AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2022.32
Data decisione, Autorità: 12.09.2022, TCA
Titolo: RIPAM 2022. Divorziato versa alimenti per i figli. Nessuna determinazione del RD al di fuori della tassazione in caso di aumento delle spese. Ricorso respinto
Raccomandata
Incarto n. 36.2022.32
IR/sc
Lugano 12 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2022 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 giugno 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
A. RI 1, 1960, divorziato, domiciliato a __________, salariato ed assicurato secondo la LAMal presso __________, ha postulato l’attribuzione della riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (RIPAM qui di seguito) per l’anno 2022 mediante inoltro, all’amministrazione competente, il 12 ottobre 2021, dell’apposito formulario (doc. 1). Mediante tale atto RI 1 indica di essere padre di due gemelli, __________ e __________, nati nel 2004 “residenti in Italia ma dipendenti da me economicamente”, studenti presso il __________.
Con decisione del 12 novembre 2021 la richiesta è stata respinta siccome “il reddito disponibile di riferimento … non consente la concessione del diritto” (doc. 2).
Con scritto del 7 dicembre 2021 RI 1 ha contestato il provvedimento dell’amministrazione, segnalando di avere ottenuto in passato la RIPAM (2020 e 2021) e la sua situazione economica difficile, specie con riferimento ad arretrati di pagamento (doc. 3). Al suo reclamo l’assicurato ha allegato un conteggio delle spese che egli deve mensilmente sopportare a fronte degli introiti che consegue (con produzione delle fatture relative ai suoi impegni ed obblighi, in copia).
Con lettera interlocutoria del 25 gennaio 2022 (doc. 4) l’amministrazione ha indicato all’assicurato come la sua unità di riferimento (UR qui di seguito) debba essere ritenuta quella della persona sola siccome l’istante separato con i figli affidati alla madre. Lo scritto interlocutorio ritiene quindi un reddito da lavoro di CHF 53'517 cui va ad aggiungersi una quota della sostanza pari a CHF 3'333, mentre in deduzione da tale importo va computato l’importo dei premi medi (CHF 6'000), le pensioni alimentari versate (CHF 8'904) e le spese professionali (CHF 4'000), per un reddito disponibile di riferimento di CHF 37'946 superiore ai limiti che consentono il versamento della riduzione del premio (CHF 33'704,10).
B. Con scritto 13 febbraio 2022 RI 1 ha ribadito il suo reclamo, producendo documentazione tesa a sostenere maggiori spese per il mantenimento dei figli (con riferimento alla sentenza 22 marzo 2016 del Tribunale di __________). Nel suo scritto l’assicurato precisa di versare (“mediamente”) per i figli e l’ex coniuge, l’importo di CHF 814 mensili per un totale di CHF 9'768 cui sono da aggiungere i costi straordinari (trasporti, libri, gite scolastiche, spese mediche, per corsi linguistici, ecc.).
A fronte di tali specifiche il 10 marzo 2022, l’amministrazione ha domandato all’assicurato (doc. 6) di volere produrre un modulo compilato per la verifica dei presupposti dell’art. 30 cpv. 2 LCAMal, ciò che RI 1 ha fatto mediante l’invio pervenuto alla Cassa il successivo 11 aprile 2022 (doc. 7), indicante redditi, deduzioni e sostanza. Il successivo 26 aprile 2022 (doc. 8) la Cassa ha chiesto al reclamante di volere produrre ulteriori giustificativi (tassazione e conteggi salario). L’assicurato ha prodotto le attestazioni di salario più recenti e le tassazioni 2019 e 2020 con scritto pervenuto alla Cassa il 30 maggio 2022 (doc. 9). L’amministrazione ha eseguito le verifiche dei calcoli (doc. 10 e 11) e con decisione del 22 giugno 2022 (doc. 12) ha respinto il reclamo ribadendo che RI 1 costituisce un’unità di riferimento quale persona sola, che i suoi redditi assommano a CHF 53'517 cui aggiungere la quota di sostanza e dedurre il premio medio di riferimento, le spese accertate per i figli e le spese professionali per un reddito disponibile di riferimento di CHF 37'946 superiore al limite che consente la concessione dell’aiuto sociale (CHF 33'704,10).
C. Con ricorso 21/22 luglio 2022 (doc. I) RI 1 impugna la decisione emessa su reclamo dalla Cassa specificando di dovere sostenere le spese di locazione (CHF 1’580), di leasing dell’auto (CHF 447), di mantenimento dei figli (CHF 800) e per fronteggiare imposte (CHF 315) e arretrati dell’assicuratore malattie (CHF 135) oltre al telefono e ad una carta di credito, oneri che non sono sopportabili a fronte delle entrate (indicate in CHF 4'500). Egli precisa che il suo reddito non è variato nel tempo ma sono aumentate le spese specie per i figli (che stanno conseguendo la patente di guida importante per il loro futuro). Egli ribadisce la richiesta della RIPAM 2022 secondo lui dovutagli.
