AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2020.155
Data decisione, Autorità: 19.01.2022, CDT
Titolo: Imposta cantonale di successione: defunto domiciliato in un altro Cantone, immobile nel Canton Ticino, ripartizione intercantonale, criteri
Incarto n. 80.2020.155
Lugano 19 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 settembre 2020 contro la decisione del 20 agosto 2020 in materia di imposte di successione e donazione.
Fatti
A. A seguito del decesso di __________, il 18 giugno 2017, l’RS 1 (di seguito: UISD), il 6 maggio 2020, notificava agli eredi __________, RI 2 e __________ il progetto di tassazione dell’imposta di successione. L’importo di quest’ultima ammontava a complessivi fr. 13'380.-, suddivisa, in ragione di 1/3 ciascuno, tra gli eredi.
B. Il 18 giugno 2020, essendo il progetto di tassazione rimasto incontestato, l’UISD notificava la decisione di tassazione dell’imposta di successione per un ammontare di fr. 13'380.-, calcolati su un attivo netto imponibile così composto:
· Immobile sito in Ticino: fr. 114'312.55;
· Valori mobiliari: fr. 1'325'612;
· Passivi: fr. 10'000.
C. In data 26 giugno 2020, i signori RI 2 e __________ interponevano tempestivo reclamo contro la decisione di tassazione del 18 giugno 2020. I coniugi chiedevano l’emissione di una nuova decisione che non tenesse conto degli immobili siti nel Canton Friborgo (“nicht definierbare Liegenschaften auf geführt worden welche sich im Kanton Freiburg befindet, von diesen Liegenschaften haben wir keine Kenntnisse sowie sind schlichtweg nicht vorhanden, und sind dem endsprechend weg zu lassen”).
D. Con decisione su reclamo del 20 agosto 2020, l’UISD respingeva il reclamo presentato da RI 1 e __________, con la seguente motivazione:
“La legge tributaria cantonale ticinese non prevede nessuna quota esente al contrario del Ca[n]ton Zurigo. […] Il Canton Ticino ha il diritto di tassare la propria quota di competenza […]. Nei rapporti intercantonali il Tribunale federale ha stabilito che la tassazione ai fini dell’imposta di successione debba aver luogo per tutti i successori con il sistema della tassazione proporzionale (quotenmässige Besteuerung); ogni erede e ogni legatario dev’essere quindi imposto in tutti i cantoni interessati al riparto, nella proporzione esistente tra il valore dei beni soggetti alla sovranità fiscale di ogni singolo cantone e il valore totale dei beni”.
E. Con tempestivo ricorso del 18 settembre 2020, redatto in lingua tedesca e tradotto in italiano, __________ insorge contro la decisione su reclamo del 20 agosto 2020, ribadendo quanto già sostenuto nel reclamo. In particolare, egli sostiene un accertamento inesatto dei fatti da parte dell’autorità fiscale, che avrebbe “mescola[to] immobili per nulla imputabili agli eredi residenti a Zurigo con il cantone di Friburgo, che non ha nulla a che fare con la tassazione delle quote”.
F. Il 18 settembre 2020, RI 2 produce una procura da lei firmata, conferente la facoltà al signor __________ di rappresentarla nella procedura fiscale in oggetto.
G. Il 1° ottobre 2020, RI 2 e __________ producono un ulteriore scritto all’attenzione della Camera di diritto tributario. Gli stessi contestano l’ammontare del valore locativo dell’immobile sito in Ticino ed allegano a tal proposito il “Beilage 2 zur Steuererklärung 2017 je Erbe”, che nelle osservazioni, alla cifra 12, esplicita “Eigentumswohnung __________: Eigenmietwert ab Juli 2017 zu Lasten der Erben (Todestag: 18.6.2017), d.h. 6/12 von CHF 9'719 ergibt CHF 4'860”.
H. Il 3 novembre 2020, l’PI 1 presenta le proprie osservazioni al ricorso del 18 settembre 2020. Preliminarmente, l’autorità sottolinea come agli atti non vi sarebbe alcuna procura per __________.
Nel merito del ricorso, l’Ufficio giuridico conferma integralmente quanto espresso nella decisione su reclamo del 20 agosto 2020. In particolare, l’autorità fiscale rileva come “l’UISD ha assoggettato all’imposta di successione tutte le quote di partecipazione alla successione __________, limitandole alla proporzione esistente fra gli attivi attribuiti al Cantone Friburgo (Cantone di ultimo domicilio del defunto) e al Cantone Ticino (Cantone di situazione dell’immobile), conformemente al sistema della tassazione proporzionale”.
