AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.210
Data decisione, Autorità: 17.12.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.210 Rinvio TF
Lugano 17 dicembre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1998.00062 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 19 giugno 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 127'341.50 oltre interessi e che il Segretario assessore, con sentenza 16 maggio 2001, ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 2 luglio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 14 agosto 2001, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la I Corte civile del Tribunale federale, statuendo il 27 settembre 2002 sul ricorso per riforma 13 maggio 2002 dall'attrice, ha annullato la sentenza 4 aprile 2002 di questa Camera, rinviandole la causa per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nella primavera del 1992 la casa di spedizioni svizzera __________ è stata incaricata dalla ditta irlandese __________ di organizzare il trasposto dalla Germania all'Italia di un macchinario per la trafilatura di rame e alluminio, del valore di Lit. 793'000'000, destinata alla ditta __________.
Il 10 giugno 1992, su richiesta dello spedizioniere, la destinataria della merce ha provveduto a anticipargli l'importo di Lit. 150'700'000, pari all'IVA del 19% da corrispondere all'autorità doganale italiana per l'importazione. __________ ha consegnato la somma all'intermediario da lei designato per le pratiche in Italia, la ditta __________, la quale - come è stato appurato solo in seguito - non l'ha versata alla Dogana. Quest'ultima, preso atto del mancato pagamento dei diritti doganali, si è rivalsa sulla garante __________, incassando così quanto di sua spettanza (doc. O).
Nel frattempo, a seguito dei ritardi nella consegna della merce, causati tra l'altro dall'errato trasporto in Italia di altri colli rispetto a quelli previsti e dal conseguente sequestro dell'IVA - poi revocato - da parte della Procura della Repubblica, l'acquirente e destinataria dei macchinari ha comunicato alla venditrice __________ la rescissione del contratto di compravendita.
Con la petizione in rassegna __________, preso atto che l'autorità doganale italiana non la riteneva legittimata a percepire il rimborso di Lit. 150'700'000 (doc. O), ha convenuto in causa __________, ora __________, postulandone la condanna alla rifusione del controvalore in franchi dell'IVA a suo tempo anticipata, il tutto rimproverandole una violazione del contratto venuto in essere tra le parti.
La convenuta si è opposta a qualsiasi richiesta, contestando, in particolare sulla base delle condizioni generali degli spedizionieri richiamate nel contratto, di essere responsabile del danno subito dalla controparte, oltretutto ampiamente prescritto.
Il giudice di prime cure, accertata l'applicazione nella fattispecie delle condizioni generali cui la convenuta aveva fatto accenno durante lo scambio di corrispondenza, ha esaminato se quest'ultima poteva essere resa responsabile del danno subito dall'attrice, concludendo per la negativa: il fatto che la convenuta si fosse rivolta a uno spedizioniere intermedio non costituiva innanzitutto una violazione contrattuale; la scelta di far capo alla ditta __________ non poteva a sua volta fondare una sua responsabilità, non essendo state evidenziate a quel momento circostanze tali da mettere in dubbio la capacità, la competenza e l'affidabilità del vettore scelto; infine, quand'anche si volesse ammettere una colpa della convenuta per l'errore nel trasporto, non era in ogni caso provato che lo stesso avesse comportato anche l'erronea esazione dei diritti doganali e quindi il danno di cui si chiedeva il risarcimento.
Con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa contesta in primo luogo l'applicabilità delle condizioni generali e chiede invece di far riferimento alle norme del CO. Ciò posto, a suo giudizio, la convenuta era già responsabile nei suoi confronti in quanto non aveva provato di aver agito diligentemente nella scelta del vettore, ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CO. Essa era in ogni caso tenuta al risarcimento poiché era stato l'errore di trasporto ed i conseguenti ritardi, a lei imputabili, che avevano portato alla rescissione del contratto di compravendita e con ciò alla difficoltà nella restituzione dell'IVA da parte dell'autorità doganale, problemi che altrimenti non si sarebbero mai posti.
