosce peraltro il giorno in cui il fisco procederà a punirlo.
In ogni caso, non potrebbe essere censurata la decisione dell’UT di considerare adempiuti gli obblighi procedurali solo con la consegna del documento cartaceo, contenente la ricevuta di invio elettronico, tanto più che nella fattispecie a quest’ultima erano pure allegati le attestazioni dei redditi dei contribuenti e gli elenchi dei debiti e dei titoli. Il semplice invio elettronico del formulario per la dichiarazione rappresenta tutt’al più un adempimento parziale degli obblighi procedurali dei contribuenti.
Nel Canton Ticino, del resto, non è ancora prevista la facoltà per il contribuente di adempiere i suoi obblighi procedurali solo in forma elettronica, senza cioè inoltrare almeno la ricevuta dell’invio in forma cartacea. Resta in particolare l’obbligo per il contribuente di “firmare personalmente” la dichiarazione (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT). In queste circostanze, la dichiarazione d’imposta si può considerare validamente presentata solo nel momento in cui all’autorità fiscale perviene la ricevuta firmata (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 43a ad art. 124 DBG, p. 2173).
La circostanza che i ricorrenti abbiano depositato nella bucalettere dell’UT i documenti cartacei il giorno precedente la notificazione della decisione con cui è stata loro inflitta la multa non basta pertanto per giustificarne l’annullamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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