L’Ufficio giuridico ritiene poi che nemmeno il calcolo dell’imposta dovuta presti il fianco a critiche, avendo l’UISD fondato il proprio calcolo sull’inventario assicurativo allestito da un Giudice di pace del Canton Friburgo. Secondo l’autorità fiscale da suddetto inventario risulterebbero “attivi per complessivi fr. 1'439'924.- (l’immobile ticinese di fr. 114'312.55 e valori mobiliari di fr. 1'325'612.-, compresa una quota di fr. 520'079.- nella comunione ereditaria __________) e passivi per fr. 10'000.- (spese funerarie forfettarie)”.
L’autorità fiscale evidenzia infine che il valore dell’immobile ticinese è stato calcolato sulla base di coefficienti normalmente utilizzati per la valutazione di immobili nei rapporti intercantonali e che i valori mobiliari sono stati accertati al loro valore al momento dell’apertura della successione. In relazione al debito di fr. 10'000.-, l’Ufficio giuridico indica che lo stesso è stato ripartito fra i due Cantoni in modo proporzionale alla localizzazione degli attivi lordi, per un attivo netto imponibile in Ticino (a seguito della deduzione della differenza di valutazione dell’immobile) di fr. 113'410.35, pari al 7.931% degli attivi totali.
Diritto
Nel presente gravame, l’insorgente contesta la decisione su reclamo dell’RS 1, che – a seguito dell’apertura della successione del defunto __________ – l’ha resa debitrice dell’imposta di successione anche nel Canton Ticino. In particolare, la ricorrente contesta l’importo sul quale l’autorità si è basata per il calcolo dell’imposta.
2.1.
Preliminarmente, avendo l’PI 1 rilevato come “__________, a tutt’oggi, non abbia ancora prodotto la procura rilasciatagli dalla moglie RI 2, nonché erede del defunto”, la Camera si confronterà con tale aspetto.
2.2.
Se una delle condizioni perché la Camera di diritto tributario entri nel merito del ricorso non è adempiuta (in particolare, la legittimazione o il rispetto del termine), il ricorso viene dichiarato irricevibile.
Nel caso in esame, oggetto del gravame è l’imposta di successione. Ai sensi dell’art. 151 LT, l’imposta è dovuta dagli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, dai legatari, dagli usufruttuari, dai beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità. Nel caso concreto quindi, legittimata a presentare ricorso, è unicamente RI 2 e non anche il signor __________.
Tuttavia, il 18/21 settembre 2020, la contribuente ha prodotto una procura, conferente al signor __________ la facoltà di rappresentarla nella procedura fiscale in oggetto, ai sensi dell’art. 190 LT.
Di conseguenza, la censura sollevata dall’Ufficio giuridico non merita di essere ulteriormente approfondita, avendo la contribuente prodotto la procura necessaria.
Ai sensi dell’art. 142 lett. a LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima.
L’obbligazione tributaria nasce – in particolare – quando alla successione appartengono immobili e relativi nel Cantone (art. 147 lett. c prima frase LT).
Nel caso in esame, il defunto __________ possedeva un immobile sito a __________, motivo per il quale la trasmissione di questo bene agli eredi deve essere assoggettata all’imposta sulle successioni. Tuttavia, l’ultimo domicilio del de cuius si trovava nel Canton Friborgo. Cantone che ha anche rivendicato la propria sovranità fiscale.
3.2.
3.2.1.
Nella relazione intercantonale in ambito successorio, si distingue tra il domicilio fiscale principale e quello secondario del defunto: quello principale – a cui spetta un diritto prioritario di tassazione – equivale all’ultimo domicilio del defunto, mentre quello secondario – che può vantare un diritto di imposizione limitato – è il luogo di situazione dei beni immobili (cfr. Mäusli-Allenspach, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht Erbschafts- und Schenkungsrecht, Basilea 2019, n. 4 ad § 56 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).
Pertanto, secondo prassi e dottrina, le imposte di successione possono essere riscosse, sui beni immobili, nel Cantone in cui si trovano i beni, mentre quelle sui beni mobili nel Cantone in cui il de cuius aveva il suo ultimo domicilio.
Tuttavia, se il Cantone di situazione dei beni immobili del de cuius non procede all’assoggettamento dell’imposta, quello dell’ultimo domicilio del defunto non può riscuoterla al suo posto (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 34 ad § 57 con riferimento giurisprudenziale).
