AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.274
Data decisione, Autorità: 04.02.2022, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato di dichiarazione d’imposta, commisurazione, ultima tassazione non ancora passata in giudicato
Incarto n. 80.2021.274
Lugano 4 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 dicembre 2021 contro la decisione dell’11 novembre 2021 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. A fronte del mancato inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano aveva dapprima richiamato (17 maggio 2020), diffidato (15 giugno 2020), poi concesso (24 giugno 2021) una proroga fino al 30 settembre 2021, e quindi inflitto ai coniugi RI 1 e RI 2, con decisione del 12 ottobre 2021, una multa disciplinare di fr. 900.- per violazione degli obblighi procedurali. Contestualmente alla decisione in questione, l’autorità fiscale aveva rinnovato la diffida nei confronti dei contribuenti a presentare gli atti richiesti entro un termine di venti giorni, con la relativa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto con una tassazione d’ufficio ai sensi degli artt. 204 LT e 130 LIFD.
B. Con reclamo del 10 novembre 2021, i coniugi RI 1 contestavano la suddetta decisione, sostenendo anzitutto che l’Ufficio di tassazione gli aveva concesso in data 24 giugno 2021 una proroga fino al 30 settembre 2021. Contestavano inoltre l’ammontare della multa, a loro avviso “assolutamente contraria al principio di proporzionalità”. Aggiungevano di non aver inviato la dichiarazione d’imposta 2020, non essendo ancora in possesso di tutti i giustificativi necessari. Chiedevano pertanto una proroga fino al 31 dicembre 2021, oltre che l’annullamento della multa o in via subordinata una riduzione della medesima a fr. 50.-.
C. Con decisione del 25 luglio 2019, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la multa sulla scorta delle seguenti motivazioni:
L’autorità fiscale può infliggere una multa per violazione di obblighi procedurali ai sensi dell’art. 257 LT risp. art. 174 LIFD quando si realizzano due condizioni distinte, l’una soggettiva (azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza da parte del contribuente) e l’altra oggettiva (diffida rivolta al contribuente da parte dell’autorità fiscale). Nella fattispecie, il contribuente ha omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020 e gli allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 15.06.2021, con cui l’autorità di tassazione lo invitava a collaborare. Nel termine assegnato tramite diffida in data 24.06.2021 è stata richiesta una proroga, che è stata concessa fino al 30.09.2021. Scaduto infruttuoso tale termine la procedura continua il proprio corso; vengono intimate le sanzioni disciplinari in base allo stadio in cui si trova ogni singolo contribuente; e meglio, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di CHF 900.- con decreto no. 25267/090 del 12.10.2021, calcolata in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2018 per il quale tale importo era stato stabilito definitivamente in CHF 20'272.35 (v. Circolare n. 12/2013 del novembre 2013).
L’importo della multa è stato calcolato in base a precise direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni. Determinante è il totale dell’imposta cantonale annua dovuta nel precedente periodo fiscale. La multa ammonta a CHF 2'000.- al massimo e, in casi gravi o di recidiva, a CHF 20'000.- al massimo.
Nel caso in esame l’importo della multa risulta essere stato calcolato correttamente.
Il termine per presentare la dichiarazione d’imposta è stato prorogato fino al 30.09.2021. Nel termine assegnato tramite proroga non è stata presentata la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere un’ulteriore proroga.
In data 17.05.2020 è stato inviato un richiamo e in data 15.06.2021, come già sopra esposto, è stata intimata una diffida.
Dopo un ulteriore controllo risulta che il contribuente non ha provveduto ad inoltrare la dichiarazione d’imposta nei termini fissati.
L’autorità di tassazione non può far altro che confermare il provvedimento disciplinare emanato.
La multa comminata in data 12.10.2021 è pertanto giustificata.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la decisione impugnata e chiedono l’annullamento della multa o, in via subordinata, la sua riduzione, “in ogni caso non superiore a fr. 700”. Essi sostengono che l’Ufficio di tassazione non avrebbe applicato in maniera corretta la circolare 12/2013 del 22 novembre 2013, in quanto la multa non sarebbe stata commisurata basandosi sull’ultima decisione di tassazione del periodo fiscale 2019, cui corrisponderebbe una multa di fr. 700.-, bensì sulla base della dichiarazione fiscale del 2018, alla quale corrisponde una multa di fr. 900.-.