Invitata a prendere posizione in merito al ricorso ed a produrre gli atti (doc. II del 22 luglio 2022) la Cassa, il 18 agosto 2022 (doc. III), si è riconfermata della sua decisione precisando che le deduzioni dal reddito concesse sono le uniche possibili in base alle norme applicabili.
Al ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove (doc. IV del 19 agosto 2022). Il termine è decorso infruttuoso.
Non sono state acquisite ulteriori prove.
in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove) siccome decisa sulla base degli atti. Oggetto del contendere è il diritto all’ottenimento di una riduzione del premio LAMal, in favore del ricorrente, per l’anno 2022. Questo tema (RIPAM e i suoi presupposti) è stato affrontato in numerosa giurisprudenza (citata nelle considerazioni che seguono), e il caso sottoposto all’esame di questa Corte è privo di complessità fattuale, probatoria rispettivamente novità giuridiche. D’altra parte la dottrina (citata anch’essa nelle considerazioni che seguono) ha approfonditamente analizzato gli aspetti della questione giuridica qui posta a giudizio. Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica come prevede l'art. 49 cpv. 2 LOG e come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 c. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici, La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo dell’assicurato. In concreto il ricorso presentato contro la decisione 22 giugno 2022 della Cassa è tempestivo.
Alla procedura non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66”.
nel merito
Oggetto del contendere è il diritto dell’assicurato qui ricorrente di ottenere la RIPAM 2022 che la Cassa ha negato considerando RI 1 quale persona sola e fondandosi sui dati desunti dalla tassazione 2019.
Come ricordato in recenti giudizi relativi alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (si vedano le STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021 e 36.2021.8 del 22 marzo 2021 di cui si riportano – qui di seguito – i passaggi rilevanti per la comprensione della materia) vale la pena di evocare, seppure brevemente, alcuni capisaldi della materia che, con il 2012 prima, e nel 2015 poi, ha subito un’importante modifica rispetto ai precedenti paradigmi ad opera del legislatore cantonale.
Il legislatore ha, infatti, stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici, tesi citata, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le norme più recenti tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone l’art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185,134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Con le norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.
Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali".
L’amministrazione prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento (art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 LCAMal come evocato nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni più sopra ricordate.
Per il 2022 l’Esecutivo cantonale ha stabilito come segue le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie che ha definito come segue: il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è quello relativo all’imposta cantonale per l’anno 2019; il premio medio di riferimento, per gli adulti, è di CHF 6'000, per i giovani adulti CHF 4'594, per i minorenni CHF 1'379. La costante per il calcolo del reddito disponibile massimo è stata stabilita, per le unità di riferimento senza figli, nel 3.8 e per le unità di riferimento con figli nel 4.7.
Questa Corte ha già più volte indicato come l’incremento delle spese (anche derivante dalla nascita di un figlio) non consente di fare astrazione dai dati fiscali applicabili. In particolare la dottrina (op. cit. n. 814 e 815 p. 428) rammenta come:
" … l’art. 30 LCAMal conferisce piena autonomia all’esecutivo, nel suo regolamento della materia, per definire norme e modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione applicabile. … La materia è regolata all’art. 14 RLCAMal che prevede due ipotesi distinte di intervento dell’amministrazione: da un lato sussiste un obbligo per la Cassa di compensazione di accertare d’ufficio il RD al di fuori della tassazione determinante in precise costellazioni (cpv. 1), mentre in altre ipotesi specificate l’accertamento è eseguito su esplicita richiesta dell’assicurato (cpv. 2). Abbiamo già avuto modo di stigmatizzare il fatto che una materia delicata e sensibile quale le ipotesi di un accertamento al di fuori dei dati fiscali venga lasciata nella piena autonomia dell’esecutivo senza che il legislativo fornisca linee guida della regolamentazione”
e precisa, al n. 819 p. 430, come:
" Ciò che caratterizza le possibilità previste all’art. 14 cpv. 2 RLCAMal di chiedere l’accertamento del RD al di fuori della tassazione è la contrazione delle entrate (se si eccettua la diminuzione della sostanza per consumo proprio). Il Consiglio di Stato ha invece escluso i casi in cui intervenga un aumento della spesa, in questo coerentemente con le norme in vigore precedentemente (ossia il regolamento del 13 novembre 2007).”