È alla luce delle precedenti considerazioni, che la legge tributaria ticinese prevede che quando una successione è aperta in un altro Cantone, l’imposta è dovuta sui beni immobili nel Cantone e relativi accessori (art. 150 cpv. 1 LT).
3.2.2.
Considerato che in alcuni casi la sovranità fiscale può essere fatta valere da più Cantoni, che hanno quindi la facoltà di imporre il trasferimento di proprietà, alfine di evitare una doppia imposizione fiscale, i Cantoni sono tenuti ad applicare un riparto intercantonale.
In tal senso, ogni Cantone interessato (quello dell’ultimo domicilio del defunto e quello dove si trovano beni immobili del de cuius) ha quindi la facoltà di assoggettare all’imposta di successione tutte le quote di partecipazione alla sostanza netta, tuttavia soltanto per la parte equivalente alla proporzione tra gli attivi attribuitigli (sostanza mobiliare o immobiliare) e quelli totali. Ovvero, il Cantone di situazione dell’immobile ha la facoltà di imporre ogni quota ereditaria secondo la proporzione tra il valore degli immobili situati nel suo territorio e gli attivi totali dell’eredità (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 5, 9 e 10 ad § 58 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).
Pertanto, non ha importanza quali attivi (e passivi) siano assegnati ai singoli eredi: la proporzione viene applicata a tutti gli eredi (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., 10 ad § 58 con riferimenti dottrinali).
3.3.
Per determinare il reddito ed il patrimonio complessivi rispettivamente l’attivo netto imponibile, l’autorità è tenuta ad applicare il diritto cantonale (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 1 e 22 ad § 58 con riferimenti dottrinali). In Ticino, relativamente alla determinazione del valore degli immobili, ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 prima frase LT, questi ed i loro accessori sono imposti al valore di stima ufficiale.
Il riparto viene invece effettuato mediante le regole elaborate dal Tribunale federale (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 1 ad § 58 con riferimenti dottrinali).
Inoltre, per stabilire gli elementi di calcolo, i Cantoni sono tenuti ad adottare gli stessi criteri sia per le fattispecie puramente intracantonali sia per quelle intercantonali (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 22 ad § 58 con riferimenti dottrinali).
3.4.
3.4.1.
I debiti totali presenti nella successione sono ripartiti tra i vari Cantoni proporzionalmente al rapporto tra i beni mobili/immobili ed il patrimonio totale (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 24 ad § 58 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali).
3.4.2.
Per il riparto dei debiti, il Tribunale federale esige una determinazione uniforme dei beni del patrimonio ereditario, perché solo in questo modo è possibile garantire che i Cantoni coinvolti si assumano insieme il 100% dei debiti. Questo perché i Cantoni valutano i beni immobili secondo proprie regole che solitamente divergono fra loro (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 27 ad § 58 con riferimenti dottrinali).
3.4.3.
Ai fini di una definizione uniforme dei valori immobiliari per il riparto intercantonale, la Conferenza svizzera delle imposte emette periodicamente una circolare sulla valutazione degli immobili, ovvero la Circolare n. 22, con i valori di ripartizione per tutti i Cantoni (espressi in percentuale) (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 28 ad § 58).
Tuttavia, questa conversione non comporta un cambiamento nell’imposizione da parte dei singoli Cantoni, ma ha unicamente un risvolto nel riparto intercantonale. Ovvero, per determinare la base imponibile per la tassazione nei vari Cantoni, la conversione non si applica e vengono utilizzate le regole cantonali (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 29 ad § 58).
3.5.
Infine, così come nella procedura delle imposte dirette, anche in ambito di imposte di successione prelevate da più Cantoni, si applica il principio della progressione dell’aliquota. I Cantoni aventi sovranità fiscale possono quindi applicare alla quota di eredità che hanno diritto di imporre l’aliquota che si applicherebbe in caso di tassazione dell’intera eredità (cfr. Mäusli-Allenspach, op. cit., n. 7 ad § 58 con riferimenti dottrinali).
Tornando al caso in esame, i ricorrenti sostengono, come detto, un accertamento inesatto dei fatti. Tale critica non merita tuttavia alcuna condivisione.
4.2.
