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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.45
Data decisione, Autorità: 20.09.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Scrittura privata redatta con due tipi di caratteri diversi. Contestazione dell’autenticità della firma del debitore. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2022.45
Lugano 20 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.55 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 gennaio 2022 da
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell'8 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con scrittura privata dattilografata firmata il 6 novembre 2018, PI 1 ha riconosciuto di aver ricevuto dalla zia CO 1 dieci prestiti dal 2008 al 2018 per complessivi fr. 173'000.–. Con un carattere tipografico diverso, la zia ha precisato sullo stesso atto che i prestiti erano da restituire in tre rate di fr. 60'000.–, fr. 60'000.– e fr. 63'000.– entro dicembre rispettivamente del 2019, 2020 e 2021, e che il prestito del 6 marzo 2018 non era di fr. 5'000.– bensì di fr. 15'000.–, sicché il totale ascendeva a fr. 183'000.–.
B. PI 1 è deceduto il 22 luglio 2020. Quale unica erede gli è succeduta sua madre, RE 1, che ha chiesto il bene-ficio d’inventario. Entro il termine impartito dalla Pretura di Lugano, sezione 4, nella relativa grida ai creditori, il 13 ottobre 2020 la zia ha insinuato un credito di fr. 183’000.– oltre agl’interessi del 5% su fr. 60’000.– dal 1° gennaio 2020. RE 1 ha poi accettato l’eredità con il beneficio d’inventario, come da conferma della Pretura del 21 giugno 2021.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d'esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 60'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2020 (indicando quale causa del credito il “riconoscimento di debito PI 1 06.11.2018 rata 1/3”) e di altri fr. 60'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° gennaio 2021 (per il “riconoscimento di debito PI 1 06.11.2018 rata 2/3”).
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 gennaio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all'istanza con osservazioni scritte del 25 gennaio 2022.
E. Statuendo con decisione del 31 marzo 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla convenuta per la somma di fr. 120'000.– richiesta oltre agli interessi del 5% a decorrere però dal 16 marzo 2022 (anziché dal 1° gennaio 2020 per fr. 60'000.– e dal 1° gennaio 2021 per i rimanenti fr. 60'000.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un'indennità di fr. 700.– a favore dell'istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 aprile 2022 per ottenerne l’annullamento, col rinvio dell’escutente “al foro del merito per l’azione creditoria”, protestate spese e ripetibili. Il 25 aprile 2022 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l'impugnazione. Visto il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’allora patrocinatore di RE 1 (l’avv. __________) il 1° aprile 2022, il termine d'impugnazione è scaduto durante le ferie pasquali (nel 2022 dal 10 al 24 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell'art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27 aprile. Presentato già l'8 aprile 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Di conseguenza, è inammissibile in questa sede l’allegata fotocopia di un (singolo) foglio di un passaporto svizzero, appartenuto presumibilmente a PI 1 e quindi la Camera non ne terrà conto ai fini del giudizio. La scrittura privata del 6 novembre 2018 (doc. B) figura già negli atti (doc. C accluso all’istanza).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha ammesso che, come sostenuto dalla convenuta, la redazione “a due mani” della scrittura privata pone difficoltà quanto alla determinazione delle parti del testo da ritenersi “coperte” dalla firma di PI 1, segnatamente in merito al totale dei prestiti – ossia fr. 176'000.– (recte: fr. 173'000.–) risultanti dalla somma degl’importi redatti con il primo tipo di caratteri dattilografici oppure fr. 183'000.– corrispondenti al totale indicato con il secondo tipo di caratteri e al totale delle rate da restituire – così come all’esigibilità dell’obbligo di restituzione. Il primo giudice ha nondimeno considerato che PI 1 aveva riconosciuto un debito di perlomeno fr. 176’000.– e che risultava implicitamente dall’uso della parola “prestiti” ch’egli si era impegnato a restituirli alla zia. Non ha invece ritenuto la scrittura privata sufficiente a estendere il rigetto alla differenza di fr. 15'000.– (in realtà fr. 10'000.–), ma ha comunque reputato la questione senza rilievo per la causa, dal momento che l’istante ha posto in esecuzione soltanto fr. 120’000.–. Il Pretore ha pure valutato le scadenze di rimborso indicate sul titolo senza ripercussioni sulla questione dell’esigibilità, giacché l’escutente aveva chiesto all’escussa la restituzione di tale somma il 2 febbraio 2021, di modo che, tenuto conto del termine di sei settimane dell’art. 318 CO, i fr. 120’000.– sono esigibili dal 16 marzo 2021, onde il parziale accoglimento dell’istanza nel senso del rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 120’000.– oltre agl’interessi del 5% a decorrere dal 16 marzo 2021 (invece che dalle due date antecedenti indicate dall’istante).
1.3.2 Nel reclamo RE 1 reputa palese che la scrittura privata “è stat[a] redatt[a] in tempi diversi con caratteri diversi e anche la firma apposta in calce dal debitore, ora defunto, da un primo esame sembrerebbe diversa da quella sul passaporto del defunto. Quindi la dichiarazione non è chiara né esplicita ed è soggetta ad interpretazione”. Chiede pertanto che la decisione impugnata sia annullata e che CO 1 sia rinviata ad adire il giudice di merito con un’azione creditoria.
1.3.3 Così facendo, RE 1 non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha riconosciuto il problema posto dalla presenza di due caratteri tipografici diversi sulla scrittura privata, ma ha anche spiegato di essersi fondato unicamente su quello usato per esprimere la volontà di PI 1 (“prestiti che io ho ricevuto da parte di mia zia CO 1”), in particolare per quanto attiene agl’importi ricevuti (in totale fr. 176'000.–, recte: fr. 173'000.–). La reclamante non ha indicato il motivo per cui la decisione del primo giudice sarebbe errata. Insufficientemente motivato, il reclamo è al riguardo irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.3).
1.3.4 Nulla muta al riguardo la contestazione dell’autenticità della firma di PI 1 sulla scrittura privata. In prima sede, infatti, l’escussa si era limitata a contestare in modo del tutto generico l’autenticità della firma apposta dal figlio (“ammessa, ma non concessa”, osservazioni, pag. 2), mentre le sarebbe spettato rendere verosimile che la (appena accennata) falsità della firma in questione è più verosimile della sua autenticità (DTF 132 III 143-4, consid. 4.1.2, con rimandi; sentenza della CEF 14.2021.168 del 5 maggio 2022, consid. 4.1 e 4.4.1). L’accertamento (implicito) del Pretore circa la validità della firma del figlio non può dirsi quindi manifestamente errato giusta l’art. 320 lett. b CPC (sopra consid. 1.2), o perlomeno la reclamante, contrariamente a quanto le incombeva (citata 14.2021.168 consid. 4.4.2), non ha fornito alcuna motivazione in tal senso, ricordata l’inammissibilità della fotocopia di un foglio di un passaporto svizzero prodotta per la prima volta con il reclamo (sopra consid. 1.2). Anche su questo punto l’impugnazione si rivela pertanto irricevibile.
1.3.5 Fondata su due motivi appena accertati essere irricevibili, l’affermazione della reclamante secondo cui “la dichiarazione [del figlio nella scrittura privata] non è chiara né esplicita ed è soggetta ad interpretazione” si palesa a sua volta inammissibile, siccome è insufficientemente motivata riguardo alla chiara interpretazione dell’atto fornita dal primo giudice.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non essendo stata invitata a presentare osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 120'000.–, raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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