Inoltre, gli insorgenti chiedono una proroga del termine per inviare la dichiarazione fiscale 2020 fino al 31 dicembre 2021, in maniera tale da poter “completare la dichiarazione fiscale con i dati societari”, in quanto senza la chiusura della loro azienda di famiglia __________ non possono presentare tale dichiarazione completa.
E. Nelle sue osservazioni presentate in data 15 dicembre 2021, l’ufficio di tassazione propone di ridurre l’ammontare della multa a fr. 700.-, come da loro richiesto in via subordinata.
Diritto
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Nel caso in disamina, ai ricorrenti è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità fiscale, entro l’ultimo termine impartito loro, e nonostante la diffida, la dichiarazione per il periodo fiscale 2020. Gli stessi giustificano la loro omissione, spiegando di non essere in possesso degli elementi necessari e di essere stati “erroneamente convinti di aver chiesto e ottenuto una proroga fino al 31.12.2021”.
2.2.
Va ricordato che, prima che gli fosse inflitta la multa, i contribuenti erano già stati diffidati, con decisione del 15 giugno 2021. La proroga del termine era stata da loro richiesta solo dopo la diffida.
A tal proposito, questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2).
Come indicato dalla Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni (Multa per violazione di obblighi procedurali, p. 5, con riferimento alla sentenza CDT n. 199 del 28 maggio 1980), la diffida rimane sospesa durante il periodo di proroga per rinascere, a tutti gli effetti, trascorso il termine concesso con la proroga.
Ne consegue che, se l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).
Scaduto il termine del 30 settembre 2021, l’autorità fiscale poteva pertanto infliggere ai contribuenti una multa, senza diffidarli ulteriormente.
2.3.
Con le loro affermazioni, i ricorrenti riconoscono di aver omesso di adempiere gli obblighi a loro carico. La convinzione, da loro stessi definita “erronea”, di aver ottenuto una proroga fino al 31.12.2021, qualifica la loro mancata collaborazione come negligenza.
La multa non può pertanto essere annullata per la semplice ragione che gli insorgenti non disporrebbero dei “giustificativi necessari” alla compilazione della loro dichiarazione. Sostengono infatti che, senza la chiusura dei conti della loro azienda di famiglia __________, la dichiarazione non potrebbe che essere provvisoria. Il fatto che alla società fosse stata concessa una proroga fino al 31.1.2022 non si riflette automaticamente sul termine per la presentazione della dichiarazione dei soci. Sarebbe semmai spettato a questi ultimi l’onere di chiedere una proroga del termine relativo alla loro dichiarazione, facendo riferimento alla situazione della società.
2.4.
I contribuenti sono quindi stati puniti con multa per violazione degli obblighi procedurali, in quanto hanno negligentemente omesso di compiere l’atto ordinato dall’autorità fiscale, e meglio l’inoltro della dichiarazione d’imposta, entro la scadenza del termine impartito loro. Essendo realizzate entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva – secondo cui l’autorità fiscale può infliggere una multa disciplinare, la stessa appare quindi giustificata.
3.2.
Nella decisione su reclamo in data 11 novembre 2021, l’Ufficio di tassazione motiva la scelta del periodo fiscale 2018 per la commisurazione della multa spiegando che l’ultima decisione fiscale sulla quale ci si basa dev’essere cresciuta in giudicato. Avendo i contribuenti interposto reclamo contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2019, l’autorità ha dunque deciso di basarsi sull’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ovvero in questo caso quella del 2018, anno in cui il totale d’imposta cantonale annua dovuta era di 20'272.35, corrispondendo dunque ad una multa di fr. 900.-.
La citata Circolare n. 12/2013 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che, per la determinazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, ai fini della commisurazione della multa, faccia stato il totale dell'imposta cantonale annua dovuta nel precedente periodo fiscale (Circolare 12/2013, n. 5.1).