La dottrina citata (op. cit. n. 821) ha specificato anche come la giurisprudenza di questa Corte STCA 36.2012.33, in re M., del 3 settembre 2012, c. 2.12 (riassunta in RtiD 2013 I p. 64 e 65) sia da condividere nella sua sostanza e come il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia:
" ribadito che “l’accertamento del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una eccezione al principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per evitare il rischio che l’amministrazione sia confrontata con molteplici e differenziate ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione di riferimento per ogni minima variazione dei valori da ritenere” evidenziando anche il rischio di un onere amministrativo eccessivo …”
In concreto dunque un preteso aumento delle spese, specificatamente per il mantenimento dei figli affidati alla madre, non consente al ricorrente di ottenere una determinazione del suo diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione applicabile.
Correttamente da questa cifra, per determinare il reddito disponibile di riferimento, sono stati dedotti gli importi forfettari delle spese professionali e il premio medio di riferimento (per complessivi CHF 10'000) e le spese riportate dalla tassazione applicabile relative al mantenimento dei figli: la tassazione 2019 indica l’importo dedotto da RI 1 di CHF 8'904 (cifra accertata dopo reclamo dell’assicurato).
Come detto il ricorrente contesta questi importi e, nel suo gravame, sostiene di avere spese maggiori di cui implicitamente chiede la deduzione per cifrare l’importo del reddito disponibile e quindi il suo diritto alla riduzione del premio. Si tratta di spese per la carta di credito, per la locazione, il leasing e per il mantenimento dei figli come elencato in precedenza.
Per quanto attiene le spese di mantenimento dei figli, spese in generale deducibili senza limiti d’importo purché dimostrate e fiscalmente ritenute, già si è detto. L’importo deducibile dal reddito fiscalmente ritenuto è quello della decisione di tassazione, un loro preteso aumento non conferisce la possibilità di fare astrazione dai dati fiscali applicabili. La dottrina citata (op. cit. n. 791 e 792 p. 417), in merito al mantenimento dei figli, ricorda come, le:
" pensioni alimentari … sono dedotte dall’importo del reddito lordo per la fissazione del RD se versate ai figli ed all’ex coniuge. Deve trattarsi di pensioni alimentari imposte dal diritto di famiglia e riconosciute a livello fiscale, elemento questo decisivo per la loro deduzione. La LCAMal non ha imposto dei massimali in questa costellazione pertanto gli importi versati sono integralmente posti in deduzione. … Le pensioni alimentari dedotte dalla partita fiscale dell’assicurato che le versa sono accreditate nella tassazione dell’assicurato beneficiario quale reddito, ciò che ha incidenza per la determinazione del diritto alla RIPAM di quest’ultimo.”
Si faccia qui riferimento all’art. 22 lett. f nonché 23 lett. e LT ed ancora 32 lett. c LT.
Per le altre spese rilevate dal ricorrente (carta di credito, locazione, telefono, leasing auto, rateizzazione delle imposte e dei premi arretrati dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie), la richiesta dell’assicurato ricorrente va pure disattesa. In effetti le spese deducibili per stabilire il reddito disponibile di riferimento sono inserite in una lista completa. Come evoca la dottrina (op., cit., n. 786 e 787 p. 415):
" … la Corte cantonale ha ritenuto, sulla scorta dei lavori parlamentari, che la lista delle spese deducibili inserita all’art. 31 cpv. 1 lettere c) – g) LCAMal, è esaustiva e non può essere completata per via interpretativa da parte del giudice. … I lavori preparatori hanno permesso di individuare il criterio di scelta delle spese deducibili nell’obbligatorietà e nel vincolo delle stesse. In altri termini il legislatore ha indicato come deducibili le spese imposte da obblighi legali, aggiungendone poi altre, generalmente riconoscibili come necessarie ma non derivanti da un obbligo di legge, limitandone però il massimale detraibile.”
Ed ancora (n. 802 p. 422):
" La lista delle poste ammesse in deduzione per fissare il reddito disponibile è completa ed esaustiva, come rileva il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa e come la Corte cantonale ha confermato nelle sue sentenze in materia.”
Altre spese rispetto a quelle elencate nella legge, come indicato, non sono quindi deducibili. Sul tema si vedano le STCA 36.2012.68 del 23 luglio 2012 e STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 (pubblicata in RtiD 2013 I 44 e ss.) oltre al Messaggio 6264 p. 15. Spese non annoverate dalla norma non possono essere quindi ritenute.
In concreto spese per il leasing dell’auto, quelle riferite alla carta di credito o per arretrati fiscali rateizzati rispettivamente per premi LAMal da recuperare od ancora il canone di locazione rispettivamente per il telefono o l’acqua (che l’assicurato elenca nel suo ricorso) non possono essere considerate.
La decisione emessa su reclamo da parte dell’amministrazione si rileva corretta e, conseguentemente, il ricorso formulato da RI 1 deve essere respinto.
Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili all’amministrazione vincente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non sono percepite tasse di giustizia e spese, poste a carico dello Stato, e non sono attribuite ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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