AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.121
Data decisione, Autorità: 20.09.2022, ICCA
Titolo: Reclamo per denegata giustizia
Incarto n. 11.2022.121 11.2022.122
Lugano 20 settembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa DM.2018.21 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 21 aprile 2018 da
RE 1 (con recapito presso )
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. ),
giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 17 agosto 2022 presentato da RE 1 nei confronti del
Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 21 aprile 2018, motivata il 16 agosto successivo, RE 1 (1974) ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città lo scioglimento del matrimonio contratto a __________ il 15 ottobre 2015 con CO 1 (1962) e dal quale sono nati i figli M__________ (10 dicembre 2005), L__________ (6 aprile 2007) ed E__________ (21 novembre 2008), postulando la regolamentazione degli effetti del divorzio;
che nella sua risposta del 6 settembre 2018 CO 1 non si è opposto al divorzio ma ha proposto una diversa disciplina delle sue conseguenze;
che, nel frattempo, con istanza 18 giugno 2018 CO 1 ha chiesto in via cautelare di regolamentare le relazioni personali con i figli e di ordinare a RE 1 di depositare i documenti d'identità dei figli, domanda quest'ultima accolta in via supercautelare con decisione 27 giugno 2018 (inc. CA.2018.11);
che alle prime arringhe dell'azione di divorzio del 7 dicembre 2018 le parti hanno confermato le loro domande e offerto prove sulle quali il Pretore ha statuito con disposizione ordinatoria del 3 gennaio 2019;
che all'udienza del 21 marzo 2019 il Pretore, dopo l'audizione di tre testi, ha indicato che sulla richiesta del marito di esperire una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1 avrebbe deciso “nei prossimi giorni”;
che il 12 dicembre 2019 e il 20 giugno 2020 RE 1 ha chiesto al Pretore di indire le arringhe finali;
che l'8, 10 e 11 giugno 2021 l'attrice ha postulato l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ammessi dal Pretore con disposizione ordinatoria del 18 maggio 2022;
che, nel frattempo, il 16 maggio 2022, il Pretore “visto il lungo tempo trascorso”, ha citato le parti a un'udienza “per incombenti” del 22 giugno 2022 poi prorogata al 25 agosto successivo;
che il 17 agosto 2022 RE 1 si è rivolta al Tribunale d'appello chiedendo, tra l'altro, di ordinare “all'istanza inferiore di provvedere alla definizione giudiziale (sentenza) dei due gravami di cui ai considerandi entro 10 giorni per l'incarto che pertocca il sequestro dei passaporti /carte d'identità dei minori CA.2018.11 nonché entro 15 giorni per la procedura che concerne l'incarto divorzile DM.2018.21”, instando per il beneficio del gratuito patrocinio;
che non sono state chieste osservazioni;
che all'udienza del 25 agosto 2022, tenutasi alla presenza del solo convenuto, l'attrice essendo rimasta assente ingiustificatamente, il Pretore ha comunicato che “deciderà prossimamente sugli ulteriori mezzi di prova da esperire nonché sul seguito da dare alla procedura”;
e considerando
in diritto: che nel memoriale del 17 agosto 2022 RE 1 lamenta, sostanzialmente, un diniego di giustizia, il Pretore non avendo ancora statuito sull'istanza cautelare del marito e sulla sua azione di divorzio quantunque l'istruttoria sia finita da tempo;
che se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC);
che l'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022 consid. 1 con rinvii);
che il reclamo per ritardata giustizia è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente per trattare reclami del genere in una procedura di diritto di famiglia (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG);
che, nella fattispecie, è possibile che la procedura di divorzio, pendente dal 2018, si stia protraendo in modo inabituale, quantunque l'attrice non sia estranea alle lungaggini procedurali;
che, nondimeno, allo stato attuale delle cose, il Pretore ha citato le parti a un'udienza “per incombenti” poi tenutasi il 25 agosto 2022, senz'altro giustificata visto il lungo tempo trascorso dall'ultimo atto istruttorio, e ha comunicato alle parti un'imminente decisione sulle prove ancora da assumere così come sul proseguo della procedura;
che, visto quanto precede, nulla induce a ritenere che il giudice non procederà celermente nella trattazione dell'azione di divorzio promossa dalla moglie così come in quella cautelare introdotta dal marito;
che, in tali circostanze, non si riscontrano motivi per invitare il Pretore a emanare senza indugio un giudizio che metta finalmente termine alle controversie;
che di conseguenza il reclamo appariva già privo d'oggetto ancor prima di essere inoltrato e va quindi dichiarato irricevibile da questa Camera nella composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);
che le particolarità del caso inducono a rinunciare alla riscossione di spese processuali;
che ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all'avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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