Diversamente dalla Circolare 12/2022, in vigore dal 1.1.2022, quella in vigore fino al 31.12.2021 non prevedeva dunque che la tassazione dovesse essere passata in giudicato, perché potesse essere presa in considerazione per la commisurazione della multa.
Poiché nel caso in esame la contravvenzione si riferisce alla mancata presentazione della dichiarazione 2020, la multa dovrebbe essere calcolata in base all’imposta cantonale annua dovuta per il periodo fiscale precedente, ovvero l’anno 2019, indipendentemente dalla circostanza che sia passata in giudicato. La decisione di tassazione del 18 agosto 2021 giunge ad un debito totale d’imposta cantonale di fr. 18'655.35, al quale corrisponde una multa di fr. 700.- in quanto si trova nella fascia del totale d’imposta cantonale dovuta che va dai fr. 15'001.- fino ai fr. 20'000.-. La stessa non è tuttavia passata in giudicato, avendo i contribuenti interposto reclamo.
3.3.
Nelle osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione propone di ridurre la multa a 700 franchi, “considerando che al momento dell’emissione l’Ufficio era già a conoscenza dell’imposta dell’anno 2019”.
Come rilevato, né la legge né la circolare, perlomeno nella sua versione in vigore al momento dell’adozione della decisione litigiosa, richiedono che la multa sia commisurata in base all’ultima tassazione passata in giudicato. D’altronde, nella commisurazione della multa, come per ogni pena, si deve tener conto, fra l’altro, delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). Sebbene la decisione di tassazione del periodo fiscale 2019 non sia passata in giudicato, si deve ritenere che la stessa esprima la capacità contributiva dei ricorrenti.
Sebbene la commisurazione dell’imposta cantonale del periodo fiscale 2019 non possa essere considerata definitiva, difficilmente l’esito del reclamo comporterà un aumento del debito d’imposta, dovendosi ritenere improbabile una reformatio in peius, ancorché questa Camera non conosca gli atti relativi alla procedura di reclamo.
Per i motivi esposti, si può dunque aderire alla proposta dell’Ufficio di tassazione di commisurare la multa in base alla decisione di tassazione per il periodo fiscale 2019. Spetterà alla Divisione delle contribuzioni, tuttavia, garantire la parità di trattamento fra tutti i contribuenti, dopo l’entrata in vigore della Circolare 12/2022, che come detto prevede invece che si tenga conto del “totale dell'imposta cantonale annua stabilita nell’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato”.
3.4.
Ne consegue che la domanda di riduzione della multa a fr. 700.-, avanzata dai ricorrenti in via subordinata, è accolta.
I ricorrenti chiedono infine una ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2020 fino al 31.12.2021.
4.2.
Ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Secondo il capoverso 2 di questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza. Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della domanda stessa (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.
4.3.
Come ricordato, dopo essere stati diffidati il 15 giugno 2021, i ricorrenti hanno chiesto il 20 giugno 2021 una proroga, che l’autorità fiscale ha loro concesso il 24 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021. Scaduto questo termine, l’autorità di tassazione ha risolto una multa di fr. 900.- nei confronti dei coniugi in data 12 ottobre 2021, rinnovando la diffida a presentare la dichiarazione fiscale del 2020 entro 20 giorni, “con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, si potrà procedere alla tassazione d’ufficio a mente dell’art. 204 LT e art. 130 LIFD”.
Gli insorgenti sostengono tuttavia che, con il reclamo del 10 novembre 2021, avrebbero richiesto una proroga fino al 31 dicembre 2021.
Come detto in precedenza, una delle condizioni per poter ottenere una proroga è la presentazione di tale richiesta prima della scadenza del termine da prorogare. Nella fattispecie, il termine avrebbe potuto essere prorogato solo in base a una domanda inoltrata prima del 30 settembre 2021. Avendo richiesto la proroga solo il 10 novembre 2021, dunque dopo la scadenza di tale termine, i requisiti legali non sono adempiuti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione dopo reclamo dell’11 novembre 2021 è riformata nel senso che la multa è ridotta a fr. 700.–
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 240.–).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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