Con sentenza 27 settembre 2002 la I Corte civile del Tribunale federale ha annullato il giudizio 4 aprile 2002 con cui questa Camera aveva respinto l'appello dell'attrice. Ritenuto che la decisione cantonale si poggiava sull'errato presupposto che le parti erano legate da un contratto di spedizione (art. 439 CO) e che nella stessa non risultavano altri elementi di fatto che permettevano di stabilire quale fosse in realtà il rapporto giuridico venuto in essere, l'Alta Corte ha provveduto a rinviare la causa alla scrivente Camera per completare gli accertamenti di fatto, precisando inoltre che solo a quel momento i giudici cantonali avrebbero potuto verificare se l'incarico affidato dalla convenuta al terzo intermediario per il disbrigo delle pratiche doganali italiane ed il contestuale versamento della somma anticipata erano compatibili con le norme che reggevano quel rapporto giuridico, rispettivamente, qualora fosse stata ravvisata una violazione degli obblighi contrattuali da parte della convenuta, determinarne le conseguenze.
Ora, l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che la richiesta formulata dalla convenuta all'attrice di anticipare l'IVA è avvenuta espressamente "per procedere alle operazioni doganali" (doc. E; anche i doc. M e P indicano il conferimento alla convenuta di un incarico in tal senso; cfr. petizione p. 3). La convenuta si è dunque offerta di sbrigare le pratiche di sdoganamento della merce e la convenuta, dando seguito alla richiesta di pagamento (cfr. doc. 5), ha accettato per atti concludenti questa proposta. Tra le parti è dunque venuto in essere un contratto che, per le sue caratteristiche, rientra senz'altro sotto le norme del mandato (ciò che per altro era già stato indicato chiaramente anche a p. 3 della sentenza 4 aprile 2002; cfr. pure appello p. 6).
Ciò posto, questa Camera ritiene di poter riproporre le considerazioni esposte nella sentenza annullata.
La questione non necessita in definitiva di essere risolta, atteso che - come vedremo - l'esito della causa non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui esse trovassero applicazione.
In realtà, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, l'onere della prova circa l'eventuale violazione contrattuale nella scelta del sostituto non incombe al mandatario bensì al mandante (Fellmann, Berner Kommentar, N. 53 e 66 ad art. 399 CO; Weber, Basler Kommentar, N. 32 ad art. 398 CO), per cui spettava in definitiva all'attrice provare che al momento in cui la convenuta si era rivolta a __________ essa sapeva o doveva sapere che tale ditta aveva un contenzioso con l'autorità doganale italiana rispettivamente versava in una situazione economica talmente grave che avrebbe portato presto al suo fallimento. Agli atti non vi è tuttavia alcuna prova in tal senso. La convenuta ha anzi reso verosimile il contrario, dimostrando che per anni fino a quel momento quella ditta aveva sempre dato prova di affidabilità e di competenza, segnatamente curando senza problemi analoghe mansioni per altri clienti (cfr. doc. 18; Fellmann, op. cit., N. 61 ad art. 399 CO), mentre che i problemi di cui si è detto le sono stati comunicati per la prima volta solo l'anno seguente (doc. 18, 20 e 21). Non è dunque provata una violazione contrattuale da parte sua.
Se è vero che a seguito della rescissione del contratto l'autorità doganale era di principio tenuta a restituire l'IVA a chi gliel'aveva anticipata, ovvero alle __________ da lei escussa (cfr. doc. O) e quindi non all'attrice, che di fatto doveva incassare la perdita, è però altrettanto vero che la posizione di quest'ultima non sarebbe stata migliore nemmeno nel caso - comunque non realizzatosi - di mantenimento del contratto di compravendita e conseguente importazione della merce in Italia: in tale evenienza era in effetti ovvio che l'IVA anticipata rimaneva attribuita all'autorità doganale italiana e che, in forza della giurisprudenza italiana (sentenza 499/93 del 19 gennaio 1993 della Corte di cassazione, pubblicata in Repertorio generale annuale 1993 2856 n. 46), la garante escussa __________ subentrava nella posizione di quest'ultima e poteva dunque pretendere il rimborso di quanto anticipato non solo dal vettore, ma anche dal proprietario-importatore, ovvero ancora una volta dall'attrice (cfr. doc. I), che dunque sarebbe stata chiamata nuovamente alla cassa. Se ne deve pertanto concludere che la rescissione del contratto, quand'anche dovesse essere ascrivibile a negligenze della convenuta, non è assolutamente in relazione di nesso causale con il danno subito dall'attrice, cosicché la circostanza è in definitiva irrilevante per il pregiudizio da lei subito.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 luglio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2'500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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