L’UISD – come affermato dall’Ufficio giuridico – per calcolare il dovuto di imposta rispettivamente per determinare la successione si è basato sull’inventario assicurativo dell’eredità allestito dal giudice di pace (Friedensrichter) des Saanebezirks FGSA, ovvero l’autorità competente ai sensi dell’art. 33 della legge friborghese sulle imposte di successione e donazione del 14 settembre 2007 (ESchG) e, per determinare il valore dell’immobile sito a __________, anche sul valore di stima ufficiale valido dal 2017. Dallo stesso risultano attivi per fr. 1'439'924.-, così composti: fr. 114'312.- (arrotondati) dell’immobile sito a __________; fr. 805'533.- riferiti a titoli ed investimenti di capitali e fr. 520'079.- relativi ad una quota nella comunione ereditaria __________. I passivi ammontano invece a fr. 10'000.- e si riferiscono alle spese funerarie forfettarie. Di conseguenza, la sostanza successoria netta è pari a fr. 1'429'924.-.
4.3.
4.3.1.
Alfine di determinare il riparto intercantonale relativo ai debiti presenti nella successione, è a giusto titolo che l’UISD, per stabilire l’attivo lordo – e meglio il valore dell’immobile sito a __________ – ha applicato, al valore di stima dell’immobile, la percentuale di riparto del 115% (come indicato dalla Circolare n. 22 emanata dalla Conferenza svizzera delle imposte per il Canton Ticino ed applicabile al periodo sub judice), arrivando così a determinare una sostanza immobiliare lorda pari a fr. 131'459.45. Come detto, la presa in conto del valore di riparto ha come scopo un’identica valutazione degli immobili, al fine di garantire una ripartizione completa di tutti gli interessi passivi e di tutti i debiti (cfr. De Vries Reilingh, La double imposition intercantonal, 2a ediz., Berna 2013, p. 227-231).
4.3.2.
L’attivo lordo imponibile è quindi pari a fr. 1'457'071.45 (ovvero, fr. 131'459.45 [valore di stima dell’immobile corretto con la percentuale di riparto] + fr. 1'325'612.- [valore dei beni mobili]), così che l’attivo lordo attribuito al Cantone Ticino ammonta a fr. 131'459.45 e quello relativo al Canton Friborgo a fr. 1'325'612.-.
4.3.3.
Ritenuto che i passivi devono essere ripartiti in maniera proporzionale fra i Cantoni sulla base del rapporto fra gli attivi attributi al singolo Cantone e gli attivi totali, al totale attivo lordo, del Ticino, devono essere dedotti fr. 902.20 (ovvero fr. 131'459.45/1'457'071.- x fr.10'000.-) e da quello del Canton Friborgo fr. 9'097.80 (ovvero, fr. 1'325'612.-/fr. 1'457'071.- x fr.10'000.-).
4.4.
Di conseguenza, l’attivo netto imponibile nel Cantone Ticino ammonta a fr. 113'410.35 (ossia, fr. 114'312.55 [valore senza applicare la percentuale di riparto] – fr. 902.20) e corrispondente al 7.931% degli attivi complessivi. Mentre quello nel Canton Friborgo a fr. 1'316'514.20 (ossia, fr. 1'325'612.- – fr. 9'097.80) e corrispondente al 92.069% degli attivi complessivi. L’attivo netto imponibile complessivo è invece pari a fr. 1'429'924.20.
La quota da assoggettare all’imposta di successione ticinese è dunque per ogni erede pari a fr. 37'803.45 (ovvero fr. 113'410.35/3), alla quale viene applicata un’aliquota pari all’11.799% (quota ereditaria di fr. 476'641.-; coefficiente 1). Di conseguenza, l’imposta dovuta da ogni erede è pari a fr. 4'460.- (ovvero, l’11.799% di fr. 37'803.45).
4.5.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che l’agire dell’autorità fiscale è conforme alla legislazione in vigore ed alle regole stabilite dal Tribunale federale alfine di evitare una doppia imposizione fiscale.
Mal si comprende a quale immobile alludano i ricorrenti, infatti l’UISD, basandosi sull’inventario allestito dall’autorità friborghese competente, ha tenuto in considerazione unicamente l’immobile sito a __________. Gli altri importi considerati alfine di determinare l’attivo netto imponibile si riferiscono alla sostanza mobiliare del de cuius, che è stata imposta al luogo di domicilio del defunto, ovvero nel Canton Friborgo.
I signori RI 2 e __________ hanno presentato un ulteriore scritto il 1° ottobre 2020, credendo erroneamente che il termine di 10 giorni assegnato dalla Camera all’UISD e all’Ufficio giuridico fosse riferito anche alla ricorrente.
Le censure sollevate in tale scritto, oltre ad essere di difficile comprensione e per nulla comprovate, sono tardive rispetto al termine di ricorso. Onde per cui, non meritano alcun ulteriore approfondimento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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